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Ordinanza — n. 28430/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows asylum appeal when lower court fails to specify UNHCR source details for subsidiary protection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28430/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Bright Osaq's appeal against the Campobasso Tribunal's rejection of his subsidiary protection claim. The Tribunal dismissed the request by citing UNHCR data without specifying the document's content, date, or issuing body. The Court ruled that judges must explicitly identify source details to fulfill their duty of investigative cooperation, and since the Tribunal failed this requirement, the case was remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007; Art. 8 del d.lgs. n. 25/2008: When assessing subsidiary protection claims, judges must explicitly identify the content, date, and issuing body of source documents used to verify the situation in the country of origin, and applicants must provide alternative sources if they wish to challenge the adequacy of the investigation.

Parole chiave

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subsidiary protection country of origin investigative duty source identification asylum procedure Cassazione d.lgs 251/2007 protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007
- Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale osservava che non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett.
Art. 8 del d.lgs. n. 25/2008
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 25/2008, per aver il Tribunale, nel rigettare la domanda di protezione sussidiaria di cui alla lett.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
- Con l'unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 262/2021
Cass. n. 7105/2021
Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. n. 7105/2021).
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Testo completo

019 ORDINANZA sul ricorso 30617/2019 proposto da: BRIGHT OSAQ_O, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENNIO CERIO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; intimato j avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Con ricorso affidato ad un solo motivo, Osabo Bright, cittadino della Nigeria, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Campobasso, comunicato il 12 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Salerno - sez.

Campobasso, la quale a sua volta ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale osservava che non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007, non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate (UNHCR), una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata. 3. - Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE: 1. - Con l'unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 25/2008, per aver il Tribunale, nel rigettare la domanda di protezione sussidiaria di cui alla lett.

c) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, valutato la situazione dell'Edo State senza fare riferimento ad alcuna fonte e mancando di approfondire le condizioni oggettive del paese di origine di esso richiedente. 2. - Il motivo è fondato. In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett.

c) del d. Igs. n. 251 del 2007, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all'accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell'onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021).

A tal riguardo, va ulteriormente precisato che, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l'indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell'ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l'inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. n. 7105/2021).

Nella specie, il Tribunale, nel delibare la sussistenza della forma di protezione sussidiaria di cui alla lett.

c) del citato art. 14, si è limitato a rinviare, senza alcun'altra specificazione (né di contenuto, né di datazione), alla fonte "UNHCR", con ciò violando i principi sopra enunciati. 3. - Va, dunque, accolto il ricorso, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 27 aprile 2021. Il Presidente C