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Ordinanza — n. 35097/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for manifest illogical motivation violating civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35097/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Rome Court of Appeal's decision, which had rejected a payment order against a religious congregation. The appellant argued the lower court's reasoning was fundamentally contradictory, claiming it first stated a debt assignment was unaccepted but then accepted a defense based on compensation arising from a prior judgment. The court found this logical anomaly constituted a violation of law under Article 132 of the Civil Procedure Code, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5; Art. 132 c.p.c.: A decision is void if its motivation contains insanable contradictions that transform into a constitutionally relevant violation of law, requiring cassation with remittal.

Parole chiave

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manifest illogical motivation violation of law cassation contradictory reasoning payment order opposition civil procedure code procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento retrocessione di beni ecclesiastici fondazione ecclesiastica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5
Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Manifesta illo- gicità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5 per le affermazioni errate e contraddittorie della decisione con conseguente violazione dell’art.
Art. 132 c.p.c.
4 e 5 per le affermazioni errate e contraddittorie della decisione con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c.».
art. 360 c.p
Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Manifesta illo- gicità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 132 c.p
4 e 5 per le affermazioni errate e contraddittorie della decisione con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c.».
art. 1248 c.c
Con il secondo motivo si denunzia «Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1248 e 1264 cc, con riferimento all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
in proposito: Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.
Cass., Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014
629833 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017
Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv.
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015
645828 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018Numero sezionale 2507/2021Numero di raccolta generale 35097/2021, Rv.
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Testo completo

__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 35939 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da CAMPANA Giovanni (C.F.: CMP GNN 66M08 H501H), ti- tolare dell’impresa individuale ELETTROTECNICA CAM- PANA in liquidazione rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Massimiliano Figus (C.F.: FGS MSM 67B26 H501W) -ricorrente- nei confronti di CONGREGAZIONE BENEDETTINA DELLE SUORE RIPA- RATRICI DEL SANTO VOLTO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO (C.F.: non indicato), in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 3307/2018, pubblicata in data 16 maggio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Giovanni Campana, titolare dell’impresa individuale Elettro- tecnica Campana in liquidazione, ha intimato precetto di pa- gamento della somma di € 87.092,90 alla Congregazione Be- Ric. n. 35939/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35939/2018 Numero sezionale 2507/2021 nedettina delle Suore Riparatrici del Volto Santo di Nostro Si-Numero di raccolta generale 35097/2021Data pubblicazione 17/11/2021 gnore Gesù Cristo, in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale relativo ad un credito di cui si era reso cessionario dall’originario titolare The Centro Dom International S.r.l., (società appaltatrice di opere commesse dalla congregazione religiosa).

La Congregazione ha proposto opposizione, ai sensi dell’art.615 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di pri- mo grado, la ha invece accolta, dichiarando nullo l’atto di pre- cetto opposto. Ricorre il Campana, sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la congregazio- ne intimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Manifesta illo- gicità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5 per le affermazioni errate e contraddittorie della decisione con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c.».

Il motivo è fondato. Secondo il ricorrente, la motivazione della decisione impugna- ta sarebbe viziata da insanabile contraddittorietà sul piano lo- gico, in quanto la corte di appello, dopo aver premesso che la cessione del credito di cui era stato intimato il pagamento dal Campana (cessionario) con il precetto opposto non era stata accettata puramente e semplicemente dalla Congregazione (debitore ceduto), ma solo ad essa notificata e che, ai sensi dell’art. 1248 c.c., in tal caso è consentito al debitore ceduto di opporre al cessionario la compensazione con i crediti vantati nei confronti del cedente, purché anteriori alla notificazione Ric. n. 35939/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35939/2018 stessa, ha poi affermato quanto segue: «In difetto quindi Numero sezionale 2507/2021Numero di raccolta generale 35097/2021 dell’accettazione da parte della Congregazione della cessione Data pubblicazione 17/11/2021 dell’8-7-2007, notificatale in data 9-8-2007, non può essere dedotta in compensazione alla Congregazione da parte della cessionaria Elettronica Campana alcun credito sorto per effet- to della sentenza del Tribunale di Roma del 21-7-2008.

L’appello va pertanto accolto dovendosi dichiarare nullo il pre- cetto opposto». Effettivamente, siffatta motivazione non consente in alcun modo di comprendere il percorso logico argomentativo alla base della decisione impugnata: è, in particolare, evidente l’insanabile contraddittorietà sul piano logico delle affermazio- ni della corte territoriale, che pare individuare nella ditta ces- sionaria intimante la parte che aveva eccepito la compensa- zione (mentre era stata, ovviamente, la congregazione intima- ta, debitrice ceduta, a farlo) e, al tempo stesso, pur afferman- do che la compensazione con crediti sorti per effetto della sentenza del Tribunale di Roma del 21 luglio 2008 non poteva aver luogo, accoglie poi l’opposizione al precetto, opposizione fondata proprio sull’eccezione di compensazione in relazione ad un credito sorto in virtù di tale sentenza.

Non essendo la decisione impugnata sostenuta da una moti- vazione comprensibile, ma da affermazioni insanabilmente contraddittorie sul piano logico, deve ritenersi fondata la cen- sura di violazione dell’art. 132 c.p.c., sussistendo una «ano- malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmente rilevante» (cfr. in proposito: Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; conf.: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914 – 01;

Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. Ric. n. 35939/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35939/2018 637781 – 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018Numero sezionale 2507/2021Numero di raccolta generale 35097/2021, Rv. 650880 – 01). Data pubblicazione 17/11/2021 La decisione impugnata va pertanto cassata, con rinvio, affin- ché l’appello sia nuovamente esaminato per i profili ancora in contestazione.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1248 e 1264 cc, con riferimento all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1241 cc, con riferimento all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.». Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti in virtù dell’accoglimento del primo e della conseguente cassazione con rinvio della decisione impugnata per difetto assoluto di motivazione, trattandosi di motivi riguardanti i profili sostan- ziali della vicenda, che, per quanto sin qui esposto, dovranno nuovamente essere esaminati in sede di rinvio.

3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di ap- pello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa per l’effetto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se- zione Civile della Corte di cassazione, in data 28 ottobre 2021. Il presidente Franco DE STEFANO Ric. n. 35939/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O