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Ordinanza — n. 27123/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to motivation and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27123/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the bank's challenge to the lower court's decision regarding lease contract invalidity. The court found that the appellant improperly raised issues of omitted fact examination and merit review, which are precluded in cassation proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the losing party was ordered to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4, c.p.c.; Art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-examine the merits or factual evaluation of a case, and challenges to motivation must strictly adhere to statutory limits without attempting a third-instance review of facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility omitted fact examination merit review preclusion violation of motivation third instance limitation retrocessione di beni espropriati retrocessione di credito rivendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4, c.p.c.
184 bis e 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c., in riferimento all'art.
Art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c.
Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v.
Art. 1325 c.c.
Art. 1414 c.c.
Art. 67 L.F.
di declaratoria d'inefficacia ex art. 67 L.F. del contratto di compravendita d.d.
Art. 112 c.p.c.
3, c.p.c.; nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art.
Art. 2909 c.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 2722-2726 c.c.
Art. 2732 c.c.
Art. 184 bis c.p.c.
Art. 345 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053
Cass., 29/9/2016, n. 19312
8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Cass., 14/3/2006, n. 5443
Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Cass., 23/7/2009, n. 17253
12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n.
Cass., 19/4/2006, n. 9076
17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n.
Cass., 23/1/2006, n. 1221
9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1812-2019 proposto da: ICCREA BANCAIMPRESA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO BALIVA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA BALI VA; - ricorrente - contro FALLIMENTO AGRI 3 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, 2021 VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato 254 ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SPERANZA; - controricorrente - nonché contro CAPELLI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1578/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI ALESSANDRO SCARANO; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28/11/2017 la Corte d'Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dalla società Agrileasing s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Bergamo 5/5/2010 di accoglimento della domanda nei confronti della medesima e della società Capelli s.r.l. proposta dal Curatore del Fallimento Agri 3 General Tractor s.r.l. di declaratoria d'inefficacia ex art. 67 L.F. del contratto di compravendita d.d. 18/6/2003 avente ad oggetto l'immobile sito in Cavernago nonché di quanto versato in relazione ai contratti di locazione finanziaria di alcuni beni strumentali dell'azienda (trattore, due mietitrebbia e uno spannocchiatore).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Iccrea Bancaimpresa s.p.a. (già Banca Agrileasing s.p.a., già Banca per il leasing delle banche di credito cooperativo/ Casse rurali ed artigiane s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 8 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi il Fallimento Agri 3 General Tractor s.r.l. e la società Capelli s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 10 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 184 bis e 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.1325, 1414 c.c., 67 L.F., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.; nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c. Con il 3° motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c. Con il 4° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.2909 c.c., 67 L.F., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c.

Con il 5° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 6° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.2700, 2722-2726, 2732 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Con il 7° ( indicato come VI motivo in subordine ) motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c. Con 1'8° ( indicato come VII motivo in subordine ) motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1325, 1418 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, ad «alcuni contratti di locazione finanziaria mobiliare e strumentale», all'acquisto da parte della Banca Agrileasing s.p.a. dalla società Agri 3 s.r.l. di «un immobile sito in Cavernago, via Volta» al «fine esclusivo di concederlo in locazione finanziaria alla stessa richiedente Capelli s.r.I.», al versamento «alla Agri 3» di somma «a titolo di caparra e prenotazione», da parte della società Capelli s.r.l. con contestuale richiesta alla Agri 3 di restituzione di detto importo «alla Agrileasing, con compensazione del «prezzo di vendita dell'immobile, in modo che fosse imputato al 1° canone del contratto di locazione finanziaria di pari importo», alla richiesta di Agri 3 «di poter estinguere i contratti di locazione finanziaria strumentali e mobiliari in essere», ai «contratti AL 2991070581 8591000001, 2991070435, 2991070436 venti ad oggetto rispettivamente un trattore Agoton, una mietitrebbia Deutz, un'altra nnietitrebbia Deutz ed uno spannocchiatore», all'autorizzazione «a stipulare contratto di locazione -erroneamente indicato come sublocazione-», all'atto di citazione notificato il 15.6.2006», alla motivazione della sentenza del giudice di prime cure, alla «scrittura del 18.6.2003, convenuta tra il Togni e i Capelli», all'«atto di citazione in appello», alle «intraprese trattative tra e parti», al «sinistro accaduto il 26.9.2016», al «doc. n. 10, fascicolo 369 n. 4» ), alla «dichiarazione di manleva della banca ... ( doc. n. 11 fascicolo ex art. 369 n. 4 c.p.c. )», al «giudizio pendente innanzi alla sezione distaccata di Grumello del Monte», agli «atti ivi depositati», al «rogito notarile» ove «si dà atto dell'integrale pagamento de prezzo per euro 800.000,00», alla «quietanza ( art. 3 )» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove -in tutto o in parte- riprodotti [ es. il «documento n. 5 prodotto nel fascicolo della banca a firma Capelli ed indirizzato alla Agri 3», parte della «comparsa conclusionale ( pag. n. 22 )» in appello, parte della «dichiarazione del 18.6.2003» ], senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932;

Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827;

Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v.

Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ( es., pagg. 5, 6 del ricorso )ovvero l'omesso e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). Senza sottacersi, con particolare riferimento al 5 0 motivo, che non risulta invero ( quantomeno idoneamente ) censurata la ratio decidendi dell'impugnata sentenza ( pag. 16 ) secondo cui «quanto alla pretesa incapacità ex art. 246 c.p.c., nessuna eccezione sul punto risulta essere stata tempestivamente sollevata dalla banca ( che ha posto la questione per la prima volta nella memoria conclusionale di replica )».

Emerge evidente, a tale stregua, come l'odierna ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti Fallimento Agri 3 General Tractor s.r.l. e società Capelli s.r.I., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti Fallimento Agri 3 General Tractor s.r.l. e società Capelli s.r.l. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a