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Ordinanza Interlocutoria — n. 33832/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 33832/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33832/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 32944/19 proposto da: -) Mbengue Modou, elettivamente domiciliato a Milano, v. L.amarmora n. 42, difeso dall'avvocato Stefania Santilli in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Milano 24.9.2019 n. 7585; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Rilevato che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l'attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3 septies, d. Igs. 25/08; Considerato che questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21); che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo; P.q.m. rinvia la causa a nuovo

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 33832/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 32944/19 proposto da: -) Mbengue Modou, elettivamente domiciliato a Milano, v. L.amarmora n. 42, difeso dall'avvocato Stefania Santilli in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Milano 24.9.2019 n. 7585; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Rilevato che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l'attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3 septies, d. Igs. 25/08; Considerato che questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21); che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo; P.q.m. rinvia la causa a nuovo

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione difetto formale di procedura assunzione di prove a titolo cautelare prove tardive difetto di legittimazione del ministero pubblico garanzia procedurale minima nel trattato internazionale
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Testo completo

o la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 32944/19 proposto da: -) Mbengue Modou, elettivamente domiciliato a Milano, v. L.amarmora n. 42, difeso dall'avvocato Stefania Santilli in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Milano 24.9.2019 n. 7585; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Rilevato che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l'attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3 septies, d. Igs. 25/08; Considerato che questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21); che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo; P.q.m. rinvia la causa a nuovo