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Ordinanza — n. 34803/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal of suit by both parties under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34803/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the proceedings extinguished following a joint withdrawal of the appeal by both the plaintiffs and the defendant. The lower appellate court had previously rejected the appeal for lack of specificity, but the parties subsequently agreed to drop the case entirely. The court ruled that this consensual withdrawal satisfied the statutory requirements for terminating the litigation without awarding costs or doubling the unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: A cassation judgment declaring the proceedings extinguished is issued when both parties jointly withdraw the appeal, satisfying the conditions for termination without the need for cost allocation.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinguishment of proceedings civil procedure code unified contribution reduction consensual termination of suit ripetizione dell'indebito restituzione dei sussidi statali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
civ., per cui a norma dell'art. 391, ult.
art. 2041 cod. civ
3440 del 18/07/2017, che ne aveva rigettato la domanda ex art. 2041 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16332/2019 R.G. proposto da Pulvirenti Santo e Coniglio Giuseppe, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolò D'Alessandro e dal Prof. Avv. Fabio Santangeli, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, n. 3, presso lo studio del Prof. Avv. Bruno Sassani; - ricorrenti - contro Comune di Acireale, rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Manciagli, con domicilio eletto in Roma, via Gemanico, n. 12 int. 4, presso lo studio dell'Avv. Franco Di Lorenzo; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, n. 566/2019 depositata 1'11 marzo 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal Consigliere Emilio Iannello; Rilevato che: Santo Pulvirenti e Giuseppe Coniglio ricorrono con due mezzi per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello da essi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3440 del 18/07/2017, che ne aveva rigettato la domanda ex art. 2041 cod. civ. contro il Comune di Acireale; il comune resiste con controricorso; considerato che:

è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, con contestuale dichiarazione di accettazione; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo; trattandosi di rinuncia concorde e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., non deve provvedersi al regolamento delle spese, delle quali peraltro le parti avevano chiesto la compensazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cass