Italian Court rejects asylum claim on credibility but allows humanitarian protection due to Libya transit risks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione rejected the first ground challenging the credibility assessment of the applicant's escape story from Côte d'Ivoire. However, it accepted the second ground regarding the applicant's integration in Italy and vulnerability during transit through Libya. Consequently, the Court quashed the lower court's decision on humanitarian protection grounds and remanded the case for a new evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 251, comma 1, lett. c) della legge 25 luglio 2007, n. 171; Art. 286 della legge 1998: The court must evaluate both the country of origin situation and the applicant's personal integration and vulnerability when assessing humanitarian protection claims.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sai ricorso 29714-2019 proposto da: GUEHI SERGE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IACHILE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ANNALORO; - ricorrente - Zt93( contro ,(554 MINISTERO DELL'INTERNO; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata 14/u6/ 1 1 9;ugiia la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRICENTI; RITENUTO CHE -Guehi Serge è cittadino della Costa d'Avorio da cui , raccontato di essere espatriato dopo che, per ragioni politiche, era stato incarcerato insieme al padre e detenuto in condizioni disumane per diverso tempo: l'occasione si è presentata quando la morte di un detenuto ha creato subbuglio e gli ha consentito di evadere.
Dopo un periodo trascorso in Libia, il c1corrente e giunto in Italia. .-Impugna una decisione del Tribunale di Catania che, n credendo al suo racconto, ha escluso la protezione n+ernazionale ed ha ritenuto non concedibile quella sL3sidiarla escludendo l'esistenza in Costa d'Avorio di un conflitto armato generalizzato; quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha parimenti escluso che il ricorrente si sia integrato, e che il suo rimpatrio PoEsa ranci n vulnerabile. .-Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si 'cdituito tardivamente, ma non ha notificato co-nrrnriCOrso.
CONSIDERATO CHE • 4.-Il primo motivo denuncia violazione degli articoli l. 251 del 2007, 14 medesima legge e art. 2.3. 1. 2008. (lont ene censure plurime: intanto una contestazione del giudizio di inverosimiglianza del suo racconto, che, secondo il ricorrente, sarebbe frutto della percezione soggettiva del giudice; poi una contestazione della valutazione della situazione del paese di origine, fatta senza un adeguato approfondimento istruttorio, che dava effettuato d'ufficio, e senza riferimento a fonti adeguate di conoscenza. motivo è infondato. lauto alla credibilità non indica in realtà quali aspetti del giudizio effettuato dal Tribunale sarebbero la contrasto con i criteri legali, limitandosi ad una astratta ricognizione delle regole di valutazione previste dall'articolo 3 1. 251 del 2007; quanto alla valutazione del paese di origine, posto che il racconto cori è risultato credibile, il Tribunale aveva da valutare scio la situazione di cui alla lettera c) dell'articolo 4, che in realtà valuta, facendo riferimento a fonti correttamente indicate ed attendibili; punto sul quale rfln v'è contestazione specifica contestazione del ricorrente, ma una, nuovamente, generica.secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 1. 286 del 1998 e censura il giudizio del Tribunale quante al difetto di valutazione della sua integrazione in Italia P quanto al criterio di giudizio utilizzato per la valutazione del periodo trascorso in Libia, rispetto ai quale è stata trascurata altresì la documentazione offerta. li motivo è fondato. prescindere dalla assertività della motivazione del Tribunale, due sono gli aspetti da evidenziare:
a) il otiterio di giudizio secondo cui conta solo la situazione dei paese di origine e non quella soggettiva del ricorrente, salvo che nei casi determinati dalla legge; criterio che invece disattende la regola di giudizio sulla protezione umanitaria che impone si tenga conto anche della integrazione del ricorrente e del livello di yL(a privata, ossia di godimento dei diritti acquisiti; criterio in ordine al periodo trascorso in Libia: non si può dire irrilevante il periodo trascorso in Libia, con l'argomento che quest'ultimo non é il paese ai origine, in quanto, ai fini della vulnerabilità, contano anche i periodi trascorsi nel paese di transito, Purché si alleghi che hanno comportato violazione di dir tt - ed il ricorrente aveva allegato documentazione a-ttestante le violenze subite- e senza che rilevi la •n•1111,n1 .ircostanza che il transito non si è tradotto in un P ì- odo di soggiorno stabile e duraturo, trattandosi, Per l'appunto, di un transito, rilevante in guanto tale.
P.Q.M.
La Core rigetta il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese. Coma 25 maggio 2021 Il Presiden