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Ordinanza Interlocutoria — n. 34344/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to missing procurator certification, deferring constitutional review of asylum law article.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34344/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Juhel Ahmed against an asylum decision due to a missing certification on the procurator's release date. The applicant argued for constitutional review of specific asylum provisions, but the court noted the procedural defect rendered the appeal inadmissible under current interpretations. Consequently, the case was remitted to the lower court to await the resolution of the pending constitutional question regarding the cited article.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, co. 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 111 Cost.: When an appeal lacks a certification of the procurator's release date, it is inadmissible, and the court must defer constitutional review pending the resolution of the suspended question.

Parole chiave

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asylum appeal admissibility procurator certification defect constitutional question deferral Cassazione procedural rules immigration law review corrispondenza con il difensore udienza dibattimentale rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, co. 13, d.lgs. n. 25 del 2008
17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, co.
Art. 3 Cost.
17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, co.
Art. 10 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 117 Cost.
3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. inrelazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt.
Direttiva 2013/32/UE
inrelazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt.
Carta dei diritti UE
47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par.
CEDU
art. 117 Cost
3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15177/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Juhel AHMED (codice fiscale HMDJHL81A02Z249Y), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocata Simona Maggiolini, del Foro di Ferrara, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Guglielmo degli Adelardi n.61. - ricorrente - contro IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso il decreto del Tribunale di n. 4358/2019, pubblicato il 27/9/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino, la Corte: Rilevato che, con ordinanza n. 17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. inrelazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della predetta questione da parte Corte costituzionale, poiché il ricorso risulta privo della certificazione della data di rilascio della procura, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione giusta l'interpretazione della norma sospettata di incostituzionalità adottata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 15177/2021;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di ca