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Ordinanza — n. 34798/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34798/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34798/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13928/2018 R.G. proposto da Ferraioli Alfonso (cl. 1963), Ferraioli Salvatore (cl‘ 1928), Grimaldi Carolína, Ferralo!' Salvatore (fu Cosmo cl. 1959), Ferraíoli Rosanna (fu Cosmo cl. 1965), Ferraioli Cosimo, Ferraioli Fabio, Ferralo!' Riccardo, Ferralo!' Lorenzo, Ferraioli Salvatore (di Alfonso cl. 1993) e Ferraioli Rosanna (di Alfonso cl. 1989), Muto Domenica, Muto Giovanna, Lanzione Benedetto, Lanzione Giuseppina e Lanzione Valentìna, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Genovese; - ricorrenti - contro FBS S.p.a., quale mandataria della Elipso Finance S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv.

Regesto Legislator

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art. 1938 cod. civ; Ordinanza — n. 34798/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 13928/2018 R.G. proposto da Ferraioli Alfonso (cl. 1963), Ferraioli Salvatore (cl‘ 1928), Grimaldi Carolína, Ferralo!' Salvatore (fu Cosmo cl. 1959), Ferraíoli Rosanna (fu Cosmo cl. 1965), Ferraioli Cosimo, Ferraioli Fabio, Ferralo!' Riccardo, Ferralo!' Lorenzo, Ferraioli Salvatore (di Alfonso cl. 1993) e Ferraioli Rosanna (di Alfonso cl. 1989), Muto Domenica, Muto Giovanna, Lanzione Benedetto, Lanzione Giuseppina e Lanzione Valentìna, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Genovese; - ricorrenti - contro FBS S.p.a., quale mandataria della Elipso Finance S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv.

Parole chiave

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fideiussione al regresso fideiussore del fideiussore caso di garanzia bancaria credito nel fallimento contratto fiduciario danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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art. 1938 cod. civ
287 e dell'art. 1938 cod. civ.;
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13928/2018 R.G. proposto da Ferraioli Alfonso (cl. 1963), Ferraioli Salvatore (cl‘ 1928), Grimaldi Carolína, Ferralo!' Salvatore (fu Cosmo cl. 1959), Ferraíoli Rosanna (fu Cosmo cl. 1965), Ferraioli Cosimo, Ferraioli Fabio, Ferralo!' Riccardo, Ferralo!' Lorenzo, Ferraioli Salvatore (di Alfonso cl. 1993) e Ferraioli Rosanna (di Alfonso cl. 1989), Muto Domenica, Muto Giovanna, Lanzione Benedetto, Lanzione Giuseppina e Lanzione Valentìna, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Genovese; - ricorrenti - contro FBS S.p.a., quale mandataria della Elipso Finance S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv.

Maria Rosaria Torelli; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, n. 196/2019 depositata il 14 febbraio 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2021 dal Consigliere Emilio Iannello; Rilevato che: la Corte d'appello di Salerno ha confermato le sentenze (non definitiva e definitiva) rese nel giudizio di primo grado che avevano condannato gli odierni ricorrenti, quali fideiussori o eredi di fideiussori della Soc. Coop. Dante Alighieri a r.I., al pagamento, in favore della Elipso Finance S.r.l. (quale cessionaria dei crediti della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a.), della somma di C 129.114,22 quale saldo passivo di conto corrente aperto dalla società debitrice principale; avverso tale decisione è proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, con i quali si lamenta il mancato rilievo officioso della nullità della fideiussione per violazione, rispettivamente, dell'art. 2 legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'art. 1938 cod. civ.;

Elipso Finance S.r.l. resiste depositando controricorso; considerato che: è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, con contestuale dichiarazione di accettazione; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo; trattandosi di rinuncia concorde e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., non deve provvedersi al regolamento delle spese, delle quali peraltro le parti avevano chiesto la compensazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia,1 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2021. Il Presidente (Luigi Alessandro Scarano) TI rnnzio Giurlizia