Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to reproduce evidence and improper merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to reproduce specific evidence and documents required by law. The court found that the appellants merely referenced documents without detailing them, violating procedural rules, and attempted to re-evaluate factual findings which are precluded in a review court. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellants to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 1° co. n. 6 c.p.c.; Art. 360, 1° co. nn. 3 e 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to reproduce the contested evidence and documents, and if it improperly attempts to re-evaluate factual findings reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6365-2019 proposto da: ROSSETTI LUIGI, DE PAOLI CELESTINA, ROSSETTI TERESA SANTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELL'UMANESIMO, 308, presso lo studio dell'avvocato PIERPAOLO SALINETT1, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE DI CARO; - ricorrenti - contro 2021 PONT1GGIA PAMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1407 CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO. che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO COZZI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3430/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2018: udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI ALESSANDRO SCARANO; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16/7/2018 la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dai sigg. Giacoma Rossetti ed altri -quali eredi della defunta sig. Angela Rossetti - in relazione alla pronunzia Trib. Milano n. 10399 del 2016, di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti della sig. Pamela Pontiggia di restituzione di somma all'esito di «rendiconto di una serie di prelievi da quest'ultima effettuati sul conto corrente della defunta, tra aprile 2009 e gennaio 2010, per un totale di euro 39.443,00».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. Celestina De Paoli -quale erede della defunta Giacoma Rossetti- ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. Resiste con controricorso la Pontiggia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1°, il 2° e il 3° motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt.132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, al prelievo di «rilevante somma di denaro ... dal conto corrente intestato a Rossetti Angela nell'arco di 9 mesi precedenti la morte della predetta», alla «delega bancaria», alla richiesta di rendiconto, supportato dai documenti giustificativi dell'operato della mandataria», all'atto di citazione introduttivo del giudizio di 1° grado, ai «documenti ( doc.1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ) allegati nell'apposito fascicoletto ai n. 4/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16», a parte dell'«atto di appello», all'«all. n. 17 nel fascicoletto», alle «contabili Banca Popolare di Novara doc. 6 parte attrice [ all. 18 nel fascicoletto ]», ai «documenti prodotti dalla Pontiggia» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.
Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v.
Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati. E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664;
Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducano in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi di motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr.
Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).Senza d'altro canto sottacersi, da un canto, che non risulta invero (quantomeno idoneamente) censurata la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo cui «la ragione della deformalizzazione di quanto posto in essere dall'appellata risiede ... in quello che, correttamente e logicamente, il giudice di primo grado ha ritenuto essere il rapporto tra le sigg.re Rossetti e Pontiggia, cioè di estrema confidenza e familiarità, tanto da giustificare addirittura che di taluni pagamenti di minor importo non si tenesse conto»; per altro verso, come laddove lamentano che l'impugnata sentenza «accerta un fatto che non sussiste e cioè la completa produzione dei documenti necessari a giustificare l'operato della convenuta e sulla base di questo insussistente fatto emette la decisione>> gli odierni ricorrenti in realtà inammissibilmente prospettino un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c.
Emerge evidente, a tale stregua, come gli odierni ricorrenti in realtà inammissibilmente prospettino invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.
Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a no