Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders losing parties to pay litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellants' formal withdrawal before the hearing. Although the withdrawal was not explicitly accepted by the respondent, the Court ruled that such withdrawal automatically terminates the proceedings and extinguishes the interest in contesting the judgment. Consequently, the appellants were ordered to pay the respondent's litigation costs totaling €18,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of acceptance, and the withdrawing parties bear the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10239 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da DE GENNARO Pierangelo (C.F.: DGN PNG 71D25 A783Q) DE GENNARO Francesca (C.F.: DGN FNC 73T63 A7833) DE GENNARO Angelo (CF.: DGN NGL 52R18 I062F) C.E.D.A.F. S.r.l. (P.I.: 01267100491), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, Pierangelo De Genna- ro rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Cataldo D'Andria (C.F.: DND CLD 58H07 L049Y) e Mariangela Mastrogregori (C.F.: MST MNG 73A67 H501W) -ricorrenti- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in per- sona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Fi- renze n. 2085/2018, pubblicata in data 17 settembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa 2Q2A ,(09n Ric. n. 10239/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 3 L'Agenzia delle Entrate ha agito in giudizio nei confronti di Giuseppe, Pierangelo, Francesca e Angelo De Gennaro, Amelia Sorice, nonché la LUIS di Sorice Amelia & C. S.a.s. e la C.E.D.A.F. S.r.l., per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di una serie di atti di disposizione pa- trimoniale posti in essere da Giuseppe De Gennaro in favore degli altri convenuti. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Li- vorno, in relazione solo ad alcuni degli atti impugnati.
La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, l'ha invece accolta anche in relazione agli altri atti di disposizione impugnati. Ricorrono Pierangelo, Francesca e Angelo De Gennaro, nonché la C.E.D.A.F. S.r.l., sulla base di sei complessivi motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. L'Agenzia controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
Ragioni della decisione 1. I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, prima della data dell'adunanza camerale, con richiesta di compensazione delle spese, sottoscritto sia dalle parti che dal loro difensore (avvocato Mastrogregori). La rinuncia risulta regolare ai sensi dell'art. 390 c.p.c.. L'atto di rinuncia risulta notificato (in data 31 marzo 2021, a mezzo P.E.C.) all'Agenzia delle Entrate, controricorrente, ma non risulta l'accettazione della stessa. Secondo l'indirizzo di questa Corte, peraltro, «la rinuncia al ri- corso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha caratte- re "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della contro- Ric. n. 10239/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 3 parte per essere produttivo di effetti processuali) e, determi- nando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione» (Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Rv. 634622 - 01;
Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv. 610642 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv. 617942 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv. 625641 - 01); Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. Per quanto riguarda le spese del giudizio, la Corte ritiene sus- sistere motivi tali da giustificare la condanna dei rinunzianti al loro pagamento, come del resto previsto dall'art. 391, comma 2, c.p.c. (e ciò anche in considerazione del fatto che l'amministrazione controricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., ha fatto presente che le de- cisioni di merito che avevano quasi integralmente annullato gli avvisi di accertamento dei crediti tributari posti a fondamento dell'azione revocatoria, risultano tutte oggetto di cassazione, senza che i relativi giudizi siano stati riassunti, circostanze non contestate dai ricorrenti). per questi motivi La Corte: dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia; condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 18.000,00, oltre spese prenotate a de- bito.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 12 aprile 2021. Il presidente 4 PC) '2.ANCE1LERA Raff ele FRASCA r O TT, 202f • Funzi watt,