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Ordinanza — n. 30162/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to total lack of factual and legal exposition required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30162/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it completely lacked the required exposition of facts, first-instance reasoning, and grounds for the appeal. The appellant, a Bangladeshi national seeking international protection, failed to provide these essential elements despite the Ministry of the Interior not defending the case. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed without these foundational components as mandated by civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the petition fails to adequately expose the facts, the first-instance judgment's reasoning, and the specific grounds for the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of factual exposition civil procedure requirements international protection claim supreme court review protezione internazionale domanda d'asilo di cittadino nigeriano rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 3 c.p.c.
E' superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; ( -) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32027/19 proposto da: -) Nabi Nur, elettivamente domiciliato a Rionero in Vulture, via Guglielmo Marconi n. 76, difeso dall'avvocato Ameriga Petrucci in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - resistente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 14.3.2019 n. 879; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nur Nabi, cittadino bengalese, ha impugnato per cassazione la sentenza 14.3.2019 n. 879 con cui la Corte d'appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda di protezione interazionale.R.G.N. 32027/19 Camera di consiglio del 6 ottobre 2020 Il Ministero dell'interno non si è difeso nella presente sede, ma ha solo depositato un "atto di costituzione" al fine della partecipazione all'eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., a causa della totale mancanza dell'esposizione:

a) dei fatti posti a fondamento della domanda formulata in primo grado;

b) dei motivi della sentenza di primo grado;

c) dei motivi posti a fondamento del gravame. Tali elementi non sono desumibili in modo adeguato neanche dall'illustrazione dei motivi. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ai sensi della norma sopra indicata.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; ( -) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 ottobre 2020. DEPOSITATO IN CAr.4CELLERtA Il Pres'