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Ordinanza — n. 28127/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's revocatory action ruling on debt assignment validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28127/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Tecnologie Meridionali S.r.l. against the Appellate Court of Catanzaro's decision to uphold a revocatory action. The lower courts found that the debt assignment was not merely an ademption of a due debt but a fraudulent act intended to harm creditors, violating the principle of equal treatment. The Court of Cassation affirmed this ruling, stating that the Appellate Court correctly assessed the factual aggravation of the debtor's insolvency and the assignee's knowledge of the situation, making the appeal's challenges to fact-finding inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 66 legge fall.; Art. 2901 cod. civ.: A debt assignment is revocable under the ordinary revocatory action if it constitutes a fraudulent act intended to harm creditors, even if the underlying debt was due, provided the assignment aggravated the debtor's insolvency and the assignee was aware of the precarious financial state.

Parole chiave

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revocatory action bankruptcy law debt assignment equal creditor treatment fraudulent act ademption of debt Cassation review credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 66 legge fall.
e dell'art. 66 legge fall., dell'atto di cessione pro soluto in favore della società convenuta di un credito che la società fallita aveva maturato nei confronti del comune, posto in essere in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Art. 2901 cod. civ.
e, in subordine, la revoca, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e dell'art.
Art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num.
Art. 132, comma 5, cod. civ.
(per violazione dell'art. 132, comma secondo, num.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
(per violazione dell'art. 132, comma secondo, num.
art. 2901 cod. civ
e, in subordine, la revoca, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
art. 2901 c.c
e, in subordine, la revoca, ai sensi dell'art. 2901 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11392/2019 R.G. proposto da Tecnologie Meriodionali S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Herman Altomare, con domicilio eletto in Roma, via Filippo Civinini, n. 85, presso lo studio dell'Avv. Domenico Mariani; - ricorrente - contro Fallimento della Valle Crati S.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Montano, con domicilio eletto in Roma, via Tertulliano, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Francesca Maria Esposito; - con troricorrente - 20,2 e nei confronti di Comune di Castrolibero; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, n. 1708/2018 depositata il 3 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal Consigliere Emilio Iannello; Rilevato in fatto 1. La curatela del fallimento della Valle Crati S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della Tecnologie Meriodionali S.r.l. e del Comune di Castrolibero, per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 44 e 45 legge fall. e, in subordine, la revoca, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e dell'art. 66 legge fall., dell'atto di cessione pro soluto in favore della società convenuta di un credito che la società fallita aveva maturato nei confronti del comune, posto in essere in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale di Cosenza ha rigettato le domande ritenendo che la cessione avesse quale unico scopo quello dell'adempimento di un debito scaduto e che per essa valesse dunque l'esenzione di cui all'art. 2901, comma terzo, cod. civ..

2. In riforma di tale decisione la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto l'azione revocatoria, ritenendo al contrario inoperante tale esenzione in relazione ad un mezzo di estinzione dell'obbligazione pecuniaria diverso dal pagamento con funzione prettamente solutoria, rispetto al quale prevale l'esigenza della garanzia della par condicio creditorum insita nell'azione revocatoria ex art. 66 I. fall..

3. Avverso tale sentenza ricorre Tecnologie Meridionali S.r.l. con due mezzi. Resiste con controricorso la curatela del fallimento Valle Crati S.p.A., illustrato da rr-rnoria.Il comune non svolge attività difensiva in questa sede. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 66 legge fall. e dell'art. 2901 cod. civ., con riferimento all'affermata revocabilità dell'atto di cessione del credito per effetto dell'anomalia delle modalità adottate per l'estinzione dell'obbligazione, ritenuta revocabile a seguito della pretesa non utilizzabilità dell'esimente dell'adempimento di un debito scaduto, come atto dovuto, per l'asserita applicabilità alla revocatoria ordinaria del presupposto oggettivo del principio della par condicio creditorum».

2. Con il secondo motivo essa poi denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 66 legge fall. e dell'art. 2901 cod. civ., ex art. 360, comma primo, num. 4 c.p.c. (per violazione dell'art. 132, comma secondo, num. 4 c.p.c.) e/o ex art. 360, comma primo, num. 5, con specifico riguardo all'elemento del pregiudizio derivato dalla cessione del credito, ed alla sussistenza dell'eventus damni e della scientia fraudis» (così testualmente nell'intestazione).

3. Le questioni poste dai suindicati motivi sono state già esaminate e decise da questa Corte, in fattispecie del tutto analoga, con ordinanza n. 4244 del 19 febbraio 2020 le cui motivazioni, pienamente condivise, vanno qui ribadite.

4. Il primo motivo è infondato. Secondo la società ricorrente sarebbe nella specie applicabile (come aveva ritenuto il tribunale in primo grado) l'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 2901, comma terzo, c.c., in quanto la cessione del credito per cui è causa era l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, da parte della cedente (circostanza che assume essere sostanzialmente incontestata). La decisione impugnata è sul punto del tutto conforme, in diritto, all'indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre motivi per rimeditare e che anzi non viene neanche espressamente messo in discussione dalla società ricorrente, la quale si limita a sostenere che esso non sarebbe stato correttamente applicato dai giudici di secondo grado) secondo il quale la cessione di crediti «costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore ex art. 66 legge fall.; il principio della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissato dall'art. 2901, comma terzo, cod. civ., trova invero applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come la predetta cessione, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto; né l'irrevocabilità dell'atto di disposizione può conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall'art. 2901 c.c., ma non nell'ambito dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 legge fall., posta a tutela della par condicio creditorum» (Cass. n. 28981 del 10/12/2008; conf., con riguardo alla datio in solutum, Cass. n. 26927 del 14/11/2017).

In base a tale indirizzo, laddove l'azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi dell'art. 66 legge fall., in relazione a modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera l'esenzione di cui all'art. 2901, comma terzo, cod. proc. civ., ma neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore.

La corte di appello, diversamente da quanto sostiene la società ricorrente, ha dunque correttamente applicato i principi che risultano espressamente affermati da questa Corte nell'ambito dell'indicato indirizzo interpretativo. Di conseguenza la decisione impugnata si sottrae alle censure esposte nel motivo di ricorso in esame.

5. Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Le censure relative alla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'atto impugnato (c.d. eventus damni e c.d. scientia fraudis), per quanto non assorbite sulla base di quanto già esposto in relazione al primo motivo del ricorso (con riguardo al particolare atteggiarsi del pregiudizio per i creditori in caso di azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 legge fall.) costituiscono inammissibili contestazioni di accertamenti di fatto, operati dai giudici di merito all'esito dell'esame dei fatti storici principali emergenti dall'istruttoria svolta e sostenuti da ampia e adeguata motivazione, non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

La corte di appello ha infatti espressamente accertato, in fatto, che, anche in considerazione dell'ingente esposizione debtoria della Valle Crati S.p.A. preesistente alla cessione per cui è causa, quest'ultima aveva determinato un sicuro aggravamento dell'insufficienza dei suoi beni ad assicurare la garanzia patrimoniale per i creditori e che la situazione patrimoniale della debitrice era certamente a conoscenza della Tecnologie Meridionali S.r.l., come emergeva dalla sue stesse ammissioni (formulate in sede di ricorso monitorio), oltre che dalla notorietà del fatto, cui era stato dato ampio risalto dalla stampa locale.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, certamente infondate in relazione alla dedotta carenza di motivazione ed all'omesso esame di fatti decisivi, si risolvono, dunque, in sostanza, nella inammissibile contestazione di accertamenti di fatto e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

6. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del fallimento controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d. un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consi