Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 36068/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36068/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36068/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5778-2019 proposto da: USI-UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. CLEMENTI, 58, presso lo studio dell'Avvocato FILIPPO CALCIOLI, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - contro 165 AZIENDA USL ROMA 1; - intimata - avverso la sentenza n. 1857/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI. In fatto e in diritto - che la società U.S.I.-Unione Sanitaria Internazionale S.p.a. (d'ora in poi, "USI") ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1857/18, del 23 marzo 2018, della Corte di Appello di Roma, che - accogliendo il gravame esperito dall'Azienda U.S.L.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2041 cod. civ, art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 36068/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Roma E (poi divenuta Azienda U.S.L. Roma 1) avverso la sentenza n. 18432/11, del 27 settembre 2011, del Tribunale di Roma - accoglieva integralmente l'opposizione ex art.645 cod. proc. civ., proposta dalla predetta Azienda U.S.L., avverso il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento, nei confronti della società USI, dell'importo di C 1.353.377,00, quale corrispettivo delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare per il periodo giugno-settembre 2006, respingendo, altresì, la domanda riconvenzionale della convenuta opposta, finalizzata al pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che, opposto dalla Azienda U.S.L.

Parole chiave

Generato dall'IA
economicità del trattamento spese mediche prestazioni indebitamente riscosse rimborso dell'assicurazione malattie provvedimento sanitario d'integrazione rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2041 cod. civ
civ., con condanna della stessa al risarcimento dei danni per un importo pari a quello oggetto del provvedimento monitorio, oppure, in via riconvenzionale subordinata, che tale somma le fosse riconosciuta ex art. 2041 cod.
art. 115 cod. proc. civ
- denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; - che il terzo motivo - proposto a norma dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5778-2019 proposto da: USI-UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. CLEMENTI, 58, presso lo studio dell'Avvocato FILIPPO CALCIOLI, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - contro 165 AZIENDA USL ROMA 1; - intimata - avverso la sentenza n. 1857/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI. In fatto e in diritto - che la società U.S.I.-Unione Sanitaria Internazionale S.p.a. (d'ora in poi, "USI") ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1857/18, del 23 marzo 2018, della Corte di Appello di Roma, che - accogliendo il gravame esperito dall'Azienda U.S.L.

Roma E (poi divenuta Azienda U.S.L. Roma 1) avverso la sentenza n. 18432/11, del 27 settembre 2011, del Tribunale di Roma - accoglieva integralmente l'opposizione ex art.645 cod. proc. civ., proposta dalla predetta Azienda U.S.L., avverso il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento, nei confronti della società USI, dell'importo di C 1.353.377,00, quale corrispettivo delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare per il periodo giugno-settembre 2006, respingendo, altresì, la domanda riconvenzionale della convenuta opposta, finalizzata al pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che, opposto dalla Azienda U.S.L.

Roma E il suddetto decreto ingiuntivo, essa USI, con comparsa di costituzione, chiedeva il rigetto dell'opposizione, ovvero, in via riconvenzionale principale, l'accertamento che il comportamento tenuto dall'attrice in opposizione fosse contrario agli artt. 1175, 1375 e 2043 cod. civ., con condanna della stessa al risarcimento dei danni per un importo pari a quello oggetto del provvedimento monitorio, oppure, in via riconvenzionale subordinata, che tale somma le fosse riconosciuta ex art. 2041 cod. civ.; - che rigettata dal primo giudice l'opposizione, l'attrice in opposizione esperiva gravame in via principale, la sentenza del Tribunale essendo però gravata, in via incidentale, anche dalla stessa USI, per chiedere sia che gli interessi sulla somma suddetta fossero liquidati ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e non al tasso legale, sia che fosse riformata la disposta compensazione delle spese di lite; - che il giudice di appello accoglieva il primo mezzo e rigettava il secondo; - che avverso la decisione della Corte capitolina ricorre per cassazione la società USI, sulla base - come detto - di quattro motivi; - che con il primo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - è denunciata nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 111, comma 6, Cost.; - che il secondo motivo - sempre proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; - che il terzo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che, infine, il quarto motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. e dell'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 19, comma 1, lett. d), legge regionale del Lazio 3 marzo 2003, n. 4; - che è rimasta intimata la Azienda USL Roma 1; - che la notifica del ricorso risulta essere stata effettuata presso lo studio legale dell'Avv.

Francesco Bruzzese, in via Grimaldi n. 28, Cittanova (RC), e dunque in luogo diverso dal domicilio eletto dall'intimata, ovvero presso il predetto difensore, ma in Piazzale Clodio n. 18, Roma;- che trattandosi di ipotesi non di inesistenza, bensì di nullità della notificazione (cfr. Cass. Sez. Lav., ord. 28 marzo 2018, n. 7703, Rv. 648261-01), la stessa deve essere rinnovata; - che va, infatti, dato seguito a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916, Rv. 640604-01); - che, invero, il Supremo Collegio muove dal rilievo che "in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della «inesistenza»", ciò che deve indurre l'interprete "a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in CO nsiderazione"; - che su tali basi, dunque, si è affermato "che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto"; - che siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: "a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita"; - che su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto "superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del «collegamento» (o del «riferimento») tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza" - esse precisano - "ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice"; - che, nel presente caso, va pertanto ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso presso il domicilio eletto dall'intimata, da compiersi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

PQM La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso il domicilio eletto dall'intimata, da compiersi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione del 15 luglio