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Ordinanza — n. 34800/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34800/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34800/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 83, 85, 350, 170, 330, 702 quater, 324 c.p.c. e 2909 c.c. L'attuale ricorrente, in primo grado, aveva depositato il 28 luglio 2016 ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. difesa dall'avvocato Stefano Ardizzoia, eleggendo domicilio presso il suo studio in via Caldara n. 24, Milano, e il domicilio digitale all'indirizzo pec di tale avvocato. Il 4 ottobre 2016 il Tribunale emanava decreto che fissava l'udienza di comparizione al 18 gennaio 2017, disponendo la notifica del ricorso e del decreto.

Regesto Legislator

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articolo 702 bis c.p, articolo 702 quater c.p, articoli 101 c.p, art. 702 c.p; Ordinanza — n. 34800/2021 — snciv · Corte di Cassazione: L'appello sarebbe stato però notificato all'indirizzo digitale dell'avvocato Ardizzoia, per cui la notifica sarebbe inesistente. La corte territoriale avrebbe errato definendo nella motivazione il ricorso "regolarmente notificato", non avendo verificato l'attuale domicilio e l'attuale rappresentante della società. Viene invocata giurisprudenza per cui è inesistente la notifica al procuratore il cui mandato è stato revocato, negando che in tal caso la notifica sia nulla, per concludere infine chiedendo la cassazione della sentenza e la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 382, ultimo comma, c.p.c., di inammissibilità dell'appello per il decorso del termine ex articolo 702 quater c.p.c.

Parole chiave

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nomina del difensore diritto a un difensore indennità del difensore d'ufficio difensore di fiducia cancellazione dall'albo avvocati patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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articolo 702 bis c.p
L'attuale ricorrente, in primo grado, aveva depositato il 28 luglio 2016 ricorso ex articolo 702 bis c.p.c.
articolo 702 quater c.p
dichiara di costituirsi "in sostituzione del precedente difensore" l'avvocato Francesco Catapano, "il quale fa proprie tutte le difese, eccezioni e deduzioni di cui al ricorso ex art. 702 c.p.c.
articoli 101 c.p
art. 702 c.p
dichiara di costituirsi "in sostituzione del precedente difensore" l'avvocato Francesco Catapano, "il quale fa proprie tutte le difese, eccezioni e deduzioni di cui al ricorso ex art. 702 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36743-2018 proposto da: IMMOBILIARE QUARTIERE MIRABELLO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO, 23, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO CIAVARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO FRANCAVILLA; - ricorrente - contro DE GIACOMO MARIA ANNA CARMELA , THIELLAMANUELE; - intimati - avverso la sentenza n. 4394/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal • Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

Rilevato che: Il Tribunale di Milano, con ordinanza decisoria di un giudizio svolto con rito sommario emessa il 18 luglio 2017, accoglieva le domande proposte dalla ricorrente Immobiliare Quartiere Mirabello S.r.l., dato atto della cessazione di un contratto di locazione abitativa relativo ad un immobile di proprietà della suddetta con una società poi fallita, Only Tours S.r.l., condannando Maria Anna Carmela De Giacomo e Manuele Thiella (convenuti) nonché Giordano Thiella (chiamato dai convenuti) a rilasciare l'immobile e risarcire i danni derivati dall'occupazione senza titolo.

Maria Anna Carmela De Giacomo e Manuele Thiella proponevano appello, dopo che Immobiliare Quartiere Mirabello aveva notificato il 28 luglio 2017 l'ordinanza e il relativo precetto. La Corte d'appello di Milano, dichiarata contumace Immobiliare Quartiere Mirabello, con sentenza del 9 ottobre 2018 accoglieva il gravame, rigettando tutte le domande proposte nei confronti degli appellanti e condannando l'appellata a rifondere loro le spese dei due gradi di giudizio. Immobiliare Quartiere Mirabello ha proposto ricorso - illustrato anche con memoria - dal quale gli intimati non si sono difesi.

Considerato che: Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 83, 85, 350, 170, 330, 702 quater, 324 c.p.c. e 2909 c.c. L'attuale ricorrente, in primo grado, aveva depositato il 28 luglio 2016 ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. difesa dall'avvocato Stefano Ardizzoia, eleggendo domicilio presso il suo studio in via Caldara n. 24, Milano, e il domicilio digitale all'indirizzo pec di tale avvocato. Il 4 ottobre 2016 il Tribunale emanava decreto che fissava l'udienza di comparizione al 18 gennaio 2017, disponendo la notifica del ricorso e del decreto.

La notifica, sempre secondo la esposizione della ricorrente, veniva però compiuta dall'avvocato Francesco Catapano, il quale si era costituito quale nuovo difensore della società, in sostituzione dell'avvocato Ardizzoia, con comparsa dotata di procura ad litem depositata il 29 novembre 2016, eleggendo così l'attuale ricorrente domicilio presso il suo studio in via San Barnaba n. 30, Milano, e domicilio digitale all'indirizzo pec dell'avvocato Catapano, il quale proseguì poi la difesa della società, e notificò pure l'ordinanza decisoria e il precetto a controparte in data 28 luglio 2017.

L'appello sarebbe stato però notificato all'indirizzo digitale dell'avvocato Ardizzoia, per cui la notifica sarebbe inesistente. La corte territoriale avrebbe errato definendo nella motivazione il ricorso "regolarmente notificato", non avendo verificato l'attuale domicilio e l'attuale rappresentante della società. Viene invocata giurisprudenza per cui è inesistente la notifica al procuratore il cui mandato è stato revocato, negando che in tal caso la notifica sia nulla, per concludere infine chiedendo la cassazione della sentenza e la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 382, ultimo comma, c.p.c., di inammissibilità dell'appello per il decorso del termine ex articolo 702 quater c.p.c.

2. Il secondo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 101 c.p.c., 111 e 24 Cost.: la sentenza d'appello sarebbe nulla perché la ricorrente non sarebbe stata messa nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa.

3. Il primo motivo, come si è visto, si basa sull'asserita revoca del mandato, da parte dell'attuale ricorrente, all'avvocato Stefano Ardizzoia, sostituito, come da comparsa con procura ad litem del 29 novembre 2016, con l'avvocato Francesco Catapano. Tale comparsa, intitolata "Comparsa di costituzione di nuovo difensore", è seguita da un foglio separato, nel quale è posta la procura ad litem rilasciata all'avvocato Francesco Catapano. Nella comparsa, nell'interesse di immobiliare Quartiere Mirabello S.r.l. dichiara di costituirsi "in sostituzione del precedente difensore" l'avvocato Francesco Catapano, "il quale fa proprie tutte le difese, eccezioni e deduzioni di cui al ricorso ex art. 702 c.p.c. introduttivo del presente giudizio".

La copia cartacea agli atti - di cui è ritualmente attestata la conformità al corrispondente documento contenuto nel fascicolo telematico - figura sottoscritta esclusivamente dall'avvocato Francesco Catapano, e non anche dalla legale rappresentante della società. La procura, invece, è sottoscritta - con firma autenticata dall'avvocato Catapano - dalla legale rappresentante della società, e attribuisce quindi a quest'ultimo avvocato di "rappresentare e difendere la società nel procedimento promosso nei confronti dei signori Manuele Thiella e Maria Anna De Giacomo, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge perché possa rappresentare la Società in tutti i gradi del giudizio, riferire su tutto quanto forma oggetto della domanda, transigere e conciliare la lite, perché a conoscenza dei fatti di causa, proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa o in garanzia terzi, redigere e notificare atti di precetto e assistermi (sic) pure nella eventuale fase esecutiva, senza ulteriore ratifica".

Si conclude con l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato Catapano in Milano, via San Barnaba n.

30. È dunque evidente che nella procura non si dispone alcuna revoca della precedente procura conferita all'avvocato Stefano Ardizzoia; e la comparsa, che, come si è visto, include la dichiarazione di sostituzione mediante l'avvocato Catapano che si costituisce all'avvocato Ardizzoia, è sottoscritta soltanto dall'avvocato Catapano, e non dalla legale rappresentante della società, la quale soltanto aveva il potere di revocare il mandato all'avvocato Ardizzoia. La giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che "la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c. c." (così si esprime la più recente tra le pronunce massinnate in tema, Cass. sez. 2, 31 marzo 2017 n. 8525; conformi Cass. sez.

L, 4 maggio 2005 n. 9260 e già Cass. sez. 3, 13 febbraio 2002 n. 2071; isolata e comunque non condivisibile nel suo asserto di tacita revoca è l'ormai risalente Cass. sez. L, 20 dicembre 2004 n. 23589). Da ciò deriva che, non avendo la legale rappresentante della società attualmente ricorrente manifestato volontà di revoca del mandato all'avvocato Ardizzoia, il mandato conferito all'avvocato Catapano e la relativa elezione di domicilio costituiscono elementi di aggiunta, che non privano di effetto giuridico il mandato e l'elezione precedenti.

Il motivo, dunque, risulta privo di consistenza, in quanto, come correttamente affermato dal giudice d'appello nella motivazione della sentenza impugnata, l'atto d'appello fu notificato in modo rituale, il che assorbe ogni altro rilievo.

4. Il secondo motivo cade, a sua volta, per quanto appena rilevato a proposito del motivo precedente: essendo ancora valida ed efficace la procura conferita all'avvocato Ardizzoia, non si vede come sia sostenibile che la ricorrente non abbia avuto una effettiva possibilità di esercitare il suo diritto di difesa nel giudizio d'appello.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo pronuncia sulle spese processuali, in quanto gli intimati non si sono difesi. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos