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Ordinanza — n. 31316/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution oppositions due to lack of admissible grounds and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31316/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Enzo Soraperra's appeal against the appellate court's confirmation of execution oppositions against Valeron S.r.l. The appellant argued that the lower courts failed to examine specific testimonial evidence and provided insufficient motivation regarding a decisive fact under Article 360, paragraph 5. The court rejected these claims, noting the evidence was generic and irrelevant, and that the lower courts had adequately addressed the lack of facts impeding the debt. Consequently, the appeal was found inadmissible and unfounded, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the grounds do not fall within the statutory categories of review, and the court of appeal's motivation is deemed sufficient when it explicitly rejects evidence as generic and irrelevant to the decision.

Parole chiave

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execution oppositions insufficient motivation generic evidence admissibility of appeal debt extinction facts opposizione al precetto esecutivo procedura esecutiva foro d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Il primo mezzo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 100 cod. proc. civ
e dell'art. 100 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente l'interesse della Valeron S.r.l.
art. 360 cod. proc. civ
5 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., vigente fino alla seconda metà dell'anno 2012 (si veda l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11641 del 21/11/1971
Cass. n. 2561 del 20/10/1966
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Testo completo

UNTIVO FRANCO DE STEFANO Consigliere PRECLUSIONE CONCORDATO PREVENTIVO SOSPENSIONE MARCO ROSSETTI Consigliere DELL'ESECUZIONE INTERESSE AD AGIRE CRISTIANO VALLE - Rel. Consigliere Ad. 26/04/2021 CC Cron.3 3 i 6 AUGUSTO TATANGELO Consigliere R.G.N. 13116/2018 ORDINANZA sul ricorso n. 13116/2018 proposto da: Soraperra Enzo, in proprio e quale procuratore speciale di Soraperra Giuseppe, Soraperra Paolo e quale legale rappresentante di Valeron s.r.l. in concordato preventivo, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avvocato Manasse Donatella che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro Banco Bpm S.p.a., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Donatello, n. 23 presso lo studio dell'avvocato Villa Pizzi Francesco che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mengoni Stefano controricorrente — nonché contro Cassa Raiffeisen Schlern Rosengarten Soc.

Coop., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pomezia, n. 44 presso lo studio dell'avvocato Farallo Piero che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Musto Umberto - con troricorrente - nonché contro Agenzia Delle Entrate; Beghini Costruzioni in acciaio S.r.l., Eurocomponents S.p.a.; Geometal S.r.l.; Officina Rizzi di Rizzi Mario & C S.n.c.; Villa Avisio S.r.l. di Tornei Giorgio & C. S.n.c.; - intimati - avverso la sentenza n. 34/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 06/02/2018;Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 13116/2018; estensore:

C. Valle udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA 1) Enzo Soraperra, in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli Giuseppe e Paolo e quale legale rappresentate della Valeron S.r.l. in concordato preventivo, impugna, con atto affidato a sette motivi, la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 34 del 06/02/2018, che ha confermato integralmente quella del Tribunale della stessa sede, di rigetto delle tre distinte opposizioni all'esecuzione, con connesse domande risarcitorie, proposte nell'ambito di tre diverse procedure esecutive nei confronti della Valeron S.r.l. e, quindi, riunite in un'unica procedura esecutiva, con conseguente unicità anche della sentenza conclusiva dei giudizi di opposizione esecutiva. 1.1) Le vicende di merito traevano origine da un contratto di mutuo stipulato dalla Valeron S.r.l. con la Banca popolare di Verona, poi divenuta Banco popolare Società cooperativa quindi Banco BPM S.p.a., per la costruzione di un albergo in Canazei, e da un decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nei confronti della Valeron S.r.l. dalla Cassa Raiffeisen di Nova Levante ora Raiffeisen Schlern Rosengarten.

2) Resistono con separati controricorsi la Banco BMP S.p.a. e la Cooperativa Raiffeisen Schlern-Rosengarten. 2.1) L'Agenzia delle Entrate, la Beghini Costruzioni in acciaio S.r.l., la Eurocomponents S.p.a., la Geometal S.r.l., la Officina Rizzi di Rizzi Mario & C S.n.c., la Villa Avisio S.r.l. di Tomei Giorgio & C S.n.c. sono rimaste intimate.

3) Non sono state depositate memorie. 3.1) Il P.G. non ha presentato conclusioni.Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 13116/2018; estensore: C. Valle 4) All'esito dell'adunanza del 26 aprile 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 5) Il ricorso, articolato su sette distinti motivi, censura come segue la sentenza d'appello.

6) Il primo mezzo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 168 legge fall. e dell'art. 100 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente l'interesse della Valeron S.r.l. a proporre e coltivare l'opposizione all'esecuzione. 6.1) Il motivo è infondato in quanto la Corte di Appello di Trento non ha affermato che la Valeron S.r.l. era priva di legittimazione ad agire, ovvero non fosse titolare dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., ma ha — condividendo sul punto l'affermazione del Tribunale — rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva, con due distinte ordinanze, in data 9 e 15 aprile 2013, sospeso le esecuzioni immobiliari nei confronti della detta società, con la conseguenza che la stessa non poteva in concreto agire in via di opposizione all'esecuzione immobiliare in quanto questa era sospesa.

La sentenza in scrutinio afferma, invero, che «l'opposizione all'esecuzione trova la sua ragion d'essere nella pendenza di un procedimento esecutivo in corso e che possa concludersi con la vendita dei beni sui quali è caduto il pignoramento, pendenza e conclusione in concreto da escludersi, stante, appunto, la declaratoria di improcedibilità del processo esecutivo nei confronti della Valeron S.r.l.». 6.2) Il motivo all'esame non coglie, pertanto, la ragione decisoria della sentenza sul punto.Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 13116/2018; estensore: C.

Valle 7) Il secondo motivo del ricorso del Soraperra deduce, testualmente: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5» 7.1) Il detto mezzo è nella sua prima parte, impropriamente formulato, in quanto richiama la precedente dizione del n. 5 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., vigente fino alla seconda metà dell'anno 2012 (si veda l'art. 54, comma 1, lett. b] del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. con modif. in legge 07/08/2012, n. 134 e che ha riformulato il n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. ed è applicabile alle sentenze, quale quella qui impugnata, pubblicate a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del d.I.). 7.2) Nell'esaminarlo laddove esso è adeguatamente formulato, ossia con riferimento all'attuale espressione normativa dell'art. 36, comma 1, n. 5, il Collegio lo ritiene inammissibile, in quanto esso pretende di far valere un vizio di omesso esame, con riferimento ancora all'interesse ad agire della Valeron S.r.l., ma risulta apodittico e puramente strumentale all'individuazione di un'ulteriore e insussistente ragione di censura, giusta quanto esposto con riferimento al primo motivo di ricorso e, inoltre, deduce un omesso esame del tutto insussistente, in quanto le statuizioni di primo e secondo grado sono del tutto coincidenti e non viene addotto alcun elemento fattuale diverso da quelli già oggetto di cognizione giudiziale nel merito, con conseguente formarsi di sentenza cd. doppia conforme ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.

8) Il terzo motivo di ricorso afferma falsa applicazione di norme di diritto in materia di prescrizione, e segnatamente dell'azione risa rcitoria.Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 13116/2018; estensore: C. Valle Il motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2946 cod. civ. in quanto la Corte di Appello ha, condividendo la tesi del Tribunale, ritenuto che la prescrizione dell'azione di risarcimento per l'indebita segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia da parte della banca mutuante si era prescritta in cinque anni con riferimento ai garanti Enzo, Giuseppe e Paolo Soraperra. 8.1) Il detto mezzo è infondato, in quanto l'affermazione della Corte territoriale è logica ed esaustiva, poiché fondata sull'accertamento dell'essere la parte contrattuale (nel contratto di mutuo) la sola Valeron S.r.l. e non risultando che i garanti (terzi datori d'ipoteca) Soraperra abbiano compiuto atti interruttivi della prescrizione prima dell'anno 2015, mentre il termine quinquennale dell'illecito, extracontrattuale, nei loro confronti decorreva dal 2007, anno in cui Enzo Soraperra inviò una missiva alla Banca mutuante nella quale lamentava l'errata segnalazione nell'anno 2006 alla Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia.

Giova sul punto evidenziare che la segnalazione dei rischi alla Banca d'Italia suppone che vi sia un rapporto di credito con una banca (in tema si veda: Cass. n. 03130 del 09/02/2021 Rv. 660592 - 01), il che, nella specie, è incontestato che sussistesse con la sola società a responsabilità limitata Valeron, avente propria personalità giuridica e non anche con i garanti fratelli Soraperra.

9) Il quarto motivo deduce testualmente «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5». 9.1) Il quarto mezzo è relativo alla segnalazione alla Centrale dei rischi, concernente la Valeron S.r.l. e deduce un omesso esame. 9.2) Il mezzo è inammissibile, giusta quanto già rilevato con riferimento alla sua formulazione (si veda l'argomentazione decisoria Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 13116/2018; estensore: C. Valle relativa al secondo motivo di ricorso), nonché in quanto le statuizioni di primo e secondo grado sono del tutto coincidenti e non viene addotto alcun elemento fattuale diverso da quelli già oggetto di cognizione giudiziale, con conseguente formarsi di sentenza cd. doppia conforme ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.

Il motivo è, inoltre, infondato, in quanto la Corte territoriale — anche in questo caso condividendo la motivazione del Tribunale — ha affermato che non fu la segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia a determinare la mancata erogazione di credito in favore della Valeron S.r.l., dato che questa continuò a ricevere fondi, ad esempio dalla Banca Raiffeisen di Nova Levante (ora Schlern Rosengarten), e, in ogni caso, la società risultava già di per sé inadempiente nei confronti di diversi appaltatori (in particolare, nei confronti della Beghini S.r.l. già dall'anno 2006), «cosicché è da escludere che la segnalazione alla Centrale dei rischi avesse davvero pregiudicato alla Valeron S.r.l. l'accesso al credito», (pag. 19 e 20 della sentenza d'appello).

A tanto consegue che la prospettazione censoria della parte ricorrente non incide sulla statuizione decisoria della Corte di merito.

10) Il quinto motivo di ricorso afferma: «falsa applicazione di norme di diritto: applicazione delle pattuizioni contrattuali di cui al contratto di mutuo con Banco BMP circa il pagamento di interessi secondo il metodo cd. alla francese con generazione dell'anatocismo in luogo dell'applicazione degli artt. 1283 - 1346 cod. civ., nonché degli artt. 1284 e 1419 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 10.1) Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto, a fronte di un'intitolazione di notevole complessità si riduce ad una sola facciata, omettendo, pertanto, di specificare adeguatamente per quali ragioni l'adozione del metodo cd. alla Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 13116/2018; estensore:

C. Valle francese producesse anatocismo, limitandosi in conclusione a ribadire l'errore dei giudici di merito consistente nella mancata ammissione di una consulenza tecnica di ufficio. A fronte di ciò la sentenza d'appello afferma che lo stesso consulente di parte della parte qui ricorrente non aveva rilevato alcunché in punto di anatocismo e che, in ogni caso, il Tribunale aveva, con ampia motivazione, affermato che l'applicazione del metodo cd. alla francese non comporta di per sé anatocismo, in quanto «gli interessi vengono calcolati volta per volta sulla quota residua di capitale e non già anche sugli interessi». 10.2) Il mezzo è, comunque, infondato in quanto adduce alcun concreto appiglio idoneo a sostenere l'assunto che a seguito dell'adozione del detto metodo di calcolo degli interessi sia stato eluso, come invero esclude la Corte d'Appello, il divieto di anatocismo.

11) Il sesto mezzo è così, ancora testualmente, formulato: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5». 11.1) Vale, in relazione all'inidonea formulazione quanto già affermato sui motivi secondo e quarto, dovendosi ribadire che il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione non ha più il suo referente nel n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo (Sez.

U n. 08053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01 e Rv. 629831 - 01). 11.2) Ciò posto il Collegio non può che rilevare che il sesto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo in relazione a elementi fattuali (quali la richiesta di adempimento da parte della Raiffeisen in quindici anziché in trenta giorni) tutti anteriori al rilascio del decreto ingiuntivo in favore della Cassa Raiffeisen Nova Levante.Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 13116/2018; estensore: C. Valle 11.3) Il motivo, così proposto, è inammissibile laddove tenta di rimettere in discussione fatti coperti dalla preclusione pro iudicato o da giudicato, vera e propria, a seconda della tesi propugnata in dottrina alla quale si intenda aderire, formatasi a seguito della mancata opposizione, ammessa dallo stesso Soraperra Enzo, al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Raiffeisen Schlern Rosengarten.

Sul punto la sentenza d'appello richiama ampia e stabile giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione ed intende assicurare continuità (Cass. n. 22465 del 24/09/2018 Rv. 650583 - 01; Cass. n. 28318 del 28/11/2017 Rv. 646711 - 01). In particolare, si ribadisce che il passaggio in giudicato del decreto monitorio, per mancata opposizione, ha riguardato anche i presupposti, di fatto e di diritto, sulla cui base era stato chiesto e ottenuto il provvedimento d'ingiunzione (da ultimo, ma quale espressione di un orientamento risalente, ed oramai costante, si vedano:

Cass. n. 19113 del 18/07/2018 Rv. 650241 - 01 «Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.», in precedenza Cass. n. 11641 del 21/11/1197 e ancora prima Cass. n. 02561 del 20/10/1966).

12) Il settimo mezzo, ancora così formulato: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5». 12.1) Il motivo deduce ancora un omesso esame di fatto decisivo con riferimento alle prove testimoniali, o meglio, alla loro mancata Pag. 9 di l l Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 13116/2018; estensore: C. Valle ammissione: è inammissibile sia perché non ne riporta il capitolato istruttorio, sia perché la Corte di Appello, come già il Tribunale, con ampia ed esaustiva motivazione, ne ha affermato la genericità e comunque l'irrilevanza ai fini del decidere: sul punto, si veda, in particolare, quanto è a leggersi alle pagg. 20 («Le prove richieste sul punto, oltre che sostanzialmente generiche in quanto si vorrebbe provare di avere richiesto ad alcuni istituti di credito fra l'estate 2006 e la primavera 2007 un mutuo, senza alcuna indicazione né di importo, né di condizioni, né di garanzie offerte, sono in concreto superflue...» e 25 («esse, per la parte in cui non vertevano su fatti pacifici ed incontestati, erano affette da genericità sia in relazione all'ambito temporale cui si riferivano (peraltro anche in contrasto con i dati documentali di cui s'è detto) sia in relazione alle richieste di credito che effettivamente sarebbero state avanzate (importo, modalità di erogazione e di rimborso, garanzie offerte ecc.) ed erano comunque superflue...).

13) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di fattispecie di inammissibilità, anche di carattere testuale, con riferimento all'individuazione dei motivi, e di infondatezza, deve essere rigettato.

14) Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nei confronti di entrambe le controparti e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.

15) Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 13116/2018; estensore: C. Valle

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 18.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge in favore di C":14,4g ciascuna controparte costituita. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Corte di Cassazione, sezione III civi