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Ordinanza Interlocutoria — n. 34336/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing power of attorney certification and pending constitutional question.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34336/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the power of attorney lacked the required date of issuance certification. The appellant, Augustine Evbakhare, challenged a lower court decision, while the Ministry of the Interior defended the original ruling. The court suspended the constitutional review of Article 35-bis pending the Constitutional Court's resolution, rendering the current appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, co. 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible if the power of attorney lacks the certification of the date of issuance, as required by the interpretation of the suspended norm.

Parole chiave

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power of attorney certification inadmissibility of appeal constitutional question suspension immigration appeal procedure Cassazione Terza Sezione audizione o interrogatorio udienza probatoria esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, co. 13, d.lgs. n. 25/2008
17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co.
Art. 3 Cost.
17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co.
Art. 10 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
art. 117 Cost
3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15177/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA i Ni- iz_l-oci.)-covetiet sul ricorso proposto da: Augustine EVBAKHARE (codice fiscale VBKGTN90M05Z335Q), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Francesco Bonatesta, del Foro di Ravenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale della Lirica n.43. - ricorrente - contro IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 4374/2019, pubblicato il 30/9/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino, la Corte: Rilevato che, con ordinanza n. 17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. inrelazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della predetta questione da parte Corte costituzionale, poiché il ricorso risulta privo della certificazione della data di rilascio della procura, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione giusta l'interpretazione della norma sospettata di incostituzionalità adottata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 15177/2021;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6/7