Italian asylum appeal dismissed for filing the cassation petition late beyond the statutory 20-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was filed significantly beyond the statutory 20-day deadline. Osas Dikko, a Nigerian national, challenged a lower court's rejection of his refugee claim, but the appeal was submitted via mail on October 19, 2019, after the notification date of September 2, 2019. The court ruled that the procedural defect rendered the appeal improcedibile, dismissing the case without examining the merits of the asylum arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the twenty-day period prescribed by law for lodging the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
19 ORDINANZA sul ricorso 30498/2019 proposto da: OSAS DIKKO (alias DIKKO OSAS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TERESA VASSALLO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici, siti in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 è domiciliato; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott.
ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, Osas Dikko (alias Dikko Osas), cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, reso pubblico il 30 luglio 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE: 1. - Il ricorso è improcedibile (ciò esimendo il Collegio di dover dar conto dei motivi di doglianza).
L'atto di impugnazione in cassazione del decreto n. 6418/2019 del Tribunale di Venezia, pubblicato il 30 luglio 2019, è stato depositato, a mezzo posta, con plico spedito il 19 ottobre 2019, ben oltre il termine - imposto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità - di 20 giorni dall'ultima notificazione effettuata il 2 settembre 2019. 4. - Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.200,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 maggio 2021