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Ordinanza — n. 32653/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal opposition by ruling notification to revoked lawyer was null but renewable, not non-existent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32653/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the lower court's dismissal of the taxpayer's opposition to tax notices. The taxpayer argued the notices were invalid due to improper notification to a revoked lawyer, while the lower courts deemed the first notification non-existent and the second untimely. The Court ruled that notification to the original, revoked lawyer was legally null rather than non-existent, making it renewable under the Civil Procedure Code, thus overturning the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 156, 159, 160, 291 c.p.c.; Notification to a revoked lawyer is null but renewable, not non-existent, allowing the appeal to proceed.

Parole chiave

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notification nullity revoked lawyer tax appeal opposition civil procedure code renewable notification jurisdictional objection tax collection notices corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 156, 159, 160 c.p.c.
Art. 26 D.P.R. n. 602/1973
Art. 291 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
602 del 1973; l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo quale atto interno seguìto dalla notifica rituale delle cartelle;Rilevato che il primo motivo - dirimente e rispetto al quale il ricorso riporta quanto necessario ai sensi dell'art. 366, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916
Cass., 24/01/2018, n. 1798
(Cass., 24/01/2018, n. 1798, avallata da Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 30/01/2020, n. 2087
1798, avallata da Cass., Sez. U., 30/01/2020, n. 2087, pag.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12048-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro PERRONE VITTORIO, elettivamente domiciliato in 2021 ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio 1136 dell'avvocato MICHELE PERRONE, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 330/2017 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 11/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO PORRECA; Rilevato che Vittorio Perrone si opponeva a plurime cartelle esattoriali, di cui affermava aver appreso occasionalmente, deducendo l'inesistenza della relativa notificazione e la conseguente mancata formazione del titolo esecutivo; si costituiva Equitalia Sud, s.p.a., quale concessionario, controdeducendo il parziale difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, e l'avvenuta rituale notifica delle cartelle avversate; il Tribunale respingeva l'eccezione di giurisdizione e accoglieva l'opposizione ritenendo mancante la prova della notifica delle cartelle; la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame osservando che la prima notifica dello stesso era stata effettuata a difensore domiciliatario revocato e sostituito, sicché era inesistente, mentre la seconda era tardiva; avverso questa decisione rìcorre per cassazione l'Agenzia delle entrate riscossione, successore "ex lege" dell'opposta, articolando quattro motivi; resiste con controricorso Vittorio Perrone che ha depositato, altresì, memoria;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 159, 160, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere inesistente e non nulla e quindi rinnovabile, come avvenuto con costituzione avversaria comunque sanante, la prima notifica dell'appello al difensore revocato e sostituito; con il secondo, terzo e quarto motivo, la difesa erariale ripropone, nella prospettiva della possibile decisione della causa nel merito, le questioni sollevate nel giudizio, ossia: il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria per le cartelle recanti pretese fiscali; la regolarità della notifica delle cartelle ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973; l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo quale atto interno seguìto dalla notifica rituale delle cartelle;Rilevato che il primo motivo - dirimente e rispetto al quale il ricorso riporta quanto necessario ai sensi dell'art. 366, cod. proc. civ. - è fondato con assorbimento delle restanti deduzioni svolte, peraltro, nella prospettiva della decisione della causa nel merito, come anticipato, e dunque non integranti censure in senso proprio; questa Corte ha progressivamente chiarito (sulla scia delle precisazioni di Cass., Sez.

U., 20/07/2016, n. 14916, con cui è stata ristretta la nozione d'inesistenza della notificazione) che la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove - come nella fattispecie qui in scrutinio - la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291, cod. proc. civ. (Cass., 24/01/2018, n. 1798, avallata da Cass., Sez. U., 30/01/2020, n. 2087, pag. 7); la decisione dev'essere pertanto cassata, perché si proceda al giudizio di seconde cure, implicandosi verifiche fattuali; spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce perché sì pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 26 aprile 2021 Il P