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Ordinanza — n. 28937/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of decisive grounds and failure to explain legal violation under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28937/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Michele Montuori against the Salerno Court of Appeal's judgment. Montuori argued that the lower court failed to verify the validity of a guarantee he provided for an offshore investment, citing violations of civil and criminal procedure codes. The court declared these grounds inadmissible because they were generic, lacked decisive correlation with the judgment's reasoning, and failed to explain the specific legal violation as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Appeals are inadmissible if grounds are generic, assertive, or lack decisive correlation with the ratio decidendi without explaining the specific legal violation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal grounds generic legal complaint lack of decisive correlation failure to explain violation civil procedure code ratio decidendi requirement dismissed cassation appeal protezione internazionale degli investimenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c.
Invero, in primo luogo, il motivo, in parte qua, è, per quanto sopra esposto, privo di decisività e di correlazione con la ratio decidendi, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366, co.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
342 e 345 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, co.
Art. 2033 c.c.
Con il secondo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. anche in relazione agli artt.
Art. 1418 c.c.
Art. 1939 c.c.
Art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
anche in relazione all'art. 1325 n.
art. 2033 c.c
Con il secondo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.
artt. 2033 c.c
La censura è, per contro, inammissibile ove lamenta una violazione degli artt. 2033 c.c., 1325 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, n. 7074/2017
Cass., n. 4741/2005
Sez. U, n. 7074/2017
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4709-2019 proposto da: MONTUORI MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA MERULANA 247, pec: ys Aiovanni_l@urdinedvvocal_h ma.org 2021 - ricorrente - 1273 contro ANNUNZIATA BIAGIO, ANNUNZIATA SALVATORE, ANNUNZIATA PASQUALE, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMILIANO MAROTTA e con il medesimo elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllA DELLA LIBERTA' 20 (TEL/FAX 06.3218821 06.32501127), presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ANELLI, pec: ucescoane - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1713/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MOSCARINI; FATTI DI CAUSA 1.Michele Montuori convenne in giudizio, con atto di citazione del 28/2/2003, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, Pasquale, Salvatore e Biagio Annunziata, per sentirli condannare alla restituzione della somma di C 261.520,00, oltre interessi e risarcimento dei danni alla sua immagine professionale, somma da lui versata in loro favore a garanzia dell'investimento effettuato dagli Annunziata e poi rivelatosi infruttuoso, volto alla costituzione di una società off shore, denominata "Minstrel Consulting Limited", con sede nelle Isole Vergini.

A sostegno della domanda lamentò l'insussistenza di alcun titolo giustificativo dell'emissione della somma da parte sua in favore dei convenuti, avendo egli posto in essere soltanto un'attività di procacciamento o intermediazione nell'affare; assunse altresì che, non essendo andata a buon fine l'operazione di investimento garantita, egli, richiesto di restituire le somme investite agli Annunziata, per evitare il protesto aveva loro versato la somma di C 261.520,00, senza che sussistesse alcun titolo giustificativo di tale dazione. Precisò che, in ogni caso la garanzia prestata doveva considerarsi nulla, atteso che le operazioni di investimento effettuate dagli Annunziata erano da considerarsi illecite perché in contrasto con la normativa antiriciclaggio e con la disciplina del divieto di trasferimento dei capitali all'estero e di quella regolante le società di investimento a capitale variabile.

2. I convenuti si costituirono in giudizio contestando che il Montuori fosse un mero procacciatore di affari ed affermarono che il medesimo, parte integrante dell'affare, aveva assunto precise obbligazioni di restituzione della somma di L. 600.000.000, di guisa che l'emissione, il rinnovo e il pagamento degli assegni non erano senza causa ma costituivano l'adempimento di una obbligazione assunta dal Montuori nei loro confronti.

3. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 12/9/2011, accolse la domanda, ritenendo che non fosse stato possibile verificare la causa dell'emissione degli assegni, attesa la carenza di prova in ordine alla tipologia e alla regolamentazione dell'investimento, nonché all'intervento del Montuori nell'operazione. Ritenne, pertanto, che le somme fossero state indebitamente trattenute dagli Annunziata e li condannò alla restituzione della somma di C 261.520,00 oltre interessi, rigettando la domanda risarcitoria.

4. Avverso tale sentenza gli Annunziata proposero appello, producendo in giudizio un nuovo documento, emerso nelle more della proposizione del gravame, inteso a provare il coinvolgimento del Montuori nella truffa perpetrata ai loro danni, atteso che in esso l'appellato figurava nella qualità di amministratore della società Minstrel Consulting Limited, in realtà mai esistita.

4. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 1713 del 7/11/2018, ha accolto il gravame, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che il nuovo documento prodotto in giudizio dagli Annunziata, intestato certificato di partecipazione, con il quale il Montuori dichiarava che Salvatore Annunziata partecipava al capitale effettivo della società con il conferimento di L. 600.000.000, era da considerarsi indispensabile ai fini del decidere e che costituiva dimostrazione del ruolo svolto dal Montuori nell'affare, con la conseguente assunzione di una sua responsabilità diretta per il buon esito del medesimo. Ne consegue, ad avviso del giudice del gravame, che il versamento effettuato dal Montuori nei confronti degli Annunziata non poteva affatto ritenersi privo di causa, una volta che l'investimento non fosse andato a buon fine, di guisa da rigettare l'originaria domanda.

5. Avverso tale sentenza Michele Montuori ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Salvatore, Pasquale e Biagio Annunziata hanno resistito con controricorso.

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c. in vista della quale gli Annunziata hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 ss. c.c. anche in relazione all'art. 1325 n. 2 c.c., nonché degli artt. 342 e 345 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia riformato la sentenza di primo grado pronunciandosi su un rapporto giuridico diverso da quello dedotto in primo grado, con ciò violando il principio secondo il quale, mediante l'impugnazione, il giudice del gravame deve essere investito della cognizione della medesima lite, caratterizzata da identità di petitum e di causa petendi.

In particolare il ricorrente sostiene che il problema discusso in causa nel primo grado del giudizio non fosse tanto quello, ritenuto pacifico tra le parti, che il Montuori si fosse obbligato a tenere indenni gli Annunziata dai rischi dell'operazione, ma quello del titolo contrattuale di tale assunzione di debito al fine di valutarne la validità. E che, a fronte di tale petitum e causa petendi, la Corte del gravame aveva invece pronunciato su una nuova ed inedita causa relativa alla pretesa responsabilità del Montuori quale artefice di un fatto illecito e dannoso nella sua asserita qualità di amministratore della società Minstrel Consulting ltd, con ciò adducendo una nuova ed alternativa ragione che giustificasse la ritenzione delle somme incassate mediante gli assegni sottoscritti dal Montuori. 1.1 D motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

In particolare, la censura è infondata laddove, prospettando la violazione dell'art.345 c.p.c., lamenta una modifica del thema decidendum operata in costanza del giudizio di appello, conseguente all'ammissione del nuovo documento (n.d.r. il certificato di partecipazione) prodotto dagli Annunziata proprio in occasione del gravame. Invero, deve ritenersi che tale ultima circostanza non abbia affatto determinato un mutamento dei fatti costitutivi del diritto né tantomeno ampliato il tema d'indagine. È noto che nell'ambito di un'azione di ripetizione dell'indebito promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'attore è soltanto onerato della prova circa l'inesistenza della "causa debendi", quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale tra il versamento e la mancanza del debito (cfr.

Cass., 3, n. 11294/2020; Cass., 3, n. 7501/2012; Cass., 3, n. 2903/2007; Cass., 3, n. 5896/2006; Cass., 5, n. 9604/2000; Cass., 3, n. 1557/1998). Peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prova dell'inesistenza della "causa debendi" incombe sulla parte che propone la domanda ancorché essa abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (cfr., sul punto, Cass., n. 22872/2010; da ultimo, Cass., 6-3, n. 8018/2021).

Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, risulta allora chiaro che il Montuori abbia dedotto la nullità del rapporto di garanzia, per carenza di causa ovvero illiceità delle operazioni di investimento, proprio al fine di assolvere utilmente all'onere di provare il fatto negativo dell'inesistenza di "causa debendi", mentre è escluso che sol per questo l'oggetto dell'indagine dovesse ritenersi limitato alla valutazione circa la validità o meno del titolo contrattuale, come parte ricorrente erroneamente insiste nell'affermare.

Oggetto del giudizio, invero, era semplicemente l'esistenza o meno di un indebito, tema in relazione al quale gli Annunziata, attraverso il documento rinvenuto soltanto dopo la sentenza di primo grado, hanno potuto meglio supportare le proprie tesi difensive coerenti con le risultanze della prova per testi espletata in Tribunale, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 14 sentenza impugnata). Per le ragioni su esposte, si ritiene, pertanto, che il giudice d'appello non sia incorso nel vizio di extrapetizione, ma abbia soltanto spiegato, con logica e adeguata motivazione, le ragioni per le quali, anche all'esito della valutazione delle prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, ha ritenuto accertato il coinvolgimento del Montuori nell'affare, con conseguente accertamento della causa giustificatrice dell'emissione degli assegni.

La censura è, per contro, inammissibile ove lamenta una violazione degli artt. 2033 c.c., 1325 n. 2 c.c. e 342 c.p.c. Invero, in primo luogo, il motivo, in parte qua, è, per quanto sopra esposto, privo di decisività e di correlazione con la ratio decidendi, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366, co. 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., 3, n. 4741/2005, ribadito da Cass., Sez. U, n. 7074/2017, in motivazione non massimata); in secondo luogo, esso risulta del tutto assertorio e generico, in quanto non contiene alcuna attività esplicativa in ordine alla violazione delle norme evocate in rubrica, risultando, anche sotto tale ultimo aspetto, in contrasto con il requisito posto dall'art. 366, co. 1, n. 4, c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. anche in relazione agli artt. 1418 e 1939 c.c., il tutto in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alle ragioni per le quali sussisterebbe il diritto degli Annunziata di ritenere le somme di cui agli assegni emessi dal Montuori: in particolare, il ricorrente torna a dolersi del fatto che la Corte territoriale non abbia verificato la validità della garanzia prestata. 2.1 D motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili.

Invero, in primo luogo, la censura è, per quanto esposto in sede di esame del primo motivo, priva di decisività e di correlazione con la ratio decidendi, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366, co. 1, n. 4, c.p.c.; in secondo luogo, anch'essa risulta del tutto assertoria e generica, in quanto, ancora una volta, parte ricorrente non spiega in cosa consisterebbe la violazione delle norme evocate in rubrica, risultando, anche sotto tale ultimo aspetto, in contrasto con il requisito posto dall'art. 366, co. 1, n. 4, c.p.c. Infine il motivo è inammissibile perché deduce una pretesa omissione della motivazione che non sussiste, avendo la Corte d'Appello diffusamente argomentato in ordine al ruolo effettivo rivestito dal Montuori, apprezzando da un lato il nuovo documento acquisito in giudizio, dall'altro la sua coerenza con le prove testimoniali acquisite, sicchè di motivazione carente o apparente neppure può in alcun modo parlarsi.3.

Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 7.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera