Cassation court dismisses appeal citing inadmissibility due to improper grounds and double conformity under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonella Zatta against the Tribunal of Monza entirely inadmissible. The appellant argued for nullity based on improper citation of precedents and alleged issues regarding the enforceability of accessory heads of judgment, while the opposing party, Franco Zatta, remained unrepresented. The court rejected these claims because the lower court's reasoning relied on established legal techniques permitted by statute and the appellant failed to introduce new factual elements, resulting in a violation of the double conformity principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.; Art. 348 ter, comma 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on improper citations of precedents or fails to deduce new factual elements distinct from those already adjudicated, violating the principle of double conformity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
4/2018 ORDINANZA sul ricorso n. 16674/2018 proposto da: Zatta Antonella, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sabotino n. 46, presso lo studio dell'avvocato Romano Claudio che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ceriello Luca - ricorrente - contro Zatta Franco, intimato - Avverso la sentenza n. 684/2018 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 15/03/2018; )CA udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26/04/2021, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA 1) Antonella Zatta impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Monza n. 684 del 15/03/2018 che ha confermato quella (n. 197 del 2017) del Giudice di Pace della stessa sede, di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, proposta da Antonella Zatta dinanzi al detto Giudice di Pace, nell'ambito di esecuzioni intraprese in forza di due ordinanze, di cui una in procedura di espropriazione presso terzi e l'altra all'esito di procedimento sommario ai sensi degli artt. 702 bis e seguenti cod. proc. civ.
2) Franco Zatta è rimasto intimato.
3) Non sono state depositate memorie. 3.1) Il P.G. non ha presentato conclusioni.
4) All'esito dell'adunanza del 26 aprile 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 4) L'impugnazione è tempestiva, in quanto la sentenza è stata notificata lo stesso giorno della pubblicazione, ossia il 15/03/2018 e l'impugnazione di legittimità risulta ritualmente proposta con atto notificato al difensore di Franco Zatta il 14/05/2018, nei sessanta giorni dalla notifica, cosicché è rispettato il termine dell'art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
5) I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Monza.Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 16674/2018; estensore: C. Valle 5.1) Il primo motivo fa valere nullità della sentenza per motivazione mediante richiamo di altre sentenze e, comunque, di altri provvedimenti resi in contenzioso tra le stesse parti. 5.2) Il mezzo richiama impropriamente il n. 3 e il n. 5 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. in relazione all'art. 132 cod. proc. civ. 5.3) Il motivo è inammissibile, anche a riqualificarlo come rientrante nell'ambito del n. 4 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. in quanto il Tribunale di Monza, quale giudice di appello, ha adottato una tecnica di motivazione che è entrata a fare parte dell'ordinamento positivo a seguito della modifica del comma 1 dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. disposta dall'art. 52, comma 5, della legge 18/06/2009, a decorrere dal 04/07/2009 (Cass. n. 14786 del 19/07/2016 Rv. 640759 - 01) laddove si fa riferimento ai precedenti giudiziali, che, nella specie, sono intervenuti tra le stese parti, e sono esaustivamente indicati.
Sul punto del richiamo ai precedenti, di cui all'ultima parte dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17640 del 06/09/2016 Rv. 640819 - 01) alla quale il Collegio presta adesione e intende dare seguito, afferma che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 16674/2018; estensore:
C. Valle l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione. ». 5.4) La prospettazione difensiva della ricorrente, che assume che i detti provvedimenti siano stati riformati è generica e, in ogni caso, non adeguatamente prospettata, in quanto in gran parte fondata su valutazione del tutto soggettiva.
6) Il secondo motivo fa valere vizi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 624, 626 e 627 cod. proc. civ. ed C_ afferma «l'inefficacia esecutiva dell'ordinanza r.g.e. 5670/2013». La tesi è basata sull'asserita erronea instaurazione, per vizio di notifica imputabile a Franco Zatta e al suo difensore, del giudizio di merito conseguente alla fase di sospensione dell'esecuzione. Il motivo, sebbene dotato di un apparato argomentativo di qualche rigo più esteso di quello che sorreggere il primo, è, parimenti inammissibile in quanto non si esplica, ancora una volta quale sarebbero gli errori, relativi alla fase di sospensione dell'esecuzione e a quella successiva di instaurazione del merito, nei quali è incorso il Tribunale, né quali erano le deduzioni in primo grado che sarebbero state disattese.
Per la parte di censure afferenti al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. il motivo è ampiamente inammissibile per cd. doppia conforme, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, in quanto non deduce alcun elemento fattuale diverso rispetto a quelli già oggetto di cognizione giudiziale nelle due fasi del merito.
7) Il terzo motivo, ancora formulato per nn. 3 e 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. si appunta sugli artt. 2901 cod. civ. e sugli artt. 282 e 702 ter cod. proc. civ. e «scissione dell'efficacia esecutiva tra capo principale e capo accessorio» Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 16674/2018; estensore: C. Valle Il mezzo si incentra su una asserita illegittimità della scissione tra gli effetti costitutivi dell'ordinanza, che aveva accolto l'azione revocatoria proposta da Franco Zatta nei confronti di Antonella zatta e del di lei coniuge e i suoi capi di condanna, in specie di quello al pagamento delle spese di lite, ma anche in questo caso, come nei precedenti, l'esposizione è confusa e, comunque, il mezzo appare radicalmente infondato, data la pacifica provvisoria esecutorietà del capo relativo al pagamento delle spese di lite, come di recente ribadito da questa Corte (Cass. n. 10826 del 05/06/2020 Rv. 657967 - 01):
«Il capo della sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede. (Nella specie, la S. C. ha confermato la decisione di merito, disattendendo la censura del ricorrente per cassazione secondo il quale l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza e la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di opposizione all'esecuzione non passata in giudicato non erano esecutive neppure per il capo di condanna alle spese)».
8) Il quarto motivo è un cd. non-motivo, in quanto si limita a chiedere la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
9) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di fattispecie di inammissibilità, anche di carattere testuale, con riferimento all'individuazione dei motivi, deve essere dichiarato del tutto inammissibile.
10) Nulla per le spese di lite, in quanto Franco Zatta è rimasto intimato, non svolgendo alcuna attività difensiva.
11) L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 16674/2018; estensore: C. Valle dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 26 aprile 2021. Il p de te Vivaldi Il F ii ano o CA