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Decreto — n. 27118/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares asylum appeal extinguished due to applicant's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 27118/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the asylum appeal extinguished following the applicant's formal withdrawal of the legal action. The applicant, Niang Sidi Bara, submitted a written renunciation via PEC, prompting the court to verify compliance with procedural requirements under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that since the applicant voluntarily withdrew the case, no further proceedings were necessary, and the judgment was issued without addressing the merits of the asylum claim.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party formally withdraws their legal action, the court must declare the proceedings extinguished without examining the substantive merits of the claim.

Parole chiave

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asylum appeal withdrawal procedural extinction Code of Civil Procedure formal renunciation Italian asylum law notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive difetti materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
RG 10971/18 emesso dal Tribunale di Salerno in data 22.10.2019; ritenuto altresì che non risulta fissata la data della decisione, che risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. e 391 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 390 c.p
RG 10971/18 emesso dal Tribunale di Salerno in data 22.10.2019; ritenuto altresì che non risulta fissata la data della decisione, che risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 390 c.p.c.
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Testo completo

ETO IL PRESIDENTE Letto l'atto di rinuncia pervenuto a mezzo PEC dal ricorrente NIANG SIDI BARA; premesso che con il ricorso si impugnava il DECRETO di RIGETTO nr. RG 10971/18 emesso dal Tribunale di Salerno in data 22.10.2019; ritenuto altresì che non risulta fissata la data della decisione, che risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. e 391 c.p.c. e che, pertanto, l'estinzione può essere dichiarata con decreto; ritenuto che non si debba provvedere sulle spese;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costit e e le avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la azione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma, 5/10/2021