Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to withdrawal of interest in the decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the appellant's representative withdrew the interest in the decision, rendering the litigation purpose moot. Although the withdrawal was technically ineffective regarding the specific power of attorney, the court recognized the cessation of the appellant's interest. Consequently, the appeal was dismissed without addressing the merits or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012; Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002: When the interest in the decision ceases, the appeal is inadmissible and no provision is made on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28203/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 482, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in • persona del legale rappresentante pro tempore, che si dice domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 (presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto), nonché rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente - nonché PAGLICCI STEFANO - intimato - avverso la sentenza n. 304/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/04/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal relatore Dott.
Franco DE STEFANO; considerato che: l'opposizione di Stefano Paglicci alla comunicazione di iscrizione di ipoteca esattoriale ed alle sottese cartelle per omesse contribuzioni previdenziali, proposta nei confronti di Equitalia Centro spa e dell'INPS davanti al Tribunale di Arezzo, è accolta, riconosciuta la prescrizione quinquennale delle pretese azionate, con condanna della sola Equitalia alla metà delle spese di lite; l'appello di quest'ultimo è accolto dalla Corte d'appello di Firenze limitatamente al capo sulle spese, ma respinto sulla questione della prescrizione, principalmente alla stregua dei principi sanciti da Cass.
Sez. U. 23397/16: ma della sentenza di secondo grado, pubblicata il 09/04/2018 col n. 304, chiede la cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con ricorso affidato al ministero di un avvocato del libero foro, articolato su di un unitario motivo ed al quale non resiste ritualmente alcun intimato; tuttavia, per la successiva adunanza camerale del 04/05/2021, la ricorrente produce dichiarazione di rinuncia; la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica ed in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte in data 14/09/2016 e 22/03/2011;
è preliminarmente irrituale l'atto con cui l'INPS ha ritenuto di costituirsi, in mancanza di una notifica di un controricorso alle controparti ed in forza, per di più, di un mandato conferito in calce alla copia notificata del ricorso (per il rito oggi applicato, v., in particolare, Cass., ord. 08/06/2017, n. 14330); Rue. 2018 n 28203 sez. 53 - ud. 04-05-2021 -2- ciò posto, la rinuncia è inefficace, perché la procura speciale conferita all'avvocato che ha rinunciato non comprende anche la relativa facoltà: ma la dichiarazione su cui essa si articola denota la sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avevi svolto rituale attività difensiva gli intimati; la definizione in forza del dichiarato venir meno dell'interesse alla decisione elide la sussistenza dei presupposti per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 04/05/2021 Il Pre idente (Ro ivaldi) 11 Funzi,o'n Giudizìarlo Frane CATANIA / DEP° ATO IN C RI