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Ordinanza — n. 36062/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36062/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36062/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ricorso notificato il 16 marzo 2019 , la AUSL di Frosinone impugna la sentenza n. 2213/2018 della Corte d'appello di Roma, depositata il 7 aprile 2018, pronunciata nella controversia tra Asl ricorrente. , Regione Lazio, la società San Raffaele S.p.A e Ubi factor S.p.A., questa ultima quale cessionaria dei crediti vantati dalla casa di cura Sipa S.r.l. nei confronti della AUSL di Frosinone, instaurata innanzi al Tribunale Frosinone, ed avente ad oggetto la domanda di pagamento di fatture per prestazioni di ricovero ospedaliero di lungodegenza richieste dalle due strutture ospedaliere che hanno agito in via monitoria in forza di convenzioni stipulate con gli enti preposti al servizio sanitario nazionale; la Corte d'appello, definendo il giudizio, ha accolto in parte l'appello delle strutture sanitarie per ricevere il pagamento della somma complessiva di C 6.784.930,14 in relazione alle fatture numero 1641 del 1995 e 1 S 96, oltre interessi moratori al saggio determinato ex articola,' 35 e 36 del d.p.r. 1073 del 1962.

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 36062/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si denuncia "Violazione articolo 360 numero 3,4,5, cod. proc.civ. in merito al rimborso della fattura numero 9 del 1999". All'uopo si riportano i motivi dell'appello incidentale della Asl di Frosinone che riguardano il rigetto del medesimo da parte della sentenza numero 2213 del 2018 e se ne chiede la cassazione (pagina 25 del ricorso).

Parole chiave

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fatturazione ospedaliera ospedali universitari accredito per compiti assistenziali responsabilità ospedaliera rimborso ospedaliero necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. civ
Per ciascun motivo, inoltre, è mancata un' esposizione delle censure secondo lo schema a struttura vincolata del ricorso per cassazione, indicato nell'art. 360 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9666-2019 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE , elettivamente domiciliateu, in ROMA, VIA ALESSANDRIA 25, presso lo studio dell'avvocato CHIARA BORROMEO, rappresentataiv e difesa,dall'avvocato MASSIMO COLONNELLO; 2021 - ricorrenti - 1577 contro SAN RAFFAELE SPA , elettivamente domiciliate/ in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO DE' MEDICI, che lo, rappresenta e difende; - controricorrent_t - nonchè contro UBI FACTOR SPA, elettivamente domiciliata in Roma , Via Andrea Vesalio 22 presso l'avv. Natalino Irti che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giovanni desideri - timAri.,19-14(2.4s~/Le.- REGIONE LAZIO ; - intimata - avverso la sentenza n. 2213/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI; Rilevato che :

1. Con ricorso notificato il 16 marzo 2019 , la AUSL di Frosinone impugna la sentenza n. 2213/2018 della Corte d'appello di Roma, depositata il 7 aprile 2018, pronunciata nella controversia tra Asl ricorrente. , Regione Lazio, la società San Raffaele S.p.A e Ubi factor S.p.A., questa ultima quale cessionaria dei crediti vantati dalla casa di cura Sipa S.r.l. nei confronti della AUSL di Frosinone, instaurata innanzi al Tribunale Frosinone, ed avente ad oggetto la domanda di pagamento di fatture per prestazioni di ricovero ospedaliero di lungodegenza richieste dalle due strutture ospedaliere che hanno agito in via monitoria in forza di convenzioni stipulate con gli enti preposti al servizio sanitario nazionale; la Corte d'appello, definendo il giudizio, ha accolto in parte l'appello delle strutture sanitarie per ricevere il pagamento della somma complessiva di C 6.784.930,14 in relazione alle fatture numero 1641 del 1995 e 1 S 96, oltre interessi moratori al saggio determinato ex articola,' 35 e 36 del d.p.r. 1073 del 1962.

Il ricorso è affidato a n. 3 motivi. Le parti intimate San Raffaele S.p.A. e Ubi Factor hanno notificato controricorso per resistere. Ubi Factor ha depositato memoria.

2. La controversia è stata elmaaal in adunanza camerale fissata ex art. 380 bis 4;1<le 1 c.p.c. Considerato che :

3. Con il primo motivo ex articolo 360, 1 comma , n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. si denuncia che, con riferimento al credito portato dalle fatture 1641 del 1995 e 1S 96, la Corte di appello di Roma abbia erroneamente ritenuto che le pronunce del Consiglio di Stato, intervenute tra diverse parti qui non in causa, avrebbero un contenuto inscindibile riguardando l'annullamento di particolari categorie di atti amministrativi per un vizio che ne inficia il contenuto in modo indivisibile per i destinatari, e produrrebbero pertanto effetti generali e inscindibili nei confronti delle parti che si trovano nella stessa situazione considerata dalla pronuncia.

Si sostiene che, al contrario, la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 13310 del 1995, annullata dal Consiglio di Stato, abbia le caratteristiche di atto plurimo con effetti scindibili, avendo approvato un sistema tariffario e le sue relative modalità di applicazione rispetto all'elenco di case cura di degenza, tra le quali erano annoverate le aziende sanitarie in causa che però non hanno impugnato la delibera per via amministrativa. Pertanto le parti coinvolte nel giudizio, essendo rimaste inerti rispetto alla delibera della Giunta, avrebbero accettato la diaria giornaliera ivi fissata.

Si assume che il giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato numero 99 del 2009 , pronunciata tra parti diverse (pagine 20- 25 del ricorso), non potrebbe regolare il caso di specie.

4. Con il secondo motivo si denuncia "Violazione articolo 360 numero 3,4,5, cod. proc.civ. in merito al rimborso della fattura numero 9 del 1999". All'uopo si riportano i motivi dell'appello incidentale della Asl di Frosinone che riguardano il rigetto del medesimo da parte della sentenza numero 2213 del 2018 e se ne chiede la cassazione (pagina 25 del ricorso).

5. Con il terzo motivo si denuncia "violazione articolo 360 numero 3,4,5, cod. proc.civ. in merito alla questione degli interessi moratori, riconosciuti in base agli articoli 35 e 36 del d.p.r. 1063 del 1962, quando sia la delibera del Giunta regionale, sia l'accordo regionale stabilivano espressamente che tali disposizioni si dovessero applicare a decorrere dal 1 gennaio 1990, e quindi ai crediti futuri e non pregressi; in merito si riporta uno stralcio della motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto, invece, che le fatture in contestazione sono tutte successive al 1990.

6. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi e affetti da inammissibilità.

7. Con riguardo alla parte del ricorso dedicata alla esposizione sommaria dei fatti vi sono lacune informative non altrimenti rimediate, in quanto nella parte descrittiva del fatto si riportano solo le ragioni poste a fondamento dell'appello, tra l'altro con la trascrizione di ampi stralci che, in violazione del criterio di specificità di cui all'art. 366 n.3 cod.proc. cìv., impediscono al giudice di legittimità di acquisire una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che è all'origine della controversia, nonché del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016; Cass. sez. Un. n. 11653 del 2006).

8. I tre motivi, se isolatamente considerati, risultano del tutto estrinseci rispetto alla decisione impugnata, non denunciando in concreto né specifiche violazioni di legge, né una carenza di motivazione, ma limitandosi piuttosto a richiamare tesi svolte nel giudizio di primo e secondo grado, concernenti profili di merito. Essi, in breve, non contengono censure specifiche, complete e riferibili alla sentenza impugnata.

9. Sicché, non apparendo i motivi correlati alla motivazione della sentenza impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinverdito da Cass. SU n. 7074 del 2017: «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.».

10. Per ciascun motivo, inoltre, è mancata un' esposizione delle censure secondo lo schema a struttura vincolata del ricorso per cassazione, indicato nell'art. 360 cod. proc. civ. Per giurisprudenza costante di questa Corte il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso. Posto che il motivo deve necessariamente possedere una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art.360 c.p.c., è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017; Cass. Sez V, n. 14784/2015).

11. In ragione di quanto sopra, le censure risultano inammissibili prevalentemente sotto il profilo dell'articolo 366 numero 3 e 4 cod.proc.civ., data la loro assoluta genericità.

12. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore delle parti separatamente resistenti sul valore di oltre 6 milioni di euro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in C 15.000,000 in favore della San Raffaele s.p.a. e in C 20.000,00 in favore di Ubifactor s.p.a.,oltre C 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge per ciascuna parte. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, del