Italian Supreme Court suspends proceedings pending Constitutional Court ruling on asylum appeal statute constitutionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court suspended the proceedings regarding Talukder Uzzal's asylum appeal against the Ministry of the Interior. The court noted that the Third Civil Section had previously raised a constitutional question concerning the validity of specific articles of the asylum procedures decree. Consequently, the case was remitted to the new docket to await the Constitutional Court's resolution on the constitutionality of the challenged statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, co. 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 111 Cost.; The court suspends proceedings when a constitutional question is raised regarding the validity of statutory provisions governing asylum procedures, requiring the Constitutional Court to rule first before the case can be decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37606/2019 proposto da: TALUKDER UZZAL, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to ROSALIA BENNATO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, 80224030587, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto R.G. n. 36016/2018 emesso dal TRIBUNALE DI MILANO depositato in data 09/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2aA 29/10/2021 dal Consigliere Dott.
MARCO DELL'UTRI; 260g R.G.N. 37606/2019 Camera di consiglio del 29/10/2021 Rilevato che, con ordinanza n. 17970 pubblicata in data 23 giugno 2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione di costituzionalità da parte Corte costituzionale;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29/10/2021. Il Presilente Giacomo javaglino 11F io Giudiziario CATANIA DEPOSI oggi, 21 io G