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Ordinanza Interlocutoria — n. 33831/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to missing authentication certificate on power of attorney, remanding case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33831/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the validity of the power of attorney. The appellant's special power of attorney lacked the mandatory authentication certificate of the grant date required by Article 3, paragraph 3 septies of D.Lgs. 25/08. Consequently, the court suspended the proceedings and remanded the case to a new docket pending the outcome of the constitutional review of the cited norm.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 3 septies, d. Igs. 25/08; The absence of the authentication certificate for the date of grant of a special power of attorney renders the document legally ineffective, necessitating the remittal of the case to a new docket.

Parole chiave

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special power of attorney authentication certificate date of grant procedural defect remittal to new docket constitutional review interlocutory order requisito della firma

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 3 septies, d. Igs. 25/08
Marco Rossetti; Rilevato che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l'attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3 septies, d.
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Testo completo

o la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 32941/19 proposto da: -) Ogubuike Blessing, elettivamente domiciliato a Roma, v. G. Palumbo n. 3, difeso dall'avvocato Claudio Ronchietto in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 26.9.2019 n. 2133; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Rilevato che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l'attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3 septies, d. Igs. 25/08; Considerato che questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21); che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo; P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 7 giugno 2021. DEPOSITATO I ERIA ogg