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Ordinanza — n. 29016/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29016/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29016/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18378/18 proposto da: -) Luigi Di Poto, elettivamente domiciliato a Sanremo, v. Fratti n. 5, difeso dall'avvocato Salvatore Sciortino in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Comune di Imperia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, c.so Vittorio Emanuele II n. 284, difeso dall'avvocato Eutimio Monaco e Stefania Argentieri Piuma in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - nonché -) TRA.DE.00 s.r.I.; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Imperia 13.3.2018 n. 15; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal Consigliere relatore dott.

Regesto Legislator

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articolo 547 c.p, articolo 549 c.p, articolo 369 c.p; Ordinanza — n. 29016/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il Comune di Imperia, per i fini di cui all'articolo 547 c.p.c., negò di essere debitore della Tradeco s.r.I.. Il giudice dell'esecuzione, provvedendo ai sensi dell'articolo 549 c.p.c., ritenne che l'amministrazione comunale fosse debitrice della Tradeco s.r.l. e ordinò al Comune di pagare a Luigi Di Poto la somma pignorata.

Parole chiave

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credito in esecuzione pignoramento di crediti debito insoddisfatto deposito del debito azione creditoria debito pecuniario

Disposizioni normative citate

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articolo 547 c.p
Il Comune di Imperia, per i fini di cui all'articolo 547 c.p.c., negò di essere debitore della Tradeco s.r.I..
articolo 549 c.p
Il giudice dell'esecuzione, provvedendo ai sensi dell'articolo 549 c.p.c., ritenne che l'amministrazione comunale fosse debitrice della Tradeco s.r.l.
articolo 369 c.p
È superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., come correttamente rilevato dall'amministrazione controricorrente.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18378/18 proposto da: -) Luigi Di Poto, elettivamente domiciliato a Sanremo, v. Fratti n. 5, difeso dall'avvocato Salvatore Sciortino in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Comune di Imperia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, c.so Vittorio Emanuele II n. 284, difeso dall'avvocato Eutimio Monaco e Stefania Argentieri Piuma in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - nonché -) TRA.DE.00 s.r.I.; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Imperia 13.3.2018 n. 15; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSAR.G.N. 18378/18 Camera di consiglio del 26 aprile 2021 1. Luigi Di Poto nel 2015 chiese ed ottenne dal Tribunale di Imperia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società Tradeco s.r.I., per crediti scaturenti da un rapporto di lavoro subordinato. Persistendo l'inadempimento della parte intimata, Luigi Di Poto iniziò l'esecuzione forzata nelle forme dell'espropriazione presso terzi, pignorando i crediti della società debitrice nei confronti del Comune di Imperia.

2. Il Comune di Imperia, per i fini di cui all'articolo 547 c.p.c., negò di essere debitore della Tradeco s.r.I.. Il giudice dell'esecuzione, provvedendo ai sensi dell'articolo 549 c.p.c., ritenne che l'amministrazione comunale fosse debitrice della Tradeco s.r.l. e ordinò al Comune di pagare a Luigi Di Poto la somma pignorata.

3. Il Comune di Imperia propose opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordinanza. La fase sommaria dell'esecuzione si concluse con l'ordinanza 9 agosto 2016, con la quale venne rigettata l'istanza di sospensione e fissato il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Il Comune di Imperia introdusse il giudizio di merito con ricorso, depositato il 5 ottobre 2016.

4. Il Tribunale di Imperia, con sentenza 13 marzo 2018 n. 15 accolse l'opposizione. Per quanto in questa sede ancora rileva, il Tribunale ritenne che: -) l'opposizione si dovesse celebrare con il rito del lavoro, sicché correttamente il Comune di Imperia aveva introdotto la fase di merito con ricorso, e non con atto di citazione; -) al momento della notifica del pignoramento il Comune di Imperia non era più debitore della Tradeco: in parte perché aveva già pagato i propri debiti, in parte perché i debiti restanti erano stati compensati con controcrediti vantati dal Comune nei confronti della suddetta società.R.G.N. 18378/18 Camera di consiglio del 26 aprile 2021 5.

La- sentenza del Tribunale è stata impugnata per cassazione da Luigi Di Poto, con ricorso fondato su tre motivi. Il Comune di Imperia ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., come correttamente rilevato dall'amministrazione controricorrente. 1.1. Il ricorso, infatti, è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata il 21 maggio 2018, si chiede a tale data gli correva il termine di 20 giorni per l'iscrizione a ruolo.

L'iscrizione, tuttavia, è avvenuta il 27 giugno con atto pervenuto nella cancelleria della corte di cassazione a mezzo del servizio postale, e spedito il 20 giugno 2018: e dunque oltre il termine di 20 giorni decorrenti dal 21 maggio 2018, termine scaduto 1'11 giugno 2018.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna Luigi Di Poto alla rifusione in favore di Comune di Imperia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.R.G.N. 18378/18 Camera di consiglio del 26 aprile 2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 26 aprile 2020. Rozio O Giudiziario Fklanc CATANIA DEPOSITA