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Ordinanza — n. 31808/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum court dismisses appeal for lack of credibility reasoning and allows partial review of violence claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31808/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially overturned the Ancona Tribunal's refusal of refugee status against Khan Awais. While the Tribunal dismissed the claim due to alleged lack of credibility and absence of generalized violence in Punjab, the Supreme Court found the Tribunal's reasoning on credibility to be merely formal and lacking concrete analysis. Conversely, the Court rejected the challenge regarding the assessment of violence, deeming the Tribunal's use of UNHCR and EASO reports sufficient and intelligible. Consequently, the case was remanded to the Tribunal for a new decision with a different composition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation finds a violation of constitutional minimums when a lower court's reasoning on credibility is abstract and fails to address specific facts, but deems a motivation on the absence of generalized violence intelligible and compliant with legal standards if based on established international reports.

Parole chiave

Generato dall'IA
asylum status credibility assessment generalized violence protection sussidiaria apparent motivation remand to tribunal constitutional minimum protezione internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
5 dell'art. 360 c.p.c. 3.
Art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007
b) non sussistevano, quindi, i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs.
Art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251/2007
b) non sussistevano, quindi, i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs.
Art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs.
artt. 115 c.p
5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 3 del d.lgs.
art. 360 c.p
- Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13248/2020
111 comma, 6° comma, Costituzione (Cass. n. 13248/2020).
Cass., S.U., n. 8053/2014
Cass., S.U., n. 29459/2019
- Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo mezzo, dovendosi rammentare, comunque, che in tema di protezione umanitaria rilevano i principi enunciati da Cass., S.U., n. 29459/2019 e ribaditi, più di recente, da Cass.
Cass. n. 3320/2021
29459/2019 e ribaditi, più di recente, da Cass. n. 3320/2021 (pp.
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Testo completo

2019 ORDINANZA sul ricorso 32469/2019 proposto da: KHAN AWAIS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LUFRANO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, Khan Awais, cittadino del Pakistan, ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, pubblicato il 10 ottobre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Ancona rilevava che:

a) il racconto del richiedente, non era attendibile, in quanto generico e incoerente;

b) non sussistevano, quindi, i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007;

c) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui alla lett.

c) del citato art. 14, non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente (Punjab), in base alle COI utilizzate (UNHCR maggio 2017, EASO agosto 2017 e ottobre 2018) una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato;

d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non emergenti elementi comprovanti una adeguata integrazione in Italia e non essendo ravvisabile una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio. 3. - Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE:1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 3 del d.lgs. n. 251/2007 e 8 del d.lgs. n. 25/2008, per aver il Tribunale omesso qualsiasi motivazione in punto di credibilità del racconto di esso richiedente, utilizzando solo formule di stile. 1.1. - Il motivo, che denuncia chiaramente (al di là delle indicazioni presenti nella rubrica) un vizio di motivazione apparente, è fondato.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma, 6° comma, Costituzione (Cass. n. 13248/2020). Netict specie, il Tribunale non ha affatto epliettato quali roggwo le dichiarazioni rese dal richiedente, adducendo generiche ragioni di inattendibilità del narrato, del tutto astratte rispetto alla concretezza della vicenda storica e, come tali, da non rendere comprensibile il ragionamento decisorio. 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 e 8 del d.lgs. n. 25/2008, per aver il Tribunale adottato una motivazione apparente circa l'esclusione dell'esistenza nel paese di provenienza di esso richiedente di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata. 2.1. - Il motivo è inammissibile.Le censure sono affatto generiche, non aggredendo la motivazione - del tutto intelligibile e, dunque, rispettosa del c.d. "minimo costituzionale" (Cass., S.U., n. 8053/2014)- in punto di fonti informative utilizzate dal giudice di merito, che quest'ultimo ha indicato puntualmente, senza che il ricorrente abbia fatto riferimento alcuno a COI più aggiornate, ma (sulla base delle medesime fonti utilizzate dal Tribunale) incentrando le critiche piuttosto su una insufficiente o contraddittoria motivazione, quale vizio non veicolabile in questa sede in base al vigente, e applicabile ratione temporis, n. 5 dell'art. 360 c.p.c. 3. - Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, per aver il Tribunale escluso l'esistenza le condizioni di vulnerabilità di esso richiedente in caso di rientro forzoso in Pakistan. 3.1. - Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo mezzo, dovendosi rammentare, comunque, che in tema di protezione umanitaria rilevano i principi enunciati da Cass., S.U., n. 29459/2019 e ribaditi, più di recente, da Cass. n. 3320/2021 (pp. 10/11). 4. - Va, dunque, accolto il primo motivo, dichiarati inammissibile il secondo e assorbito il terzo motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo motivo ed assorbito il terzo motivo di ricorso;cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione