Condominium appeal dismissed for inadmissibility due to missing essential facts on property value and execution process details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the condominium's appeal inadmissible because it failed to provide indispensable details regarding the property's description, estimated value, and the execution proceedings. The appellant argued that the lower court ignored the buyer's joint liability and constitutional rights, but the court emphasized the lack of specific data on credit amounts and sale timelines. Consequently, the appeal was rejected as legally insufficient, with no provision made for legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, nn. 3 e 6 cod. proc. civ.; Art. 63 disp. att. cod. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks essential factual elements required for the decision, such as the property's description, valuation, and execution timeline, preventing the court from assessing the economic viability of the sale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35687/2018 R.G. proposto da CONDOMINIO DI VIA BELMONTE 8 TORINO, in persona del suo Amministratore pro tempore, domiciliato per legge in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FILIPPO FERLISI, CARLO MARIA BOSIA; - ricorrente - contro FORTUNATO CLAUDIO, UNICREDIT SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 3016/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 14/06/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal relatore Dott.
Franco DE STEFANO; rilevato che: il Condominio via Belmonte 8 Torino ricorre, con atto notificato a partire dal dì 11/12/2018 ed articolato su cinque motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di quel capoluogo che ha rigettato la sua opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato improseguibile ex art. 164 disp. att. cod. proc. civ., «dopo svariati ribassi», l'espropriazione immobiliare intentata dal ricorrente ai danni del condomino moroso Claudio Fortunato e con l'intervento di Unicredit spa: i quali qui restano intimati; considerato che: la motivazione, per il tenore della decisione, può redigersi in forma particolarmente sintetica, in linea con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte in data 14/09/2016 e 22/03/2011; coi cinque motivi di ricorso (il primo ed il quarto ai sensi del n. 5 e gli altri del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.) il ricorrente si duole, tra l'altro, della mancata considerazione delle opportunità per il creditore condominio offerte dall'art. 63 disp. att. cod. civ. sulla solidale responsabilità dell'acquirente per i debiti del condomino moroso alienante, ma pure del mancato rilievo di incostituzionalità della norma applicata sotto diversi profili - e con richiami, tra l'altro, agli artt. 24, 42 e 3 Cost. - o in ogni caso della sua interpretazione, anche nella parte in cui ha attribuito rilevanza all'interesse del debitore, escluso la medesima a quello dei creditori e soprattutto del creditore condominio, ma pure in cui non avrebbe rilevato la necessità del previo esperimento dei subprocedimenti di sospensione concordata e di amministrazione giudiziaria; il ricorso è tuttavia inammissibile, per violazione dei nn. 3 e 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., in quanto privo di ogni indicazione su elementi invece del tutto indispensabili ai fini della decisione e cioè: della descrizione del bene staggito, del suo valore di stima, della puntuale descrizione dei tempi e dei modi dello svolgimento del processo esecutivo fino all'ultimo tentativo di vendita, dei dati Ric. 2018 n. 35687 sez. 53 - ud. 04-05-2021 -2- sull'entità precisa dei crediti azionati, distinti - visto il richiamo insistente all'art. 63 disp. att. cod. civ. e risultando il dato rilevante a valutare l'appetibilità del bene sul mercato e quindi l'economicità degli ulteriori tentativi di vendita - anche in quelli dei quali un eventuale acquirente avrebbe potuto farsi carico, della trascrizione (con indicazione analitica della loro localizzazione processuale) degli elementi di quel processo in base ai quali si è pervenuti al prezzo base di vendita finale e soprattutto in relazione ai quali è stato contestato non solo e non tanto il conteggio dei costi operato in sentenza, quanto soprattutto la comparazione tra quelli e l'utile ricavabile dalla prosecuzione; in tale inemendabile lacuna del ricorso - cui, per consolidata giurisprudenza, non può sopperire alcun atto successivo e quindi neppure la memoria (da ultimo, v.
Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691) - non vi è altra scelta che dichiararne l'inammissibilità, non essendovi luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità per non avervi svolto attività difensiva gli intimati; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto di quanto in dispositivo sul c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto;
P. cl. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il 04/05/2021 Il Pre (Roberti Iivaldi) 11 Funzi ziarid Frn N1A Ric. 2018 n.