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Ordinanza — n. 31318/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of summary facts; client ordered to pay 10,000 euros for abusive litigation conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31318/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide a sufficient summary of facts as required by Article 366 of the Code of Civil Procedure. The applicant had filed an opposition to enforcement based on a prior judgment where the bank was a garnishee, a strategy the court deemed an abuse of process. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the applicant to pay 10,000 euros in damages under Article 96, paragraph 3, citing the applicant's persistent and reckless litigation tactics.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 96, comma 3 c.p.c.: The appeal must contain a clear summary of substantive and procedural facts; failure to do so renders it inadmissible, and persistent abusive litigation conduct warrants a private sanction of damages.

Parole chiave

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inadmissible appeal summary of facts abuse of process private sanction litigation costs Code of Civil Procedure garnishee proceedings istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall'art. 366, comma 1, n.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
Il ricorrente, in aggiunta alle spese di lite, deve inoltre essere condannato al pagamento in favore della controparte della sanzione privata prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., per tre indipendenti ragioni.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
Art. 2049 c.c.
96, comma 3, c.p.c., in favore della controparte, in quanto nei confronti di quest'ultima il ricorrente risponde dell'operato del proprio avvocato ai sensi dell'art. 2049 c.c..
art. 615 c.p
ha proposto opposizio- ne all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione ad un processo di esecuzione forzata minacciato e promosso nei suoi confronti da Daniel Del Monte sulla base di titolo esecuti- vo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pi- Ric.
art. 480 c.p
art. 95 c.p
art. 92 c.p
4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 dei principi appena esposti - è stato escluso che il terzo stesso fosse tenuto a pagare anche le spese di precetto; sia il terzo motivo, con il quale si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
art. 91 c.p
art. 2049 c.c
96, comma 3, c.p.c., in favore della controparte, in quanto nei confronti di quest'ultima il ricorrente risponde dell'operato del proprio avvocato ai sensi dell'art. 2049 c.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006
Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006
588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014
592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv.
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016
631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 7409 del 17/03/2021
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Testo completo

nte Rep. ORDINANZA G-fh-k-L 3'n•k, 2 sul ricorso iscritto al numero 6251 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da DEL MONTE Daniel (C.F.: DLM DNL 72M06 H501M) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato Mauro Longo (C.F.: LNG MRA 66R01 H501X) -ricorrente- nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.: 00884060526), in persona del rappresentante per pro- cura Luigi Losurdo rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato Luisa Ranucci (C.F.: RNC LSU 64T60 L117I) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 549/2015, depositata in data 12 gennaio 2015; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha proposto opposizio- ne all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione ad un processo di esecuzione forzata minacciato e promosso nei suoi confronti da Daniel Del Monte sulla base di titolo esecuti- vo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pi- Ric. n. 6251/2015 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 gnorati emessa all'esito di un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la qualità di terzo pignorato. L'opposizione è stata accolta dal giudice di Pace di Roma, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Roma ha confermato nel merito la decisione di primo grado e, in accoglimento dell'appello incidentale della banca opposta, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese del primo grado del giudizio. Ricorre il Del Monte, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c. p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad Ric. n. 6251/2015 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. L'esposizione in questione viene infatti effettuata con un as- sunto espresso richiamo a quello della sentenza impugnata, la cui trascrizione però non risulta affatto fedele; anzi, sembre- rebbe addirittura riprodotto lo svolgimento del processo relati- vo a una diversa vicenda, il che non garantisce alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

2. A solo scopo di completezza espositiva, è opportuno preci- sare che, per quello che è possibile evincere dalla lacunosa esposizione dei fatti di cui al ricorso, le singole censure avan- Ric. n. 6251/2015 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 zate dal ricorrente non potrebbero in nessun caso trovare ac- coglimento. Sono infatti manifestamente infondati: sia il primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma, 1, n. 5 c.p.c.)» e si sostiene che la domanda andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, in quanto tale, andava dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta: si tratta infatti senz'altro di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come correttamente statuito dal Tribunale di Roma, avendo la banca contestato il diritto del creditore di pro- cedere ad esecuzione forzata; sia il secondo motivo, con il quale si denunzia «Violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 553, 474, 479, c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma, 1, n.5 c.p.c.)» e che peraltro non sembra neanche cogliere in modo adeguato l'effettiva ratio decidendi, dal momento che la sentenza impugnata è conforme all'indirizzo or- mai consolidato di questa Corte secondo cui «l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore proceden- te la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debi- tore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato prov- Ric. n. 6251/2015 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 veda all'integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente supe- riore a quello di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inappli- cabile l'art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all'intimazione resteranno a carico del creditore intiman- te; laddove il pagamento avvenga in un termine ragio- nevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme ef- fettivamente non pagate tempestivamente dal debitore» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 - 01; conf.:

Sez. 6 - 3, Ordinanze n. 9174 del 12/04/2018, n. 9246 del 13/04/2018, n. 17437 del 04/07/2018, n. 17439 del 04/07/2018, n. 17440 del 04/07/2018; da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanze n. 15436 e n. 15443 del 21/07/2020; è appena il caso di ribadire che, come espressamente e ripetutamente chiarito nei suddetti precedenti, gli esposti principi di diritto non so- no in contrasto, ma costituiscono mera specificazione di quelli affermati in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016, Rv. 639898 - 01, e che si tratta di un indi- rizzo ormai consolidato di questa Corte): nella specie, il tribunale ha accertato che l'integrale pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo (il quale del resto prevedeva espressamente il pagamento nel termi- ne di venti giorni dalla sua notificazione) è intervenuto addirittura con un assegno circolare, inviato al creditore sei giorni dopo la notifica di detto titolo, avvenuta uni- tamente all'atto di precetto, assegno incassato dal credi- tore, con la conseguenza che correttamente - sulla base Ric. n. 6251/2015 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 dei principi appena esposti - è stato escluso che il terzo stesso fosse tenuto a pagare anche le spese di precetto; sia il terzo motivo, con il quale si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma, 1, n. 5 c.p.c.)» e si sostie- ne che avrebbe dovuto essere disposta la compensazio- ne delle spese di lite nel giudizio di merito, per la com- plessità delle questioni trattate: il tribunale ha infatti correttamente applicato il disposto dell'art. 91 c.p.c., in base al quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza); non vi è dubbio che la soc- combenza della parte opposta sia stata nella specie in- tegrale e, del resto, la facoltà di disporre la compensa- zione delle spese processuali tra le parti rientra nel po- tere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensa- zione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr.

Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 - 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 - 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 - 01; Sez. 1, Sen- tenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 - 01). Ric. n. 6251/2015 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 3.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Il ricorrente, in aggiunta alle spese di lite, deve inoltre essere condannato al pagamento in favore della controparte della sanzione privata prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., per tre indipendenti ragioni. La prima ragione è che il ricorrente ha proposto un ricorso manifestamente irrispettoso dei criteri di redazione imposti dall'art. 366, n. 3, c.p.c.: e già tale condotta sarebbe di per sé indice di colpa grave, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., dal momento che formulare correttamente un ricorso per cas- sazione è una prestazione esigibile e dovuta dall'avvocato cas- sazionista medio, di cui all'art. 1176, comma 2, c.c..

La seconda ragione è che l'odierno ricorrente (di professione avvocato) risulta avere proposto dinanzi a questa Corte, tra il 2015 ed il 2020, non meno di 32 ricorsi aventi ad oggetto fat- tispecie identiche od analoghe a quella sopra descritta. Di questi, 21 sono stati proposti col ministero del medesimo di- fensore che ha proposto il ricorso oggi in esame. Uno di questi ricorsi è stato dichiarato improcedibile, quattro rigettati e i restanti 16 sono stati tutti dichiarati inammissibili per ragioni procedurali, sovente coincidenti con quella (viola- zione dell'art. 366 n. 3 c.p.c.) sottesa dalla presente decisione (vedasi, in particolare, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18011 del 28.8.2020;

Sez. 3, Sentenza n. 9687 del 26.5.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 17681 del 2.7.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12878 del 15.5.2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17115 del 28.6.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19986 del 10.8.2017). Il ricorrente, dunque, continua a sottoporre questioni a questa Corte con forme già reiteratamente reputate inammissibili, e con contenuti già reiteratamente reputati infondati: e lo fa Ric. n. 6251/2015 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 ponendo in non cale una giurisprudenza ormai risalente, con- solidata, e che lo riguarda in prima persona.

Una condotta, dunque, che palesa ben più d'una colpa grave, ma tracima nella mala fede: nessuna persona di normale av- vedutezza, infatti, continuerebbe a proporre ricorsi - od a non desistere da impugnazioni - già reiteratamente reputati inammissibili od infondati. La terza ragione è che la condotta tenuta dall'odierno ricorren- te integra gli estremi di un abuso del processo. Quasi tutti i suddetti ricorsi avevano ad oggetto identiche vi- cende, in cui un creditore pignora il credito vantato dal proprio debitore nei confronti di una banca, e quindi - ottenuta l'assegnazione - procede, o minaccia di procedere, in via ese- cutiva contro la banca terza pignorata, nelle more dell'adempimento spontaneo da parte di quest'ultima (adem- pimento spontaneo peraltro sempre puntualmente posto in essere nel volgere di un limitato spazio temporale), in ogni caso pretendendo il pagamento di spese ed oneri ulteriori.

Controversie, dunque, nelle quali se seriale non è il fatto che le genera, seriale è il "metodo" che le accomuna, il quale si caratterizza per la costante pretesa di ottenere l'incremento dell'importo di crediti non contestati nella loro esistenza e nel- la misura del capitale dovuto, sulla base dell'utilizzazione di strumenti processuali e stragiudiziali senza la dovuta corretta, franca e leale cooperazione con il debitore, volta anche a non aggravare la posizione di quest'ultimo, il che integra, a giudi- zio del collegio, un evidente abuso del processo, come già af- fermato da questa Corte in fattispecie simile (Sez. 3, Senten- za n. 7409 del 17/03/2021, Rv. 661005 - 01).

Resta solo da aggiungere come, per i fini di cui alla suddetta norma, nulla rilevi che la condotta colposa nella introduzione della lite possa o debba essere ascritta alla parte, al suo di- fensore o ad entrambi. E, infatti, quand'anche una improvvida Ric. n. 6251/2015 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 scelta processuale sia in tesi ascrivibile all'avvocato e non alla parte da lui assistita, quest'ultima è comunque tenuta al risar- cimento del danno od al pagamento della "sanzione privata" di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., in favore della controparte, in quanto nei confronti di quest'ultima il ricorrente risponde dell'operato del proprio avvocato ai sensi dell'art. 2049 c.c..

Per quanto attiene la misura della condanna, reputa il Collegio giudicante che essa deve essere determinata tenendo conto:

a) della gravità della colpa manifestata dal ricorrente, consisti- ta nel non intelligere quod omnes intelligunt;

b) della pertinacia e pervicacia nella reiterazione di condotte processualmente abusive;

c) nella ratio dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che - costituendo una sanzione privata - di tutte le sanzioni mutua anche la du- plice funzione: retribuire l'illecito, ma anche prevenirne di ul- teriori: con la conseguenza che una condanna tenue non po- trebbe avere alcuna reale funzione di deterrenza. Alla luce di tali criteri, reputa il collegio che il ricorrente debba essere condannato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della controparte della somma di C 10.000,00 (diecimila/00), oltre interessi nella misura legale dalla data della presente ordinanza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- Ric. n. 6251/2015 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 dandole in complessivi C 900,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna il ricorrente a pagare in favore della società controricorrente l'importo di C 10.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello st