Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35649/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35649/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35649/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

2019 ORDINANZA sul ricorso 29264/2019 proposto da: EHICHIOYA ERNEST, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO GOTI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici, siti in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 è domiciliato; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35649/2021 — snciv · Corte di Cassazione: L'atto di impugnazione in cassazione del decreto n. 5866/2019 del Tribunale di Venezia, pubblicato il 15 luglio 2019, è stato depositato, a mezzo posta, con plico spedito il 9 ottobre 2019, ben oltre il termine - imposto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità - di 20 giorni dall'ultima notificazione effettuata, a mezzo p.e.c., il 10 agosto 2019. 4. - Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda d'asilo di cittadino nigeriano persecuzione determinante per la fuga protezione internazionale sparizione forzata motivi soggettivi successivi alla fuga statuto di rifugiato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

2019 ORDINANZA sul ricorso 29264/2019 proposto da: EHICHIOYA ERNEST, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO GOTI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici, siti in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 è domiciliato; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott.

ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Con ricorso affidato a due motivi, Ehichioya Ernest (alias Ehiochioyo Ernest), cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, reso pubblico il 15 luglio 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE: 1. - Il ricorso è improcedibile (ciò esimendo il Collegio di dover dar conto dei motivi di doglianza).

L'atto di impugnazione in cassazione del decreto n. 5866/2019 del Tribunale di Venezia, pubblicato il 15 luglio 2019, è stato depositato, a mezzo posta, con plico spedito il 9 ottobre 2019, ben oltre il termine - imposto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità - di 20 giorni dall'ultima notificazione effettuata, a mezzo p.e.c., il 10 agosto 2019. 4. - Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.200,00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 maggio 2021. / Il Presidente dente i f i : t ,,,/, , i u ro CCELIEA ji. ...................