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Decreto — n. 33078/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33078/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33078/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente e DECRETO Ud. sul ricorso 12657-2020 proposto da: DAVANZALI LUISA, DAVANZALI TIZIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato CATALDO D'ANDRIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA DI PORTO, MARIO SCALONI; - ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , MINISTERO DIFESA 80425650589, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; 2021 - controricorrenti - 53 nonchè contro AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ITALIANO ; - intimati - avverso la sentenza n. 5404/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2019; ., h N.R.G. 12657-2020 letto l'atto di rinuncia Ricorso delle sig.re Luisa Davanzali e Tiziana Davanzali - in qualità di eredi dell'Avv.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 33078/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p. t., Ministero della Difesa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona de rispettivi Ministri p. t.; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c., ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Parole chiave

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rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia alla sostanza desistenza dimissioni del governo

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
t.; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c., ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dall'art.
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Testo completo

guente e DECRETO Ud. sul ricorso 12657-2020 proposto da: DAVANZALI LUISA, DAVANZALI TIZIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato CATALDO D'ANDRIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA DI PORTO, MARIO SCALONI; - ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , MINISTERO DIFESA 80425650589, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; 2021 - controricorrenti - 53 nonchè contro AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ITALIANO ; - intimati - avverso la sentenza n. 5404/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2019; ., h N.R.G. 12657-2020 letto l'atto di rinuncia Ricorso delle sig.re Luisa Davanzali e Tiziana Davanzali - in qualità di eredi dell'Avv.

Aldo Davanzali - notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 07.05.2021 all'Avvocatura Generale dello Stato, quale copia • conforme dell'originale analogico/cartaceo dell'atto di rinuncia stesso sottoscritto in data' 10.03.2021 dalle ricorrenti, e depositato in Sezione, completo di asseverazione di conformità, dall'Avv. Cataldo D'Andria in data 22.06.2021; rilevato che, contestualmente al deposito dell'Atto di rinuncia, è stato depositato l'atto di accettazione della suddetta rinuncia, completo di asseverazione di conformità, sottoscritto digitalmente in data 10.05.2021 dall'Avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi, che rappresenta e difende ope legis i controricorrenti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p. t., Ministero della Difesa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona de rispettivi Ministri p. t.; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c., ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno -3 C' 2021 TL CANCELVIERE ES Do~ci 11~11