Italian Court suspends appeal pending Constitutional Court ruling on asylum directive compatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the interlocutory order regarding the appeal against the Calatanissetta asylum decision. The Third Civil Section raised a constitutional question concerning the compatibility of specific asylum law articles with the EU Asylum Procedures Directive and the ECHR. The court deferred the decision to await the Constitutional Court's resolution on this fundamental legal issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, co. 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 117 Cost.; The court must suspend proceedings when a constitutional question regarding the compatibility of asylum legislation with EU directives and international treaties is raised, deferring judgment until the Constitutional Court resolves the issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 33090/2019 proposto da: ANUGE KELVIN, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e difeso dall'avv.to GIOVANNI ANN_ALORO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, 802,24030587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto R.G. n. 2054/2019 emesso dal TRIBUNALE DI CALTANISSETTA depositato in data 20/09/2019; 802 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del .A`580 13/07/2021 dal Consigliere Dott.
MARCO DELL'UTRI; R.G.N. 33090/2019 Camera di consiglio del 13/7/2021 rilevato che, con ordinanza n. 17970 pubblicata in data 23 giugno 2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione di costituzionalità da parte Corte costituzionale;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13/7/2021. Il Presidente