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Ordinanza Interlocutoria — n. 34335/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to missing procurator certification while awaiting Constitutional Court ruling on constitutionality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34335/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the petitioner failed to provide a certified date of release for their procurator's power of attorney. Although the underlying claim regarding the deportation order was deemed manifestly founded, the procedural defect rendered the appeal inadmissible under the specific judicial interpretation adopted by the Court. Consequently, the case was remitted to the lower court to await the resolution of the constitutional question raised by the Third Section.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, co. 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 111 Cost.: The appeal is inadmissible if the petitioner fails to certify the date of the procurator's release, even if the substantive claim is manifestly founded, requiring remittal to await the Constitutional Court's resolution of the constitutionality issue.

Parole chiave

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procurator certification requirement inadmissible appeal procedural defect constitutional question remittal deportation order appeal manifestly founded claim impedimento processuale diritto di ottenere una decisione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, co. 13, d.lgs. n. 25/2008
17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co.
Art. 3 Cost.
17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co.
Art. 10 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 117 Cost.
3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. inrelazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt.
Directive 2013/32/EU
Charter of Fundamental Rights of the EU
ECHR Articles 6, 7, 13, 14
art. 117 Cost
3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15177/2021 della Corte di Cassazione
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Testo completo

ORDINANZA I lv--Er-Loro sul ricorso proposto da: Arabiou Mouhaman SABANA(codice fiscale SBNMMD79D7Z351X), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Alessandro Fabbrini, del Foro di Bolzano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bolzano, Via Carducci n.13. - ricorrente - contro A 5R8 IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Trento n. 1711/2019, pubblicato il 16/9/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino, la Corte: - Rilevato che, con ordinanza n. 17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. inrelazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; - Ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della predetta questione da parte Corte costituzionale, poiché il ricorso, che risulta manifestamente fondato, risulta privo della certificazione della data di rilascio della procura, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione giusta l'interpretazione della norma sospettata di incostituzionalità adottata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 15177/2021;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 giugno 2021.