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Ordinanza — n. 29186/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to address revoked title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29186/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Silvano Galasso inadmissible. The appellant argued that the debt was extinguished by partial payment and the revocation of the original title, but the court found the grounds too generic and the second ground irrelevant as the lower court had already considered the revocation. Consequently, the appeal was rejected, and litigation costs were allocated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or if the alleged omission of examination is unfounded because the lower court has already considered the relevant facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity revoked title omission of examination litigation costs allocation opposizione al precetto esecutivo titolo esecutivo per i crediti non contestati estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, Ad.
art. 339 cod. proc. civ
Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 339 cod. proc. civ.
art. 1292 cod. civ
perché il Tribunale non avrebbe ritenuto violati i principi regolatori della materia nelle obbligazioni solidali e segnatamente il motivo deduce che dinanzi al GdP era stato affermato che la norma regolatrice della fattispecie era l'art. 1292 cod. civ.
art. 1306 cod. civ
e non l'art. 1306 cod. civ.
art. 339, comma 3 cod. proc. civ
52 del 2006) le sentenze del Giudice di Pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall'art. 339, comma 3 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 00342 del 13/01/2021
Valle generico rinvio allo stralcio dell'atto di appello, senza alcuna effettiva, sebbene concisa, ulteriore specificazione dello stesso e in modo tale che sia comunque evincibile il contenuto integrale dell'atto di appello almeno nei suoi punti nodali (Cass. n. 00342 del 13/01/2021 Rv.
Cass. n. 3194 del 04/02/2019
660233 - 01 e Cass. n. 3194 del 04/02/2019 Rv.
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Testo completo

018 ORDINANZA sul ricorso n. 19731/2018 proposto da: Galasso Silvano, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Premuda n. 6, presso lo studio dell'avvocato Amatore Salvatore che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bacchetta Raffaele - ricorrente - contro Odorico Elisabetta, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Fratte di Trastevere, n. 44/a, presso lo studio dell'avvocato Canevari Claudia che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Barilli Enrico, Borella Giuseppina Maria - controricorrente — nonché contro Galasso Luca - intimato - avverso la sentenza n. 1143/2018 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 17/04/2018;

I' tft t11,3W1ittfl‘ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA 1) In data 07/07/2014 Elisabetta Odorico e Luca Galasso ottennero dal Giudice di Pace di Monza un decreto ingiuntivo per euro 42,00 nei confronti di Silvano Galasso, Marina Galasso e Severina Gonella. La sola Severina Gonella oppose il decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Monza. A seguito di notifica di precetto per euro 516,81, Severina Gonella provvide al pagamento di detta somma con bonifico SEPA il 09/08/2014.

Il Giudice di Pace di Monza con sentenza del 30/07/2015 revocò il decreto ingiuntivo e condannò Luca Galasso e Elisabetta Odorico a restituire a Severina Gonella euro 474,81 (ossia l'importo portato dal precetto meno euro 42,00). Lo stesso decreto ingiuntivo era stato notificato a Silvano Galasso contestualmente al precetto. Silvano Galasso propose opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di Pace di Monza nella quale si costituiva la sola Elisabetta Odorico, mentre Luca Galasso rimaneva contumace. Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 326 del 2017, rigettava l'opposizione all'esecuzione e condannava Silvano Galasso alle spese di lite.

In diverso giudizio lo stesso Giudice di Pace di Monza, in persona di altro magistrato, con sentenza n. 1619 del 26/10/2016 rilevava l'intervenuto pagamento di euro 128,79 da parte di Marisa Galasso a seguito dell'emanazione del decreto ingiuntivo n. 3128 del 2014.Ad. 04/05/2021 CC R.G.N. 19731/2018; estensore: C. Valle Silvano Galasso impugnava in appello dinanzi al Tribunale di Monza la sentenza del Giudice di Pace relativa al precetto sul decreto ingiuntivo n. 3065 del 2014. La sentenza del giudice d'appello è impugnata con atto affidato a due motivi di ricorso, da Silvano Galasso, che ha depositato memoria per l'adunanza camerale.

Resiste con controricorso Elisabetta Odorico. Luca Galasso è rimasto intimato. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

2) All'adunanza camerale del 4 maggio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 3) La sentenza del Tribunale è impugnata con due motivi da Silvano Galasso. 3.1) Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 339 cod. proc. civ. perché il Tribunale non avrebbe ritenuto violati i principi regolatori della materia nelle obbligazioni solidali e segnatamente il motivo deduce che dinanzi al GdP era stato affermato che la norma regolatrice della fattispecie era l'art. 1292 cod. civ. e non l'art. 1306 cod. civ. e l'intervenuto pagamento integrale della somma portata dallo stesso atto di precetto in favore della Odorico e del Luca Galasso avesse comportato l'estinzione del diritto ad agire esecutivamente (come peraltro ritenuto in altra causa dallo stesso Tribunale di Monza in persona di diverso magistrato). 3.2) Il secondo motivo deduce omesso esame dell'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo a opera della sentenza n. 1291 del 2015 del Giudice di Pace di Monza.

4) L'impugnazione di legittimità è inammissibile.Ad. 04/05/2021 CC R.G.N. 19731/2018; estensore: C. Valle 14_01. tip,. r*\.1,7144,r' " 4.1) L'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monza era dichiarato inammissibile, in quanto, affermava il Tribunale, il valore della causa (inferiore ad euro 1.100) rendeva la sentenza impugnabile solo per violazione dei principi regolatori della materia che, nella specie, non risultavano violati.

5) Silvano Galasso afferma l'erroneità della detta statuizione e la incentra, con il primo motivo, sull'avvenuta proposizione, nell'atto di appello, di censura relativa all'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1292 cod. civ., in luogo dell'art. 1306 cod. civ., che, viceversa, era stato ritenuto applicabile in prime cure dal Giudice di Pace. 5.1) Occorre in via preliminare ribadire (Cass. n. 23623 del 24/09/2019 Rv. 655491 - 01) che in tema di opposizione all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della legge n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, cod. proc. civ., dalla legge n. 52 del 2006) le sentenze del Giudice di Pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall'art. 339, comma 3 cod. proc. civ. 5.2) La prima censura proposta dalla Silvano Galasso è inammissibile, in quanto l'atto di appello avverso la sentenza del Giudice di pace non risulta in alcun modo riportato nella sua formulazione, tranne un accenno alla pag. 9 del ricorso, così formulato (a ripetizione dell'affermazione di cui all'impugnazione di merito):

«l'intervenuto pagamento integrale della somma portata allo stesso atto di e, quindi, l'avvenuta estinzione, in capo alla signora Odorico e al sig. Galasso Luca, del diritto ad agire esecutivamente per ottenere un importo che era già stato riscosso agli stessi». 5.3) La censura, così strutturata, non consente di ritenere assolto l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, trattandosi di mero Ad. 04/05/2021 CC R.G.N. 19731/2018; estensore: C. Valle generico rinvio allo stralcio dell'atto di appello, senza alcuna effettiva, sebbene concisa, ulteriore specificazione dello stesso e in modo tale che sia comunque evincibile il contenuto integrale dell'atto di appello almeno nei suoi punti nodali (Cass. n. 00342 del 13/01/2021 Rv. 660233 - 01 e Cass. n. 3194 del 04/02/2019 Rv. 652880 - 01). 5.4) Il primo mezzo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

6) Il secondo motivo, che deduce omesso esame dell'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 3056 del 02014 (del Giudice di pace di Monza) a opera della sentenza n. 1291 del 2015 del Giudice di Pace di Monza è del pari inammissibile, in quanto la sentenza impugnata in questa sede, ossia quella del Tribunale di Monza, ha affrontato la vicenda inerente il decreto ingiuntivo, rilevando, alla pag. 2, che lo stesso era stato revocato a mezzo della sentenza n. 1291 del 2015 ma ritenendo, evidentemente, che ciò non spiegasse conseguenza alcuna sul giudizio di opposizione all'esecuzione. 6.1) Il motivo null'altro afferma, né viene specificato, nella sua esposizione, se la detta sentenza del Giudice di Pace sia stata impugnata o se sia passata in giudicato e, pertanto, il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può, quindi, dirsi sussistente, in quanto il fatto è stato preso in considerazione dal giudice di appello.

7) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato del tutto inammissibile.

8) L'elevato grado di conflittualità esistente tra le parti del presente giudizio, come fatto palese dalla circostanza che pendono tra di esse soltanto in questo grado di legittimità altre ricorsi, di cui uno trattato all'odierna adunanza, rende sussistenti idonee ragioni per disporre compensazione delle spese di lite.

9) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, Ad. 04/05/2021 CC R.G.N. 19731/2018; estensore: C. Valle nei confronti delle ricorrenti, per il versamento dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1. bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 4 maggio 1EP0S7ATO iN CANCELLERA