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Sentenza — n. 34792/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 34792/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34792/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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udizio e la relativa intimazione di pagamento; Ritenuto che: non essendo stata la dichiarazione di rinuncia notificata alla controparte, né dalla stessa accettata, essa non determina l'estinzione del giudizio, ma rileva traducendosi in una ipotesi di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia sul merito (v. Cass. n. 12743 del 2016:" La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso"), e pertanto esime dal dover esaminare, ed anche dal dover esporre, i motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34792/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 12743 del 2016:" La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso"), e pertanto esime dal dover esaminare, ed anche dal dover esporre, i motivi di ricorso.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'istanza giudiziaria procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono definitivo del procedimento rinuncia alla motivazione rinuncia all'espropriazione
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Testo completo

udizio e la relativa intimazione di pagamento; Ritenuto che: non essendo stata la dichiarazione di rinuncia notificata alla controparte, né dalla stessa accettata, essa non determina l'estinzione del giudizio, ma rileva traducendosi in una ipotesi di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia sul merito (v. Cass. n. 12743 del 2016:" La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso"), e pertanto esime dal dover esaminare, ed anche dal dover esporre, i motivi di ricorso.

Le spese processuali in favore della parte che ha svolto l'attività difensiva vanno comunque liquidate come al dispositivo. Non è invece dovuto il raddoppio del contributo unificato, sulla base del consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Liquida le spese in favore del controricorrente Comune di Milano in complessivi euro 4.100,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 12,50 %. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 20 aprile 2021 1(2_' " - Il Presidente Fr