Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30550/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to summarize facts and lack of specific legal grounds under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30550/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to provide a clear summary of the factual background required by law. The appellant, a bankruptcy trustee, argued that a bank's late re-activation of a lawsuit was invalid due to the trustee's prior waiver of rights and procedural delays. The court ruled that without a concise exposition of facts and specific legal arguments, the appeal cannot be examined, rendering it procedurally void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The Court of Cassation must reject an appeal if it lacks a clear and complete summary of the substantive and procedural facts, or if it fails to specify the exact legal grounds for the alleged error.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal summary of facts requirement Civil Procedure Code procedural defect bankruptcy trustee rights re-activation of lawsuit specific legal grounds rigetto definitivo dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1.
Art. 305 c.p.c.
2 Con il secondo motivo del ricorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 300 c.p.c.
Art. 43 I.f.
e dell'art. 43 I.f., in relazione all'art.
Art. 91 c.p.c.
Con il quarto motivo - erronea statuizione in ordine alle spese di lite - violazione dell'art. 91 c.p.c. co.
Art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115 del 2002
1- erronea applicazione dell'art. 13 co.
art. 128 disp. att. c.p
e dell'art. 128 disp. att. c.p.c., in relazione all'art.
art. 305 c.p
2 Con il secondo motivo del ricorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c., in relazione all'art.
art. 91 c.p
Con il quarto motivo - erronea statuizione in ordine alle spese di lite - violazione dell'art. 91 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 29351-2018 proposto da: FALLIMENTO N 43/2014 TRIB ROVIGO BINATO GIANNI, in persona del 2021 curatore, rappresentato e difeso Xo24 dagli AVVOCATI ANTONIO NOCCIOLI e ALESSANDRO MICUCCI ed elettivamente 1024 domiciliato presso lo studio del secondo in Rovigo, Corso del Popolo) . (n. 161 Pec: alessandro.micucci@roviqoavvocati.i t antonionoccioli@lamiapec.it - ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'AVVOCATO COSTANTINO CIOFALO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Pec: costantinociofalo@pecavvpa.it; - resistente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1919/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MOSCARINI; Ritenuto che: 1.11 Fallimento della ditta individuale Binato Gianni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1919 del 5/7/2018 che, rigettando l'appello, ha confermato la sentenza di prime cure di accoglimento dell'opposizione proposta da Banca Nuova avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore della ditta individuale Binato Gianni in bonis.

2. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Intesa San Paolo SpA (già Banca Nuova SpA) ha resistito con controricorso ed ha svolto un motivo di ricorso incidentale condizionato.

3. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Il ricorso appare gravemente carente sotto il profilo dell'esposizione del fatto. Nella parte dedicata al "fatto e svolgimento dei precedenti gradi di giudizio", contenuta nelle pp. 2-5 del ricorso, il ricorrente esordisce rappresentando che il Fallimento propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova chiedendo di dichiarare l'estinzione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo; che Banca Nuova SpA costituendosi in giudizio chiese il rigetto dell'appello e che la Corte d'Appello provvide al rigetto, ritenendo che il Fallimento avesse dimostrato, costituendosi all'udienza in cui fu dichiarata l'interruzione del processo, la propria volontà di proseguire nel procedimento, assumendo una posizione incompatibile con la domanda di cancellazione della causa dal ruolo per tardiva riassunzione della banca.E' evidente che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., S.U. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Poiché il ricorso, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Anche a voler prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo l'esame dei motivi non conduce ad una conclusione diversa. 1.Con il primo motivo del ricorso principale - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 302 e 305 c.p.c. e dell'art. 128 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. - parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la comparsa di costituzione della curatela idonea a provocare la prosecuzione del processo, a ciò ostando la volontà di segno contrario esplicitamente espressa in seno all'atto.

Ad avviso del ricorrente l'affermazione della impugnata sentenza contrasterebbe con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale tra gli elementi essenziali per la riassunzione occorre individuare la manifestazione della volontà di riattivare il processo interrotto, volontà nel caso di specie espressamente negata dalla Curatela con la costituzione in giudizio valida ai soli fini della interruzione del medesimo. 2 Con il secondo motivo del ricorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - parte ricorrente assume che, in ogni caso, la costituzione in giudizio del Fallimento non avrebbe potuto avere l'effetto di far proseguire il processo, atteso che la curatela era già decaduta da tale facoltà essendo decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 305 c.p.c.

3. Con il terzo motivo di ricorso- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 300 e 305 c.p.c. e dell'art. 43 I.f., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - parte ricorrente lamenta la tardività del ricorso in riassunzione depositato da Banca Nuova in data 1/09/2015, assumendo che il termine per riassumere la causa sarebbe decorso dalla data (24/11/2014) della dichiarazione di fallimento effettuata dal procuratore della Binato Costruzioni in bonis nel diverso processo pendente dinanzi al Tribunale di Palermo. 1 -3 I primi tre motivi non forniscono l'indicazione specifica degli attì sui quali si fondano, astenendosi dal riprodurne il contenuto e dal localizzarli in questo giudizio di legittimità, sicché se ne fosse stato possibile l'esame, sarebbero stati inammissibili.

4. Con il quarto motivo - erronea statuizione in ordine alle spese di lite - violazione dell'art. 91 c.p.c. co. 1- erronea applicazione dell'art. 13 co. 1 quater dPR n. 115 del 2002- il ricorrente si limita a postulare l'ingiustizia della condanna alle spese nel presupposto che siano accolti i motivi precedenti. Quindi esso è un non-motivo, non contenendo alcuna specifica censura di legittimità scrutinabile da questa Corte.

5. Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende l'assorbimento del motivo di ricorso incidentale condizionato proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A.

7. Conclusivamente il ricorso principale è dichiarato inammissibile ed assorbito l'incidentale condizionato. Il ricorrente è condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l'incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 7.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello C113510 per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezi