Ordinanza — n. 34810/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 16560-2018 proposto da: r- ODORICO ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATTE DI TRASTEVERE, 44/A, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA CANEVARI, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO GIANFRANCO BARILLI, GIUSEPPINA MARIA BORELLA; 2021 - ricorrente - 1283 contro R.G.N. 16560/18 Camera di consiglio del 4 maggio 2021 GALASSO SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE AMATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE • BACCHETTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2018 del TRIBUNALE di MONZA, depositata 1'11/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticoli 339 c.p, articolo 339 c.p, articoli 2909 c.c, articolo 1306 c.c, articolo 645 c.p, articolo 96 c.p; Ordinanza — n. 34810/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 1306 c.c. e dell'articolo 645 c.p.c.. Deduce che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli altri coobbligati solidali non avrebbe potuto giovare a Silvano Galasso, che nessuna opposizione al decreto ingiuntivo aveva proposto. 3.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del precedente. Per quanto detto, infatti, il pagamento compiuto dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo e durante il corso del termine per opporvisi ha estinto l'obbligazione, e ciò ha reso irrilevante stabilire se a quel decreto venne o non venne proposta una tempestiva opposizione.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16560-2018 proposto da: r- ODORICO ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATTE DI TRASTEVERE, 44/A, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA CANEVARI, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO GIANFRANCO BARILLI, GIUSEPPINA MARIA BORELLA; 2021 - ricorrente - 1283 contro R.G.N. 16560/18 Camera di consiglio del 4 maggio 2021 GALASSO SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE AMATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE • BACCHETTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2018 del TRIBUNALE di MONZA, depositata 1'11/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere Dott.
MARCO ROSSETTI;R.G.N. 16560/18 Camera di consiglio del 4 maggio 2021 FATTI DI CAUSA 1. Nel 2014 Elisabetta Odorico chiese ed ottenne dal Tribunale di Monza un decreto ingiuntivo nei confronti di tre persone: Silvano Galasso, Severina Gonella e Marisa Galasso. Il decreto, provvisoriamente esecutivo, venne notificato insieme all'atto di precetto il 31 luglio 2014 a tutti e tre i debitori.
2. Prima che spirasse il termine per l'opposizione, il 18 agosto 2014 Marisa Galasso adempì l'obbligazione versando alla creditrice il capitale, gli interessi e le spese. Due anni dopo, il 13 aprile 2016, Elisabetta Odorico notificò un nuovo precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, a Silvano Galasso. Questi propose opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di pace di Monza, deducendo che il credito precettato era stato estinto dalla debitrice solidale Marisa Galasso sin dal 2014 (la sentenza ed il controricorso riferiscono che l'estinzione avvenne in data 11 agosto; il ricorso riferisce la diversa data del 18 agosto).
3. Il Giudice di pace di Monza con sentenza n. 689/17 rigettò l'opposizione. Ritenne il Giudice di pace che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Silvano Galasso era diventato inoppugnabile per mancata opposizione; e che di conseguenza non potevano essere fatte valere in sede di opposizione all'esecuzione questioni, come l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, che si sarebbero dovute far valere in sede di opposizione al decreto. La sentenza venne appellata dal soccombente.
4. Il Tribunale di Monza con sentenza 11 gennaio 2018 n. 60 accolse il gravame; dichiarò che il credito precettato era stato interamente adempiuto, e condannò Elisabetta Odorico alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Il Tribunale ritenne che l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei condebitori solidali avesse avuto l'effetto di liberare anche gli altri.R.G.N. 16560/18 Camera di consiglio del 4 maggio 2021 Ritenne, poi, irrilevante la circostanza che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione non fosse stato tempestivamente opposto da Silvano Galasso, sul presupposto che quel che unicamente rilevava era che "al momento della notifica del precetto il credito [sia] venuto meno perché integralmente soddisfatto dalle altre condebitrici".
5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Elisabetta Odorico con ricorso fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso Silvano Galasso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 339 c.p.c. e 111 della Costituzione. Deduce che il giudizio di primo grado aveva un valore inferiore ai 1.100 euro, con la conseguenza che la sentenza pronunciata dal Giudice di pace non poteva essere impugnata con l'appello, ma poteva essere solo impugnata con ricorso per cassazione. (v` 1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 366, n. 3 e 6 c.p.c. Il ricorso, infatti, non riferisce, in violazione dell'onere imposto a pena di inammissibilità dalle norme appena ricordate, quale fosse il contenuto dell'appello proposto da Silvano Galasso, e dunque non espone se quel gravame avesse o non avesse ad oggetto la violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia, ai sensi del terzo comma dell'articolo 339 c.p.c.
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2909 c.c.; 615 e 647 c.p.c.. Deduce la ricorrente che il decreto ingiuntivo posto a fondamento della esecuzione minacciata nei confronti di Silvano Galasso era diventato inoppugnabile per mancata opposizione dei termini.R.G.N. 16560/18 Camera di consiglio del 4 maggio 2021 Di conseguenza il debitore esecutato non poteva far valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione cause istintive dell'obbligazione "anteriori alla definitività" del decreto ingiuntivo. 2.1. Il motivo è inammissibile per la sua oscurità.
L'illustrazione del motivo, infatti, consiste pressoché unicamente nella trascrizione integrale di non si sa bene quale decisione d'appello, la quale inoltre fa riferimento ad un decreto ingiuntivo diverso da quello posto a fondamento della esecuzione oggetto del presente giudizio: a p. 1 del ricorso si dice infatti che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione è il decreto ingiuntivo 3033-4493/14, mentre a pagina 7, settultimo rigo, si fa riferimento a un decreto ingiuntivo "4535 R.G. 6878/2014". 2.2. Solo ad abundantiam, rileva questa Corte che in ogni caso il motivo sarebbe infondato nel merito, se il merito si fosse potuto esaminare. cA7 L'adempimento dell'obbligazione da parte di un coobbligato solidale dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, anche prima che questo sia divenuto inoppugnabile, estingue l'obbligazione.
Se dunque, nonostante l'adempimento, il creditore inizia l'esecuzione forzata, legittimamente il debitore ha titolo per opporsi ad essa, in quanto delle due l'una:
a) se il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo, con l'opposizione verrebbe fatto valere un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo, il che è ovviamente sempre consentito;
b) se il decreto ingiuntivo non era provvisoriamente esecutivo, ma sia stato comunque adempiuto prima che abbia acquistato la definitività, sarebbe contrario ad ogni logica - anche alla luce del principio che vieta lo spreco di attività giurisdizionale - obbligare il debitore a proporre comunque l'opposizione al decreto ingiuntivo, per far constare l'avvenuto adempimento. Così come, ad esempio, non potrebbe pretendersi dal debitore di impugnare una sentenza di condanna alla quale abbia prestato acquiescenza adempiendo R.G.N. 16560/18 Camera di consiglio del 4 maggio 2021 spontaneamente, allo stesso modo non potrebbe pretendersi dall'intimato di proporre opposizione a decreto ingiuntivo già puntualmente adempiuto.
E va da sé che, a tal fine, nulla rileva se l'adempimento provenga dal debitore principale, da un coobbligato solidale, o addirittura da un terzo. In ciascuna di queste tre ipotesi, infatti, l'adempimento ha l'effetto di estinguere l'obbligazione e, con essa, la pretesa esecutiva del creditore. 2.2. Non sarà superfluo aggiungere che nessuna delle decisioni invocate dalla ricorrente alle pagine 6-7 del proprio ricorso è pertinente rispetto al caso di specie. Nessuna di esse, infatti, aveva ad oggetto una obbligazione solidale, e nessuna di esse aveva ad oggetto un adempimento compiuto dopo la pronuncia del provvedimento giurisdizionale, ma prima che questo acquistasse definitività.
In particolare: -) Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, aveva ad oggetto un caso in cui il debitore esecutato intendeva far valere in sede di opposizione all'esecuzione la nullità verificatasi nel corso del processo concluso dal titolo esecutivo; CN -) Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013, aveva ad oggetto una questione del tutto diversa, e cioè l'omessa pronuncia del giudice dell'opposizione all'esecuzione sulla questione della anteriorità opposte nullità dell'adempimento rispetto alla formazione del titolo esecutivo; -) Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010, aveva ad oggetto un caso in cui il debitore esecutato intendeva far valere in sede di opposizione all'esecuzione di avere adempiuto la propria obbligazione, prima della formazione del titolo esecutivo, nelle mani di un rappresentante del creditore; -) Sez. 3, Sentenza n. 27159 del 19/12/2006, aveva ad oggetto un caso in cui si discuteva se il pagamento compiuto dal debitore al cedente invece che al cessionario avesse efficacia liberatoria; -) Sez. 1, Sentenza n. 15178 del 24/11/2000, aveva ad oggetto un caso in cui si discuteva se l'inoppugnabilità del decreto rendesse incontestabile in un R.G.N. 16560/18 Camera di consiglio del 4 maggio 2021 futuro giudizio la validità del contratto da cui era sorto il credito oggetto di intimazione; -) Sez.
L, Sentenza n. 2742 del 23/03/1999, infine, aveva ad oggetto un caso in cui il debitore esecutato (l'Inps) pretendeva di far valere in sede di opposizione all'esecuzione l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla pensione al creditore procedente. La totale estraneità di tali fattispecie rispetto al caso oggi in esame svela la fragilità, quando non la pretestuosità, della tesi sostenuta dalla ricorrente.
3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 1306 c.c. e dell'articolo 645 c.p.c.. Deduce che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli altri coobbligati solidali non avrebbe potuto giovare a Silvano Galasso, che nessuna opposizione al decreto ingiuntivo aveva proposto. 3.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del precedente. Per quanto detto, infatti, il pagamento compiuto dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo e durante il corso del termine per opporvisi ha estinto l'obbligazione, e ciò ha reso irrilevante stabilire se a quel decreto venne o non venne proposta una tempestiva opposizione.
4. Il quarto motivo di ricorso va dichiarato inammissibile per totale inintelligibilità. La ricorrente infatti lamenta una "illogica o inadeguata o contraddittoria motivazione", ma non espone né quale sarebbe la statuizione che assume essere scorretta; né perché sia scorretta, né quale sarebbe dovuta essere la statuizione corretta alternativa.
5. Col quinto motivo la ricorrente lamenta una sovrastima delle spese di lite. Deduce che il valore della causa era di ottocento euro, e che per cause di tale valore il Tribunale non avrebbe potuto liquidare spese pari ad euro 1.610 euro.R.G.N. 16560/18 Camera di consiglio del 4 maggio 2021 5.1. Il motivo è infondato. In sede di appello il valore della causa era indeterminato, perché la parte appellata Elisabetta Odorico aveva formulato domanda riconvenzionale di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. E per una causa di valore indeterminato la somma liquidata dal Tribunale è stata addirittura inferiore al minimo tabellare.
6. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate integramente tra le parti, in considerazione dell'esito alterno dei giudizi di merito. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te