Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35655/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed due to lack of special power of attorney and inadmissible factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35655/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements and substantive legal standards. The applicant's lawyer submitted a generic power of attorney on a separate sheet that did not specifically authorize the appeal against the administrative decision, violating the special power of attorney rule. Furthermore, the arguments regarding the refusal of humanitarian and subsidiary protection were deemed inadmissible because they merely criticized the factual assessment without citing specific legal errors or reasoning from the lower court. Consequently, the court rejected the appeal without addressing the merits of the asylum claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 365 c.p.c.; Art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008; Art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007: A cassation appeal is inadmissible if the power of attorney is generic and not specifically attached to the appeal, and if the grounds for appeal fail to cite specific legal errors in the judgment or address the statutory requirements for protection status.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney asylum appeal inadmissibility subsidiary protection refusal humanitarian protection denial Cassation procedural rules protezione internazionale domanda d'asilo di cittadino nigeriano intervento nel diritto internazionale pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 c.p.c.
- In via preliminare ed assorbente, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art.
Art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008
(e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).
Art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251/2007
c) dell'art. 14 del d.lgs.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 365 c.p
- In via preliminare ed assorbente, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.
art. 83 c.p
Dinanzi a procure di tal specie, l'orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere "inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1525/2020
comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell'impugnazione in cassazione" (Cass. n. 1525/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 30067/2019 proposto da: JOHN IYAMAH, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO RIZZATO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Con ricorso affidato a due motivi, John Iyamah, cittadino della Nigeria, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, reso pubblico il 13 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE: 1. - In via preliminare ed assorbente, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). E difatti, l'avvocato ha proposto impugnazione in virtù della quale si legge che la persona conferente dichiara di voler esser rappresentata e difesa "in merito a RICORSO CASSAZIONE AVVERSO DECRETO TRIB VE ed in particolare quelli di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, nonché di deferire e di riferire il giuramento decisorio e di nominare arbitri nelle procedure arbitrali". 2. - Tale tipo di procura, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato.

Dinanzi a procure di tal specie, l'orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere "inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell'impugnazione in cassazione" (Cass. n. 1525/2020). 3. - Peraltro, i due motivi proposti dal ricorrente (il primo sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria; il secondo sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria) sono palesemente inammissibile, giacché, lungi dal dedurre errorres in iudicando, censurano la valutazione della quaestio facti riservata al giudice del merito, senza peraltro cogliere la portata delle rationes decidendi, per un verso (protezione umanitaria) incentrata proprio sulle condizioni di salute del richiedente e, per altro verso, dando conto della non sussumibilità della vicenda narrata dal richiedente nelle fattispecie legali disciplinanti le varie forme di protezione richiesta e dell'insussistenza (in base a COI specificamente indicate) dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui alla lett.

c) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007. 3. - Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 maggi