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Ordinanza Interlocutoria — n. 33833/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 33833/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33833/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 32962/19 proposto da: -) Hussain Aamir, elettivamente domiciliato a Milano, v. Lamarmora n. 42, difeso dall'avvocato Stefania Santilli in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Milano 22.9.2019 n. 7578; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Rilevato che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l'attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3 septies, d. Igs. 25/08; Considerato che questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21); che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo; P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Il Funzi Fra DEPOSITATO IN CA

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 33833/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 32962/19 proposto da: -) Hussain Aamir, elettivamente domiciliato a Milano, v. Lamarmora n. 42, difeso dall'avvocato Stefania Santilli in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Milano 22.9.2019 n. 7578; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Rilevato che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l'attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3 septies, d. Igs. 25/08; Considerato che questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21); che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo; P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Il Funzi Fra DEPOSITATO IN CA

Parole chiave

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requisito della firma atto privo di sottoscrizione documenti attendibili attestazione e certificazione autorizzazione ad agire violazione delle forme sostanziali
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Testo completo

la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 32962/19 proposto da: -) Hussain Aamir, elettivamente domiciliato a Milano, v. Lamarmora n. 42, difeso dall'avvocato Stefania Santilli in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Milano 22.9.2019 n. 7578; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Rilevato che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l'attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3 septies, d. Igs. 25/08; Considerato che questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21); che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo; P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Il Funzi Fra DEPOSITATO IN CA