Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties with total cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceeding extinguished after both the appellant and the appellee formally withdrew their appeal. The appellant, representing Immobiliocommer S.r.l., submitted a withdrawal notice while the appellee, Giorgio Giacomin, subsequently adhered to the same action. Consequently, the court ordered the total compensation of judicial expenses and noted the conditions for the unified contribution payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 D.P.R. n. 115/2002: When both parties in a cassation appeal withdraw their claims, the proceeding is extinguished and judicial costs are fully compensated.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34412-2018 proposto da: SOCIETA' IMMOBILCOMMER SRL difesa dall'avv. MARIO ZECCHIN e dall'avv. MASSIMO CARLIN; - ricorrente - 2021 contro 1258 GIACOMIN GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SALVATORE COSSA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO CAMPEIS; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2530/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA FIECCONI; rilevato che: ai sensi dell'art. 390 Cod. Proc. Civ., in data 12 aprile 2021, il procuratore legale della ricorrente Immobilcommer s.r.l. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato in data 19.11.2018, sottoscritto dal medesimo e dalla propria assistita, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali. all'uopo, ha depositato: - doc. n° 5 contenente l' atto di rinuncia al ricorso per Cassazione notificato il 26.3.2021; - doc. n° 6) contenente l'adesione ad atto di rinuncia di data 8.4.2021 da parte del controricorrente Giorgio Giacomin.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391, ult. co ., c.p.c. PQM La Corte, dichiara l' estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 29 aprile 2021, nella camera di consiglio della sezione terza civile.
Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Il Funzionari ludiziario