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Ordinanza — n. 27134/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of qualified legal representation and improper service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27134/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Donatella Gandolfo, is not a qualified lawyer and thus could not exercise personal defense rights under Article 364 of the Code of Civil Procedure. Additionally, the appeal was not properly notified to the opposing parties, constituting a second ground for inadmissibility. Consequently, the court refused to examine the merits of the arguments regarding the eviction judgment and the lack of attorney representation.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 86 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant is not a qualified lawyer and fails to exercise personal defense rights, or if the appeal is not duly notified to the opposing parties.

Parole chiave

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inadmissible appeal unqualified lawyer personal defense rights improper service Code of Civil Procedure disdetta del contratto di locazione mancato rinnovo del contratto derelizione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.c.
Il ricorso risulta proposto personalmente dalla parte, Donatella Gandolfo, che non è un avvocato abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione, il quale avrebbe potuto esercitare il ministero della difesa personale, ai sensi dell'art. 364 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 86 c.p.c.
364 c.p.c., in relazione all'art. 86 c.p.c. Tanto determina l'inammissibilità del ricorso.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
art. 8 d.lgs. 28/2010
1661/2018, oggetto dell'odierno ricorso, in parziale accoglimento dell'appello dichiarava non applicabile la sanzione di cui all'art. 8 d.lgs. 28/2010".
art. 364 c.p
Il ricorso risulta proposto personalmente dalla parte, Donatella Gandolfo, che non è un avvocato abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione, il quale avrebbe potuto esercitare il ministero della difesa personale, ai sensi dell'art. 364 c.p.c., in relazione all'art.
art. 86 c.p
364 c.p.c., in relazione all'art. 86 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16117-2019 proposto daL GANDOLFO DONATELLA 44 se- Torr-~-i-A-* - ricorrente - contro FIORONI LUIGIA, FIORONI ENRICA, FIORONI NINO intimati - avverso la sentenza n. 1661/2018 della Corte d'Appello di Genova del 29 novembre 2018 Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2021 dal Consigliere Marilena Gorgoni Rilevato che: Donatella Gandolfo espone quanto segue: "- con atto di citazione del 19 luglio 2016 Luigia Fioroni, Enrica Fioroni, 60 Nino Fioroni chiedevano la licenza per finita locazione; - il convenuto contestava la domanda deducendo che la raccomandata di non rinnovo del contratto di locazione dell'immobile sito in Alassio, oggetto di locazione commerciale, non era arrivata alla sede della società Manila di Gandolfo Donatella in quanto indirizzata a persona sbagliata (Manila di Carlo Minghetti, che aveva ritirato la busta a lui indirizzata); -il giudice di primo grado con sentenza n. 80/2017 dichiarava "convalida lo sfratto per finita locazione ed ordinava a Manila sas e Donatella Gandolfo il rilascio dell'immobile al 28 febbraio 2017; - costituitosi in giudizio l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello insistendo su quanto già discusso in primo grado; - la Corte d'Appello, con la sentenza n. 1661/2018, oggetto dell'odierno ricorso, in parziale accoglimento dell'appello dichiarava non applicabile la sanzione di cui all'art. 8 d.lgs. 28/2010".

Donatella Gandolfo ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi. La trattazione del ricorso è stata disposta ai sensi dell'art. 380 -bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, insistendo circa il fatto che la raccomandata a firma dell'avv. Gabriella Branca contenente la comunicazione di mancato rinnovo del contratto fosse stata inviata e ritirata da terzi 2. Con il secondo motivo la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di Savona n. 80/2017, per avere il giudice proceduto nella trattazione della causa nonostante la dismissione del mandato da parte degli avvocati Giorgio Cangiano e Franca Fazio e la impossibilità di trovare dei sostituti.

3. Il ricorso risulta proposto personalmente dalla parte, Donatella Gandolfo, che non è un avvocato abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione, il quale avrebbe potuto esercitare il ministero della difesa personale, ai sensi dell'art. 364 c.p.c., in relazione all'art. 86 c.p.c. Tanto determina l'inammissibilità del ricorso. Peraltro, il ricorso nemmeno risulta notificato alle indicate controparti; il che integrerebbe ulteriore ragione di inammissibilità.

4. Va, di conseguenza, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Yd-ovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema