Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by appellant and acceptance by the bankruptcy administrator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal and the bankruptcy administrator's subsequent acceptance of this agreement. The underlying dispute involved a claim of absolute simulation regarding a real estate sale between the Sarno brothers, which had previously been ruled null by the lower court. Since both parties formally agreed to terminate the proceedings, the Court found no need to address the merits or determine litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 379 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished when the appellant voluntarily withdraws the appeal and the opposing party expressly accepts such withdrawal, rendering further judicial intervention unnecessary.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34465-2018 proposto da: SARNO FABIO, rappresentanto e difeso 2021 dall'avvocato GIORGIO POLVERINO ed 1895 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo pec: n - ricorrente - contro FALLIMENTO SDF SARNO DOMENICO E SARNO GIOVANNI, e di SARNO GIOVANNI, quale titolare della ditta "Galleria Marcina" in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato TECLA BIANCO e con la medesima elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREBBIA, 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CASSESE. - controricorrenti - nonché contro FALLIMENTO SARNO GIOVANNI NR 3 03, CREDITO ITALIANO SPA , BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC COOP PA, FOGLIAMANZILLO FELICIO; - intimati - avverso la sentenza n. 1186/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott.
ANNA MOSCARINI; Ritenuto che: 1.La Banca di Credito popolare società cooperativa, assumendo di essere creditrice di Giovanni Sarno quale fideiussore di Domenico Sarno, suo debitore principale, con atto di citazione dell'8/5/2001, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, Giovanni Sarno e Fabio Sarno per sentir dichiarare la simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare intercorso tra i convenuti o, in subordine, la sua inefficacia ex art. 2901 c.c. in quanto pregiudizievole alla soddisfazione del credito. Istituitosi il contraddittorio con i Sarno, altri due creditori dei medesimi- Felice Fogliamanzillo ed il Credito Italiano SpA- svolsero intervento volontario a sostegno delle domande dell'attrice.
Nel corso del giudizio fu dichiarato il fallimento della società di fatto Sarno Domenico e Sarno Giovanni nonché di Sarno Giovanni, quale titolare della ditta individuale "Galleria Marcina" e il curatore fu autorizzato a proseguire il giudizio di simulazione e revocatoria a tutela degli interessi della massa dei creditori del fallimento.
2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 94 del 2009 dichiarò improcedibili le domande degli interventori ed accolse la domanda di simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare, dichiarandone la nullità.
3. La sentenza fu impugnata da Giovanni Sarno e Fabio Sarno e decisa dalla Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 1186 del 2017, nel senso del rigetto dell'appello.
4. Fabio Sarno ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ed il curatore dei due fallimenti ha resistito con controricorso. Nelle more della fissazione della presente Adunanza Camerale, Fabio Sarno ha notificato alle parti resistenti un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da lui e dall'avvocato Giorgio Polverino, con il quale ha dato atto dell'intervenuto accordo con la Curatela. La Curatela del Fallimento della società di fatto Sarno Domenico e Sarno Giovanni e la curatela del fallimento di Sarno Giovanni, quale titolare della ditta "Galleria Marcina" ha a sua volta notificato a Fabio Sarno adesione alla rinuncia al ricorso, sottoscritta dal curatore e dal legale Tecla Bianco (e Roberto Pennasilico).
Entrambi gli atti, su richiesta di questa Corte, sono stati depositati con le relate di notifica e le attestazioni della notifica telematica. Considerato che: La rinuncia del ricorrente appare ritualmente formulata e risulta accompagnata dall'adesione della parte resistente. Ne discende che si deve dichiarare estinto il giudizio di cassazione e non si deve provvedere sulle spese. Né sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Nulla sulle spese. Nulla sul doppio contributo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 6 luglio 2021 residente le Frasca