Italian Court dismisses appeal due to missing power of attorney certification and pending constitutional question.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Ministry of the Interior because the power of attorney lacked the required certification of issuance date. The appellant, Alassaine Diakite, argued against the Ministry's administrative decree, but the court found the procedural defect fatal under the interpretation adopted by the Grand Chamber. Consequently, the case was remitted to the lower court to await the resolution of the pending constitutional question regarding the relevant statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, co. 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 117 Cost.; The appeal is inadmissible if the power of attorney lacks certification of the date of issuance, as required by the interpretation of the contested norm adopted by the Grand Chamber.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA i r\i" (A.) Ce 1 D P._t% sul ricorso proposto da: Alassaine DIAKITE' (codice fiscale DKTLSN99A0I2319W), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Antonio Almiento, del Foro di Brindisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Oria (BR), Vico Torre S. Susanna n.18. - ricorrente - contro IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Bari n. 4254/2019, pubblicato il 9/9/2019.
• Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 aprile 2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino, La Corte: Rilevato che, con ordinanza n. 17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. inrelazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della predetta questione da parte Corte costituzionale, poiché il ricorso risulta privo della certificazione della data di rilascio della procura, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione giusta l'interpretazione della norma sospettata di incostituzionalità adottata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 15177/2021;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 25.5.2019. Il Presidente (Dott. Giacom -7/r vaglino