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Ordinanza — n. 35662/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses refugee appeal due to failure to file within 20 days of notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35662/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late. Christopher Raphael submitted his petition on October 23, 2019, exceeding the 20-day deadline set by the Civil Procedure Code following notification on September 30. Consequently, the court dismissed the case without examining the merits of his claims for refugee status.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: Appeals filed beyond the statutory period of 20 days from notification are inadmissible, and no costs are regulated if the opposing party remains unrepresented.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Statutory Time Limit Inadmissible Appeal Refugee Status Claim Notification Deadline protezione internazionale statuto di rifugiato domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 369, first paragraph, c.p.c.
6784/2019 del Tribunale di Milano, pubblicato il 23 agosto 2019, è stato depositato, a mezzo posta, con plico spedito il 23 ottobre 2019, ben oltre il termine - imposto dall'art. 369, primo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, of D.P.R. n. 115 of 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 30945/2019 proposto da: CHRISTOPHER RAPHAEL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CARLO SEREGNI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 23/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Con ricorso affidato a due motivi, Christofer Raphael, cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto del Tribunale di Milano, reso pubblico il 23 agosto 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE: 1. - Il ricorso è improcedibile (ciò esimendo il Collegio di dover dar conto dei motivi di doglianza). L'atto di impugnazione in cassazione del decreto n. 6784/2019 del Tribunale di Milano, pubblicato il 23 agosto 2019, è stato depositato, a mezzo posta, con plico spedito il 23 ottobre 2019, ben oltre il termine - imposto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità - di 20 giorni dall'ultima notificazione effettuata, a mezzo p.e.c., il 30 settembre 2019. 4. - Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 maggio 2021. Il Presidente OSPOSIMO I