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Ordinanza Interlocutoria — n. 33651/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands civil appeal case regarding private contract liability and third-party responsibility for building damage to public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33651/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the interlocutory order necessary and remanded the case to the lower court for public hearing. The Picciocchi family sued the Napolitano heirs and construction professionals for damages caused by building works, while the defendants argued for direct liability attribution. The court determined that the appeal raised significant questions of law regarding the applicability of specific civil code articles to private contracts and third-party responsibility, necessitating a full public trial to resolve these legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 840, 2043, 2051, 2055 c.c.: In cases involving private contracts and potential liability towards third parties regarding building defects, the court must determine if specific statutory provisions apply to the facts before ruling on the allocation of responsibility.

Parole chiave

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private contract liability third party responsibility building damage compensation civil code provisions remand for public hearing construction defects joint and several liability responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 840 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 2051 c.c.
Art. 2055 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 17/03/2021, n. 7553
840, 2043, 2051 e 2055 c.c., anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 17/03/2021, n. 7553;
Cass., ord., 12/03/2021, n. 7027
Cass., ord., 12/03/2021, n. 7027; Cass.
Cass. 17/01/2012, n. 538
7027; Cass. 17/01/2012, n. 538),
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Testo completo

te CC ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7884-2019 proposto da: PICCIOCCHI LUCIA, GRECO CARMELA, PICCIOCCHI ALFONSINA, PICCIOCCHI CONCETTA, elettivamente domiciliate in ROMA, V.VITO GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentate e difese dall'avvocato EUGENIO COLELLA; - ricorrenti - contro NAPOLITANO TERESA, NAPOLITANO GIUSEPPE, NAPOLITANO ANTONIA, NAPOLITANO FELICIA, NAPOLITANO ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO BENVENUTI, 19, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA ANTONIETTA BARRA, VINCENZO SANTURELLI; 2021 RUSSO ONOFRIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO FREDA; - controricorrenti - nonchè contro NAPOLITANO ROSALIA, NAPOLITANO ROSA, NAPOLITANO FRANCESCO, IMPRESA CUOMO CANDIDO COSTRUZIONI EDILI, ROZZA SIMONE, PETRILLC CARMINE, MASCOLO GAETANO, SANTORELLI GENNARO; - intimati - avverso la sentenza n. 866/2918 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Rilevato che: nel 2002 Alfonsina Picciocchi, Lucia Picciocchi, Concetta Picciocchi e Carmela Greco convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, Giuseppa Venezia, in proprio e. quale erede di Vincenzo Napolitano, a sua volta deceduta in corso di .:ausa, nonché Teresa Napolitano, Anna Napolitano, Felicia Napolitano, Antonia Napolitano, Giuseppe Napolitano, Rosalia NapolUno, Rosa Napolitano e Francesco Napolitano in qualità di eredi di Vincenzo Napolitano; le attrici esposero che il fabbricato di loro proprietà sito in Mugnano del Cardinale aveva subito gravi lesioni a causa dei lavori intrapresi sullo stabile dei convenuti nel 199, tali da costringerle a sgomberare l'immobile; chiesero pertanto che i convenuti fossero condannati ad eseguire le opere di ristruttur:zione e consolidamento del fabbricato, ovvero a pagare alle attrici la 1;...mma necessaria allo svolgimento delle - stesse, quantificata in euro ,i50.000,00; domandarono, inoltre, di essere risarcite dei danni subiti e subendi, commisurati anche al mancato godimento del fabbricato, dal momento dello sgombero, avvenuto nel 2001, all'effettive rientro;

Ric. 2019 n. 07884 sez. 53 - ud. 15-04-20! -2- si costituì in giudizio Giuseppe Napolitano, instando per la chiamata in causa dei professionisti cui, a vario titolo, erano stati affidati i lavori, e segnatamente: il geologo Simone Rozza; l'architetto Gateano Mascolo; il geometra direttore dei lavori Carmine Petrillo; l'impresa Candido Cuomo per l'esecuzione dei lavori; Gennaro Santorelli responsabile del collaudo; chiese che fosse addebitata direttamente ai chiamati la responsabilità per i danni subiti dalle attrici; si costituirono in giudizio gli altri convenuti e i terzi, dei quali era stata autorizzata la chiamata in causa;

Candido Cuomo venne autorizzato, a sua volta, a chiamare in giudizio Onofrio Russo, titolare dell'impresa edile che gli era succeduta nello svolgimento dei lavori; all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale il giudice aveva disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, non avendo il C.T.U. comunicato a tutte le parti costituite l'inizio di tali operazioni, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1147/2012, dichiarò che i danni subiti dalle attrici dovessero imputarsi a Candido Cuomo, quale titolare dell'impresa edile omonima, a Gaetano Mascolo, Carmine Petrillo e Gennaro Santorelli e, per l'effetto, condannò gli stessi in solido tra loro a pagare alle attrici euro 46.600,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e al rimborso delle spese di lite; condannò le attrici e Candido Cuomo alla rifusione delle spese di lite in favore, rispettivamente, dei convenuti e dell'impresa Onofrio Russo; avverso detta sentenza propo5ero appello Alfonsina, Concetta e Lucia Picciocchi e Carmela Greco; si costituirono tutte le parti appellate, ad eccezione di Onofrio Russo, rimasto contumace;

Candido Cuomo e Carmine Petrillo proposero appello incidentale e tutti gli altri appellati chiesero il rigetto dell'appello; la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 866/2018, in parziale ( accoglimento dell'appello principale, condannò Candido Cuomo, Ric. 2019 n. 07884 sez. S3 - ud. 15-04-2021 -3- Gaetano Mascolo, Carmine Petrillo e Gennaro Santorelli, in solido tra loro, a pagare alle appellantii principali la somma ulteriore di euro 24.000,00 per il mancato godiri-iento dell'immobile; compensò le spese del primo grado tra le appellanti e Giuseppe, Teresa, Felicia, Anna, Antonia, Rosalia, Rosa e Francesco Napolitano; rigettò l'appello principale nel resto; rigettò, altresì, gli appelli incidentali di Candido Cuomo e Carmine Petrillo e compensò integralmente le spese del grado tra tutte le parti; avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su sei motivi e illustrato da memoria, Alfonsina, Concetta, Lucia Picciocchi e Carmela Greco; hanno resistito con controricorso illustrato da memoria Teresa, Anna, Felicia, Antonia e Giuseppe Napolitano, in qualità di eredi Vincenzo Napolitano e Giuseppa Venezia; ha resistito con controricorso pure Onofrio Russo; non hanno svolto attività difensiva in questa sede Rosalia, Rosa e Francesco Napolitano nonchè Simone Rozza, Gaetano Mascolo, - Gennaro Santorelli, Carmine Petrillo e Candido Cuomo; considerato che: il ricorso all'esame pone questioni per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza; in particolare, il primo motivo propone questioni di rilievo nomofilattico con riferimento alla configurabilità o meno della responsabilità nei confronti dei terzi, del proprietario committente/custode, in caso di appalto privato, e, quindi, dei rapporti tra la disciplina di cui agli artt. 840, 2043, 2051 e 2055 c.c., anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 17/03/2021, n. 7553;

Cass., ord., 12/03/2021, n. 7027; Cass. 17/01/2012, n. 538),

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Ric. 2019 n. 07884 sez. S3 - ud. 15-04-2021 -4- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezio erz Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 prile 2 11.. CANCELLIERE ESPERTO Dott. 1