Italian tax agency's appeal dismissed due to lack of valid authorization for private lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible because it lacked a valid power of attorney. The agency attempted to use a private lawyer but failed to obtain the specific administrative deliberation required by law to derogate from the mandatory state bar representation. Consequently, the court ruled that the agency was not properly constituted in court, rendering all subsequent defense acts null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43, 4° co., r.d. n. 1611; Art. 4 of the AdER Administrative Regulations: The Revenue Agency's use of private lawyers is an exceptional measure requiring a specific, motivated administrative deliberation; without this, the power of attorney is invalid and the agency is not properly constituted in court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente per cassazione ORDINANZA dell'Agenzia entrate e sul ricorso 14431-2019 proposto da: Riscossione sottoscritto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, avvocato del libero foro — subentrata dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici Inammissibilità del ricorso— attivi e passivi, anche processuali, della società Equitalia Servizi di Fondamento Riscossione s.p.a. ( società incorporante Equitalia Sud s.p.a. -già R.G.N. 1443112019 Equitalia Polis s.p.a.-, Equitalia Serit s.p.a. e S.R.T. s.p.a., con effetto Cron..3“i dal 1° luglio 2016 ), elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA Rep.
BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO MARIA Ud. 16/06/2021 2021 PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende: CC 1747 - ricorrente - contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato VITO BELLINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 27/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/6/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27/3/2018 la Corte d'Appello di Campobasso, in accoglimento p.q.r. del gravame interposto dalla società Poste Italiane s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib.
Isernia n. 62/2014, ha accolto la domanda dalla medesima originariamente proposta nei confronti della società S.R.T. s.p.a. ( concessionaria del servizio di riscossione dell'I.C.I. per la Provincia di Campobasso ) di pagamento di somma a titolo di commissione per ciascun versamento effettuato con bollettino postale ICI sui conti correnti già intestati alla società S.R.T. s.p.a. e quindi alla società Equitalia Sud s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossione dell'I.C.I. per la Provincia di Campobasso. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Agenzia delle entrate e Riscossione ( ente pubblico economico successore a titolo universale nei rapporti della società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. incorporante Equitalia Polis s.p.a., Equitalia Serit s.p.a., S.R.T. s.p.a. ) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a., che ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente affermato che l'eccezione sollevata dalla controricorrente di difetto di ius postulandi del difensore dell'odierna ricorrente è fondata. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di porre in rilievo, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta ( fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, 4° co., r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza ), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, 40 co., n. 1611 del 1933- nel rispetto degli articoli 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016- in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità ( v.
Cass., Sez. Un., 19/11/2019, n. 30008). Si è da questa Corte altresì precisato che la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato trova fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato ( che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del "Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra AdER ed Avvocatura Generale dello Stato, nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso" (così Cass., Sez.
Un., 19/11/2019, n. 30008, in motivazione): a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte Suprema di Cassazione civile, e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente. Ne consegue che <<il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di AdER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro», come invero <<confermato anche dal "Regolamento di amministrazione dell'AdER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [ che ] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di Cassa Naz.Prev.Ass.
Forense c/AGENZ1E ENTRATE — Riscossione s.p.a. di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione" (così Cass., Sez. Un., 19/11/2019, n. 30008, in motivazione. Ne consegue che la facoltà di derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.
Orbene alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti a questa Corte, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi. Ne consegue che in difetto come nella specie dei suindicati presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quel difensore (cfr.
Cass., 20/11/2020, n. 26531). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell