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Ordinanza Interlocutoria — n. 33826/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to missing authentication certificate on power of attorney, remanding case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33826/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the validity of the power of attorney. The appellant failed to provide the mandatory authentication certificate for the date of appointment required by specific regulations. Consequently, the court ordered a remand to the lower tribunal for a new procedural role.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 3 septies d. Igs. 25/08; The court must remand the case if the power of attorney lacks the required authentication certificate for the date of appointment.

Parole chiave

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power of attorney authentication certificate procedural defect remand to new role legal representation requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 3 septies d. Igs. 25/08
Rilevato che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l'attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3 septies, d.
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Testo completo

to la seguente Ordinanza interlocutoria sul ricorso n. 32330/19 proposto da: -) Worwei Famous, elettivamente domiciliato a Termoli, v. Mario Pagano n. 15, presso l'avvocato Giovanni Giacci che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 12.9.2019 n. 2078; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. Rilevato che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l'attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3 septies, d.

Igs. 25/08; Considerato che questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21); che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo;R.G.N. 32330/19 Camera di consiglio del 7 giugno 2021 P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 7 giugno 2021. Il presidente Giacomo Tr lino Il Fu o GI4tIbtlAti0 CATANIA DEPOSITATO CELLERIA og