Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigant notification in distribution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment regarding the distribution of proceeds from an expropriation. The appellant argued for various procedural violations, but the primary issue was the failure to notify the condominium of Via Ughelli n. 24, a necessary co-litigant in the distribution proceedings. The court held that such proceedings require the participation of all creditors, and the appeal was inadmissible because it did not include this necessary party, violating the principle of adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: In distribution proceedings, an appeal is inadmissible if it fails to include necessary co-litigants, as the principle of adversarial proceedings requires their participation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
18 ORDINANZA sul ricorso n. 12668/2018 proposto da: Bernardino Bruno, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell'avvocato Fiocco Marina che lo rappresenta e difende - ricorrente contro Phoenix Asset Management S.p.a. in persona del legale rappresentante in carica quale mandatario di Augustus Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 79 presso lo studio legale dell'avvocato Lubrano Filippo che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Lubrano Enrico - controricorrente - nonché contro Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/a presso lo studio dell'avvocato Filesi Marco che lo rappresenta e difende - con troricorrente — nonché contro IFIM (Istituto Finanziario del Mezzogiorno) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, - resistente con memoria - avverso la sentenza n. 2569/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2017; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26/04/2021, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA Bernardino Bruno impugna, con quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 2569 del 19/04/2017, resa in sede di impugnazione su causa di opposizione al piano di riparto. Resistono con separati controricorsi Unicredit S.p.a. e Phoenix Asset Management S.p.a. L'IFIM S.p.a. ha solo depositato memoria. All'esito dell'adunanza del 26 aprile 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza d'appello è stata depositata il 19/04/2017 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 19/04/2018 ed è, PERTANTO, tempestivo, in quanto la causa in primo grado era iniziata prima del 18/06/2009. Il primo motivo del ricorso deduce violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per avere la Corte di Appello di Roma condannato Bruno Bernardino al pagamento di oltre euro tredicimila in favore del Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 12668/2018; estensore: C. Valle Condominio di via Ughelli n. 24, in Roma nonostante il detto Condominio non fosse mai stato citato in fase di appello Il secondo motivo deduce tardività degli interventi dei creditori, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt.564 e 565 cod. proc. civ., in quanto effettuati dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita e avendo la Corte di Appello ritenuta irrilevante, in quanto di mero rinvio, l'udienza del 13/07/2005 dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rigettato un motivo di appello relativo all'illegittimità del tasso di mutuo applicato al rapporto di mutuo n. 9429/88 e per non avere ritenuto erroneo il metodo di calcolo adottato dal consulente di ufficio. Il quarto e ultimo mezzo censura la sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ., nonché agli artt. 112 e 198 cod. proc. civ. per non avere ritenuto non valutabile un documento che, invece, era stato prodotto dallo stesso difensore del Bruno al consulente tecnico di ufficio.
In via preliminare si rileva quanto segue. Il primo motivo comportalYllievo ufficioso di mancata integrità del contraddittorio, poiché, nel solo dispositivo, la sentenza d'appello individua, quale destinatario della pronuncia favorevole sulle spese, il Condominio sito in Roma, alla via Ughelli, n. 24, nel quale l'immobile espropriato al ricorrente è ubicato, ed al quale l'atto di appello non era stato nemmeno notificato. A ciò consegue la necessità di rimessione della causa al giudice di appello, in quanto la causa in esame, da ascrivere alla tipologia delle opposizioni o controversie distributive di cui all'art. 512 cod. proc.Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 12668/2018; estensore:
C. Valle vide.,f191.iphaft, 441y .;~ civ., comporta la necessità di litisconsorzio tra tutti i partecipanti alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione e quindi anche del Condominio sito in Roma, in questa via Ughelli, al quale l'atto di appello non risulta notificato e che nondimeno risulta essere stato destinatario di pronuncia sulle spese di lite di detta fase di giudizio. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che (Cass.n. 11268 del 12/06/2020 Rv. 658143 - 01): «In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale cThig2 necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell'integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c.».
A tanto consegue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione della causa alla Corte di Appello di Roma, al fine dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio di via Ughelli, n. 24 ed al fine della rinnovazione della decisione. La Corte di Appello di Roma provvederà, in diversa composizione, ai suddetti incombenti nonché sulle spese di questa fase di legittimità. Non ricorrendo ipotesi di dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o di rigetto del ricorso, non deve darsi atto della sussistenza (o insussistenza, cfr.
Sez. U n. 04315 del 20/02/2020) dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia.Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 12668/2018; estensore: C. Valle
P.Q.M.
cttaQ Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 9.ella Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 26 aprile 2021. Il pr Robertq Vivaldi DEPOSITAI -FielA oggi, 1.... Il Flunzio ;u