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Ordinanza — n. 26720/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26720/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26720/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Alamin MIA (codice fiscale MIALMN90A01Z249Q), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Marco Lanzilao, del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Angelico n.38. - ricorrente - contro -2,3z ..n(. IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2318/2019, pubblicata il 4/6/2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26720/2021 — snciv · Corte di Cassazione: - ricorrente - contro -2,3z ..n(. IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2318/2019, pubblicata il 4/6/2019.

Parole chiave

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termine di comunicazione tempestività dell'invio postale inosservanza del termine rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo eccezioni processuali tardive
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Alamin MIA (codice fiscale MIALMN90A01Z249Q), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Marco Lanzilao, del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Angelico n.38. - ricorrente - contro -2,3z ..n(. IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2318/2019, pubblicata il 4/6/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino; Rilevata in limine la manifesta fondatezza del motivo di ricorso, che lamenta l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per tardività, avendo la Corte d'appello ritenuto che l'atto introduttivo del gravame fosse stato depositato oltre trenta giorni dalla comunicazione telematica (e cioè il trentunesimo giorno), senza considerare che il termine ultimo di scadenza cadeva di domenica (Cass. ss.uu. 28575/2018);

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Venezia, che, in diversa composizione, procederà all'esame nel merito dell'impugnazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9/3/2021. Il Presidente est. i VAI C,' cANCELLERA 0113