Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to non-autonomous pleading and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible primarily for violating the principle of autosufficiency due to the non-autonomous nature of the pleading. The appellant argued that usury rules should not apply to penalty interest rates and that consumer status was irrelevant, but the court rejected these substantive points. The decision was based on the procedural defect where the appeal relied on copied text from the lower court judgment rather than stating independent legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 1815 c.c.: Appeals must be autonomous and cannot rely on mere excerpts from the contested judgment; usury rules apply to penalty interest rates regardless of consumer status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
1 ORDINANZA cc sul ricorso 9630-2019 proposto da: UNICREDIT LEASING, elettivamente domiciliato in Napoli, corso Umberto I, n. 22 presso l'avv. ANTONIO DE SIMONE; - ricorrente - contro VANITELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Pescara, piazza I Maggino n.4, presso l'avv. MARCO SANVITALE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2368/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/12/2018; ErvkcA) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI; RITENUTO CHE 1.- Unicredit Leasing ha concluso un contratto di leasing con Alessandro Vanvitelli, in data 4.3.2008, per l'acquisto di una imbarcazione.
Nel corso del rapporto il Vanvitelli, che ha dichiarato di avere stipulato quale consumatore, ha convenuto in giudizio Unicredit deducendo che il contratto imponeva interessi usurari, oltre che applicati in misura diversa da quanto formalmente pattuito, e che non erano peraltro esattamente determinati i tassi ultralegali applicati. Il Tribunale ha accolto la domanda, accertando l'indeterminatezza dei tassi, con conseguente applicazione dell'articolo 117 TUB, atteso il superamento della soglia, e dunque della natura usuraria dei tassi di mora: ha conseguentemente accertato il diritto del Vanvitelli di ripetere la differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto, ed ha condannato Unicredit a restituire l'indebito.
Ha proposto appello principale Unicredit, ed incidentale condizionato il Vanvitelli. 2.- La Corte di Appello ha rigettato entrambe le impugnazioni, accertando che il tasso di interesse (tasso leasing) effettivamente praticato era superiore a quello indicato nel contratto, ed ha dunque condannato Unicredit a rimborsare la differenza in eccesso al Vanvitelli; ha altresì accertato che il tasso dimora superava quello soglia ed ha conseguentemente imposto che gli interessi moratori dovevano essere corrisposti nei limiti di legge. 3.-Ricorre Unicredit con tre motivi, mentre Vanvitelli propone un ricorso incidentale condizionato, chiedendo che, in caso di accoglimento del ricorso, accertato che il tasso di mora supera il limite, la conseguenza debba essere non già l'applicazione del tasso legale, bensì, derivandone l'usurarietà dell'intero rapporto, debba essere che alcun interesse è dovuto.
CONSIDERATO CHE 4.- Il ricorso è preliminarmente inammissibile per violazione dell'articolo 366 cpc: il ricorso è confezionato mediante richiami e sovrapposizione di parti della sentenza impugnata e degli atti istruttori•assunti in corso di causa e risulta di difficile comprensione. In sostanza, la sovrapposizione tra richiami alla sentenza impugnata, motivi propri ed altri argomenti è talmente concatenata che risulta difficile ricavare il senso dei motivi svolti. E' regola consolidata che il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (Cass. 26837/ 2020;
Cass. 8245/ 2018; Cass. 3385/ 2016). Ad ogni modo, i motivi sarebbero ugualmente inammissibili o infondati. 5.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 117 1. 385 del 1993 e censura quella parte della sentenza di appello, che, confermando quella di primo grado, ha accertato che il tasso effettivamente applicato era superiore a quello dichiarato, imponendo la restituzione della differenza. Il ricorrente contesta questo accertamento, ritenendo erronee le valutazioni fatte dal CTU, e ripropone le censure che il consulente di parte aveva mosso all'elaborato 3-kf\tAL peritale, nonché le osservazioni difensive svolte a contestazione della tesi adottata poi dal giudice.
Il motivo è inammissibile. Infatti, si risolve in una censura all'accertamento di un fatto, vale a dire quale fosse il tasso effettivamente praticato a dispetto di quello indicato in contratto, e questo accertamento in fatto è riservato al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità per difetto assoluto di motivazione o per errore percettivo. 6.- Il secondo motivo denuncia anche esso violazione dell'articolo 117 TUB, ma sotto diverso aspetto; le censure in realtà sembrerebbero plurime: intanto si contesta che, a differenza di quanto asserito nella decisione impugnata, il Vanvitelli abbia agito in qualità di consumatore, e si predica dunque la non applicabilità dell'articolo 117; che inoltre viene esclusa in quanto si assume che la norma si applica ad interessi "illegali" al momento della genesi del contratto e non già della sua esecuzione.
Il motivo è sia inammissibile, quanto alla prima censura, che infondato, quanto alla seconda. inammissibile poiché, l'articolo 117 TUB, ed riconosciuto dalla decisione impugnata, cosi che ne fa parte della ratio, si applica sia al consumatore che al soggetto che non rivesta tale qualifica: dunque, la censura non coglie la ratio della decisione impugnata, che non afferma ex svk, 5 professo che la norma si applica solo ai consumatori, o a loro vantaggio, e non v'è dunque rilevanza nel contestare lo status di consumatore dell'acquirente. E' infondato quanto alla seconda censura, in quanto, ipotesi di elezione della norma è proprio il caso in cui gli interessi praticati siano diversi da quelli formalmente dichiarati; regola che vale non solo, ossia, nell'eventualità che in contratto vengano dedotti interessi diversi da quelli pubblicizzati, dunque esposti al fine di indurre a stipulare, ma anche nel caso in cui, dichiarato in contratto un tasso, se ne applichi uno diverso e maggiore. 7.- Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 1224, 1815 c.c. e contesta che le regole sugli interessi usurari possano applicarsi a quelli moratori: il motivo contiene lunga digressione della questione, fatta sotto diversi profili interpretativi, al fine di dimostrare l'assunto che la disciplina della usura non può riguardare gli interessi di mora.
Il motivo è infondato. Infatti, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte: "la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma l, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta del punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre Invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usurarla) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett.
f) e 36, comma l, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. sez. Un. 19597/ 2020). 8.- V'è il ricorso incidentale condizionato.Va dichiarato assorbito, essendo stato subordinato all'accoglimento di quello principale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, nella misura di 7200,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella m